Cassazione Civile, Ordinanza n. 02260/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il soggetto già dichiarato fallito, quale socio accomandatario di una società in accomandita semplice, aveva chiesto l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 l.fall. dopo la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo. Il tribunale aveva accolto l’istanza applicando la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La corte d’appello, su reclamo della creditrice, aveva invece applicato la disciplina previgente della legge fallimentare, ritenendo mancante il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, poiché l’attivo era stato integralmente assorbito dalle spese di procedura senza alcun riparto ai creditori ammessi. Il ricorrente ha impugnato il decreto di reclamo con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 280 CCII e della disciplina transitoria, sostenendo che l’esdebitazione dovesse essere regolata dalla normativa sopravvenuta, perché domanda proposta dopo l’entrata in vigore del CCII e perché la disciplina sostanziale non sarebbe soggetta all’ultrattività della legge fallimentare; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 142 l.fall. e dell’art. 3 Cost., sostenendo che l’applicazione della legge fallimentare avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto ai debitori assoggettati al nuovo codice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi da parte di soggetto dichiarato fallito prima di tale data resti disciplinata dalla legge fallimentare, perché l’esdebitazione costituisce fase conclusiva della procedura concorsuale e integra un unico corpus normativo con la procedura cui accede. Ha inoltre confermato che, nel regime applicabile, il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali è indispensabile e la sua mancanza è assorbente rispetto a ogni diversa valutazione, inclusa la collaborazione del debitore. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con pagamento in favore dello Stato per l’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142 l.fall.
per l’esdebitazione è necessario il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali; la mancata distribuzione di alcuna percentuale ai creditori impedisce la liberazione dai debiti residui
art. 143 l.fall.
l’esdebitazione può essere dichiarata anche con il decreto di chiusura del fallimento, confermando il collegamento strutturale tra i due istituti
art. 280 CCII
non consente di applicare automaticamente la disciplina sopravvenuta dell’esdebitazione al fallimento aperto sotto il previgente regime, quando la procedura è rimasta ancorata alla legge fallimentare
art. 389, comma 2, CCII
richiamato per affermare l’applicazione del regime previgente alle procedure fallimentari aperte sotto la disciplina abrogata
art. 390, comma 2, CCII
prevede l’efficacia ultrattiva della disciplina fallimentare per le procedure aperte sotto il regime precedente, che si estende anche all’esdebitazione quale parte del medesimo sistema
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge processuale/sostanziale
art. 360-bis cod. proc. civ.
utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata
art. 3 Cost.
la Corte esclude che vi sia disparità di trattamento, poiché le due discipline si applicano a situazioni differenti e omologhe soltanto all’interno del rispettivo regime
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
le spese sono liquidate in favore dell’Erario quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L’esdebitazione del soggetto già dichiarato fallito resta disciplinata dalla legge fallimentare quando la procedura concorsuale cui accede è stata aperta sotto il previgente regime, anche se l’istanza è proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi.
- L’esdebitazione non è un istituto autonomo sganciato dalla procedura concorsuale, ma una fase conclusiva strettamente connessa ad essa; perciò segue il regime normativo della procedura di riferimento.
- Ai fini dell’esdebitazione nel regime della legge fallimentare, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali è requisito oggettivo indefettibile; la sua assenza rende superflua ogni ulteriore verifica, compresa quella sulla condotta collaborativa del debitore.
- Non sussiste violazione del principio di eguaglianza quando il legislatore disciplina diversamente l’accesso all’esdebitazione in base a regimi temporali e procedurali differenti, purché ciascun assetto operi coerentemente rispetto alla procedura in cui i debiti sono sorti e sono stati ammessi al passivo.
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