Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/5

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/5 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (DOP)]

Normativa europea32020R0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica del disciplinare della DOP "Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence". La Commissione, verificato che si trattava di una modifica non minore e constatata l'assenza di opposizioni, ha adottato l'atto di approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence" registrata nel registro delle DOP e delle IGP. Produce effetti nei confronti di tutti gli Stati membri, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; riguarda in particolare la modifica del disciplinare approvato a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo non contiene esclusioni soggettive o territoriali ulteriori, oltre al fatto che l'iniziativa proviene dalla Francia come Stato membro richiedente.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/5 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence". L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata su domanda della Francia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale è stata esaminata la richiesta francese di modifica del disciplinare della DOP, già registrata con il regolamento (CE) n. 378/1999. Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni e approvazione

Dai considerando risulta che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la Commissione procede all'approvazione formale della modifica del disciplinare mediante l'articolo 1 del regolamento.

Effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per questo tipo di atti, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence" (DOP).

Presupposti procedurali dell'approvazione

Dai considerando emerge che la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012; poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). In assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaridiritto alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.