Sentenza del 12/09/2016 n. 4694 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Utilizzo del "redditometro" - Natura dello strumento - Disapplicazione in caso di disponibilità patrimoniali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo del redditometro per determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva. Il redditometro è stato qualificato come strumento di natura statistica, fondato su presunzioni semplici e, comunque, su presunzioni relative. Pertanto, i risultati dell'accertamento devono essere sostenuti da ulteriori elementi idonei e il contribuente deve poter fornire prova contraria. In particolare, non è richiesto dalla legge che il contribuente dimostri specificamente che le disponibilità patrimoniali derivanti da disinvestimenti siano state destinate al mantenimento dei beni considerati nell'accertamento.
La decisione
La pretesa fondata esclusivamente o prevalentemente sui risultati del redditometro non può essere considerata automaticamente dimostrata. L'Amministrazione deve corredare gli elementi presuntivi di ulteriori dati probatori, mentre il contribuente può giustificare la propria capacità di sostenere le spese attraverso disponibilità patrimoniali, disinvestimenti o altre fonti finanziarie. Non è necessaria la prova di una precisa destinazione delle somme al mantenimento dei singoli beni accertati. L'esito è quindi favorevole al contribuente sotto il profilo del principio affermato.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito mediante elementi indicativi di capacità contributiva e consente al contribuente di fornire la prova contraria circa l'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese.
Decreti ministeriali sul redditometro
"elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale"
Gli elementi individuati dai decreti ministeriali costituiscono parametri presuntivi per la ricostruzione del reddito, ma non provano da soli in modo assoluto l'effettiva disponibilità di un reddito imponibile.
Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza n. 23554/2012
"attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici"
Il redditometro ha natura statistica e si fonda su presunzioni semplici; i relativi risultati devono quindi essere valutati insieme ad ulteriori elementi e possono essere contrastati dal contribuente.
Massime di principio
- Il redditometro non costituisce una prova assoluta del reddito effettivamente conseguito, ma uno strumento presuntivo soggetto a contestazione.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento soltanto sull'applicazione automatica dei parametri redditometrici: deve considerare ulteriori elementi concreti e individualizzati.
- Il contribuente può dimostrare che le spese o gli investimenti sono stati finanziati con risparmi pregressi, disinvestimenti, eredità, donazioni, finanziamenti o altre disponibilità non riconducibili al reddito dell'anno accertato.
- Non è generalmente necessario dimostrare la destinazione puntuale di ogni somma al singolo bene o alla singola spesa, purché sia plausibile e documentata la disponibilità delle risorse finanziarie.
- La prova contraria deve essere valutata concretamente e complessivamente, tenendo conto della tracciabilità delle somme, della loro entità, della collocazione temporale e della coerenza con le spese contestate.
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