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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2197

Regolamento (UE) 2019/2197 Del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32019R2197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo sostanziale il regime unionale delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune per determinati prodotti agricoli e industriali. Sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, introducendo nuove sospensioni, sospensioni parziali per prodotti connessi alle batterie, modifiche tecniche, soppressioni e nuovi numeri di serie. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2020 per evitare interruzioni del regime e garantire la continuità degli approvvigionamenti nell’Unione.

Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulla sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, con aggiornamento dell’allegato dal 1° gennaio 2020.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali inclusi nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, come sostituito dal nuovo allegato. Riguarda gli operatori che importano tali prodotti e, sul piano doganale, incide sull’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune mediante sospensione totale o parziale. Restano escluse le sospensioni soppresse dall’allegato e non si applicano più quelle divenute non più d’interesse per l’Unione o sostituite da dazio zero nell’ambito dell’accordo sulle tecnologie dell’informazione.

Modifica del regime di sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

Il regolamento (UE) 2019/2197 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 1387/2013, che disciplina la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per prodotti agricoli e industriali per i quali la produzione dell’Unione è insufficiente o assente. La finalità è garantire approvvigionamenti regolari, evitare perturbazioni del mercato e adeguare il regime alle esigenze industriali e all’evoluzione tecnica dei prodotti.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la sospensione dei dazi è confermata o aggiornata quando ciò risponde all’interesse dell’Unione. Il regolamento tiene conto, in particolare, della necessità di sostenere una produzione integrata di batterie nell’Unione, dell’evoluzione delle classificazioni doganali e dell’esito dei riesami periodici delle sospensioni già vigenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide sulle importazioni nell’Unione di prodotti agricoli e industriali inclusi nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, come integralmente sostituito. Le misure riguardano sia sospensioni totali sia sospensioni parziali dei dazi TDC. Sono espressamente escluse dal beneficio le sospensioni soppresse per mancanza di interesse dell’Unione, per importi di dazi non riscossi inferiori alla soglia indicata nei considerando o per effetto di altri atti internazionali che hanno già azzerato il dazio.

Contenuto sostanziale delle modifiche

Il regolamento prevede quattro tipi principali di intervento:

  • introduzione di nuove sospensioni per prodotti non presenti nel precedente allegato;
  • concessione di sospensioni parziali per alcuni prodotti, in particolare nel comparto batterie e per prodotti connessi alle batterie;
  • aggiornamento delle descrizioni dei prodotti, dei codici NC e delle sottovoci TARIC;
  • soppressione di alcune sospensioni non più giustificate o superate da altre misure tariffarie.

Inoltre, per 334 sospensioni già esistenti vengono fissate nuove date di riesame obbligatorio, così da assicurare un controllo periodico sulla persistenza dell’interesse unionale.

Soglia pratica e soppressioni

Il testo richiama la comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, secondo cui, per ragioni di ordine pratico, non si prendono in considerazione richieste quando i dazi non riscossi sono stimati inferiori a 15 000 EUR all’anno. Su tale base, 70 sospensioni sono soppresse perché le importazioni non raggiungono la soglia; altre tre sono soppresse perché l’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione ha ridotto a zero il dazio applicabile.

Identificazione e tecnica normativa

Per migliorare l’identificazione delle misure tariffarie, ogni sospensione dell’allegato riceve un numero di serie unico. Inoltre, il regolamento sostituisce l’allegato in blocco, scelta giustificata dal numero elevato di modifiche e dall’esigenza di chiarezza normativa.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche sostanziali si applicano dal 1° gennaio 2020. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetti immediati nel sistema doganale unionale.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento base

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sia sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento (UE) 2019/2197, con conseguente aggiornamento dell’elenco dei prodotti beneficiari delle sospensioni tariffarie autonome.

Nuove sospensioni e sospensioni parziali

Sono introdotte nuove sospensioni per prodotti agricoli e industriali per i quali la produzione dell’Unione è insufficiente o inesistente. Per alcuni prodotti, in particolare nel settore delle batterie e dei relativi componenti, è prevista soltanto una sospensione parziale, con riesame obbligatorio fissato al 31 dicembre 2020.

Modifiche tecniche a descrizioni e codici doganali

Vengono aggiornate le designazioni di alcune sospensioni per riflettere l’evoluzione tecnica dei prodotti e le tendenze del mercato. Sono inoltre modificati, ove necessario, i codici della nomenclatura combinata (NC) e le sottovoci TARIC applicabili a causa di variazioni nella classificazione doganale.

Soppressione di sospensioni non più giustificate

Sono soppresse le sospensioni relative a prodotti per i quali non è più nell’interesse dell’Unione mantenere il beneficio. In particolare, vengono eliminate 70 sospensioni perché le importazioni non raggiungono la soglia pratica di 15 000 EUR annui di dazi non riscossi, e altre tre sospensioni in quanto l’accordo sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione ha già portato il dazio a zero.

Riesame periodico e numeri di serie unici

Per 334 sospensioni già esistenti vengono fissate nuove date di riesame obbligatorio. Inoltre, per migliorare l’identificazione delle misure, è istituito un numero di serie unico per ciascuna sospensione inserita nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata nel quadro del diritto doganale dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialetariffa doganale comuneimportazioniindustria

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