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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16934/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge ex art. 606, co.1, lett. B) c.p.p., deducendo che la condanna per ricettazione si fondava su meri indizi privi di riscontro e sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (richiamando artt. 192 c.p.p. e 648 c.p.), (2) contrasto e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co.1, lett. E) c.p.p., perché la Corte d'appello aveva assolto il coimputato Etzi per il frigorifero ritenendo non provata l'origine delittuosa del bene, ma aveva invece confermato la condanna di Tocco per i due televisori senza rispondere a un'eccezione specifica dell'appellante circa la rilevanza di una testimonianza che indicava i televisori come apparecchi destinati alle strutture ricettive (non idonei all'uso domestico), utilizzando criteri probatori diversi tra primo e secondo grado e applicando una prova logica non convincente (possesso di due TV identiche come indizio di ricettazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Motivo: vizio della motivazione della sentenza d'appello, dovuto al mancato esame di un'eccezione specifica (sulla natura tecnica dei televisori) e all'impiego di criteri probatori contraddittori rispetto alla valutazione del frigorifero assegnato al coimputato. La sentenza rileva che la Corte territoriale non ha ripetuto né motivato l'argomentazione probatoria usata dal giudice di primo grado (testimonianza sulla destinazione dei televisori) e che la prova logica adottata in appello (l'argomento dei due televisori identici) non è di per sé convincente; pertanto si rende necessario un nuovo esame del complesso probatorio.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lettere B) ed E)

    Base normativa per i motivi di cassazione: B) vizio di motivazione e valutazione della prova, E) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi invocando tali profili

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel contestare la valutazione della prova testimoniale e la sua corretta lettura: la sentenza di cassazione sottolinea l'obbligo di considerare e valutare specifiche eccezioni relative alla prova

  • art. 648 c.p.

    Norma del codice penale riguardante la ricettazione; citata in relazione alla qualificazione giuridica del fatto per il quale è intervenuta la condanna in primo grado e la verifica della sua prova

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    art. 610 co.5 e art. 611 co.1-bis e ss.

    Richiamati come disposizioni processuali sul trattamento del ricorso in camera di consiglio e sulle modalità di trattazione: il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in assenza delle parti

Massime di principio

  • La Corte deve usare criteri probatori omogenei e coerenti tra i diversi gradi di giudizio: non è ammissibile cambiare radicalmente la base logica della decisione senza motivazione specifica.
  • Quando l'appellante solleva un'eccezione puntuale su un elemento probatorio qualificante (es. caratteristica tecnica degli oggetti che ne determina la destinazione), la corte d'appello è tenuta a rispondere espressamente a tale rilievo; il silenzio configura vizio motivazionale.
  • La mera coincidenza di marca e modello non sempre è sufficiente a provare la provenienza delittuosa: per mantenere una condanna su indizi occorre che essi abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • L'assoluzione di un coimputato per un bene analogo impone alla Corte di motivare le ragioni per cui la stessa valutazione probatoria non si applica al ricorrente; l'assenza di spiegazioni rende la motivazione contraddittoria.
  • Se esistono elementi che rendono i beni tecnicamente destinati ad un uso specifico (p.es. strutture ricettive), tali caratteristiche rafforzano l'indizio di ricettazione e devono essere valutate esplicitamente; la loro omissione può costituire motivo di annullamento.
  • In vicende complesse, la decisione di annullare con rinvio è frequente quando la Corte di legittimità riscontra carenze motivazionali o difformità logiche che impediscono una stabile ricostruzione della prova.

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