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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17822/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato, da B/1 a D/4, la rendita catastale proposta tramite procedura DOCFA da una fondazione proprietaria di una struttura destinata a servizi socio-sanitari-assistenziali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. La fondazione proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale, ma nelle more depositava istanza di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese; l'Agenzia delle Entrate aderiva alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, chiarendo che tale previsione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche alla rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma la Corte ne afferma l'applicazione solo nei casi espressamente previsti dalla norma di rinvio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è adesione della controparte o altra ragione valutata in tal senso.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è norma eccezionale e di stretta interpretazione: non è applicabile per analogia alla rinuncia al ricorso, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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