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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08538/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un’azione risarcitoria per il furto di un carico di vergella di rame affidato per il trasporto a una società poi incorporata dalla ricorrente. La società proprietaria della merce ha chiesto il risarcimento del danno, assumendo la responsabilità della controparte per avere lasciato incustodito il carico. Nel corso del giudizio è emerso che il danno era già stato indennizzato dalla compagnia assicuratrice del danneggiato, la quale è intervenuta nel processo e, dopo l’interruzione per fallimento della danneggiata, ha riassunto il giudizio invocando la surrogazione ex art. 1916 c.c. e/o la cessione del credito. La società convenuta ha contestato: la natura autonoma dell’intervento della compagnia; la ritualità della riassunzione e la notificazione al fallimento; la dedotta mutatio libelli per aver la compagnia chiesto la condanna diretta in proprio favore; la qualificazione del rapporto come spedizione e non trasporto; l’ammissibilità/proponibilità della prova testimoniale; la quantificazione del danno; e la regolazione delle spese. La compagnia, con ricorso incidentale, ha censurato la statuizione della Corte d’appello che aveva ravvisato la mutatio libelli e annullato la condanna in suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale: la qualificazione dell’intervento della compagnia assicuratrice come autonomo è stata considerata corretta; la doglianza sulla riassunzione è stata ritenuta priva di autosufficienza e di interesse; la censura sulla mutatio libelli non ha colto la ratio della sentenza; la questione sulla qualificazione del contratto e sulla prova testimoniale attiene alla ricostruzione del fatto e non a un errore di diritto; la censura sulla quantificazione del danno è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica impugnazione della ratio decidendi; infondata anche la censura sulle spese. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che l’eccezione di mutatio libelli fosse tardiva, perché rilevabile d’ufficio, e ha giudicato il motivo restante inammissibile per difetto di adeguata argomentazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione secondo il rito semplificato previsto dalla norma

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione/nullità

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo per denunciare una pretesa nullità della sentenza

  • art. 1678 c.c.

    richiamato per sostenere la tesi della qualificazione del rapporto come trasporto

  • art. 1737 c.c.

    richiamato per la qualificazione del rapporto come spedizione

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta decadenza dalla prova testimoniale

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno e sulle preclusioni difensive

  • art. 1916 c.c.

    richiamato a fondamento della surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato dopo il pagamento dell’indennizzo

  • art. 105 c.p.c.

    utilizzato per distinguere l’intervento autonomo da quello adesivo/dipendente

  • art. 111 c.p.c.

    ritenuto applicabile all’intervento dell’assicuratore che faccia valere un diritto autonomo nel giudizio pendente

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale a proposito della dedotta tardività dell’eccezione di mutatio libelli

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge

  • art. 1916 c.c.

    la Corte considera l’azione dell’assicuratore come esercizio di un diritto autonomo quando il pagamento dell’indennizzo è già avvenuto e l’assicuratore agisce in surroga

Massime di principio

  • Quando l’assicuratore del danneggiato che abbia già pagato l’indennizzo intervenga nel giudizio risarcitorio facendo valere la surroga ex art. 1916 c.c. o la cessione del credito, l’intervento può essere qualificato come intervento autonomo ex art. 111 c.p.c. e non come intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile se, sotto etichetta di falsa applicazione della norma, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La critica per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo è infondata quando il dispositivo risulta coerente con la motivazione e la statuizione finale sia stata effettivamente trasformata, ad esempio, da condanna a mero accertamento dell’obbligo di rimborso.
  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fondi sulla mancata specifica impugnazione di una statuizione o sulla sua formazione del giudicato.
  • Il divieto di mutatio libelli può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • La qualificazione del rapporto come trasporto o spedizione dipende dal concreto contenuto dell’accordo e dalla volontà delle parti, valutazione che appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • Nel contratto di trasporto l’obbligo di custodia e di riconsegna della merce non cessa con la mera messa a disposizione del carico, ma permane fino alla materiale consegna al destinatario.
  • Le doglianze sulle spese di lite sono infondate quando il giudice di merito abbia tenuto conto dell’esito complessivo della lite e della soccombenza reciproca nella regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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