Regolamento (UE) 2019/2220
Regolamento (UE) 2019/2220 Del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per numerosi prodotti agricoli e industriali, aggiornando l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. Le modifiche riguardano nuove aperture, aumenti di volume, proroghe o riduzioni di periodi contingentali, correzioni di classificazione e designazione, nonché la chiusura di alcuni contingenti non più ritenuti nell’interesse dell’Unione. Per alcune voci è prevista anche un’applicazione retroattiva o limitata nel tempo, al fine di evitare interruzioni nell’approvvigionamento e adeguare il regime alla situazione del mercato e della produzione interna.
Modifica del regolamento (UE) n. 1388/2013 sui contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con apertura, proroga, aumento, chiusura e correzione di specifici contingenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali indicati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, limitatamente ai contingenti tariffari autonomi ivi previsti e alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/2220. Incide sugli operatori economici che importano i prodotti elencati, con alcune voci soggette a controllo doganale della destinazione particolare ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono previste esclusioni puntuali: per talune merci la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione; per alcuni contingenti si applicano solo il dazio ad valorem e non il dazio specifico; alcuni contingenti sono aperti o applicabili solo per periodi limitati o vengono chiusi con effetto dal 1° gennaio 2020.
Modifica dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul sistema dei contingenti tariffari autonomi istituito dal regolamento (UE) n. 1388/2013, al fine di adeguare i volumi e le condizioni di applicazione di numerosi prodotti agricoli e industriali importati nell’Unione. La logica sottostante è quella indicata nei considerando: garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare quando la produzione interna è insufficiente, evitare perturbazioni del mercato e aggiornare il regime in funzione dell’interesse dell’Unione.
Finalità e contesto
Il Consiglio rileva che, per diversi prodotti, la domanda dell’industria dell’Unione non può essere soddisfatta da una produzione interna sufficiente oppure che la situazione di mercato è cambiata. Per questo motivo vengono aperti nuovi contingenti, aumentati volumi esistenti, corretti riferimenti tariffari e, in alcuni casi, chiusi contingenti non più giustificati. Il regolamento tiene conto anche di fattori regolatori esterni, come l’inserimento di alcune sostanze chimiche nell’elenco delle sostanze candidate o nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda gli importatori nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, come modificato. Le misure operano sul piano doganale mediante contingenti tariffari autonomi, con dazio ridotto o nullo entro i volumi e i periodi contingentali stabiliti. Alcune voci sono soggette a controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per talune merci la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Nuovi contingenti e aumenti di volume
Il regolamento prevede l’apertura di nuovi contingenti dazio zero per prodotti industriali per i quali non esistono quantità sufficienti nell’Unione, con numeri d’ordine da 09.2586 a 09.2593. Inoltre aumenta i volumi di vari contingenti già esistenti, tra cui 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 e 09.2872. Per il contingente 09.2872, relativo al solfato di cesio, l’aumento è disposto con effetto retroattivo per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019.
Modifiche puntuali a descrizioni, codici e periodi
Sono introdotte anche correzioni tecniche e sostanziali su singoli contingenti. Per il contingente 09.2738 la designazione del prodotto passa da "stagno" a "zinco"; per il contingente 09.2652 si modifica la descrizione del prodotto; per il contingente 09.2740 si correggono il codice NC e la sottovoce TARIC, in quanto i prodotti rientrano nel codice TARIC 2309903187 e non nel 2309909697. Per i contingenti 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599 il periodo contingentale è esteso da sei mesi a un anno.
Chiusura di contingenti e limitazioni temporali
Il regolamento chiude, con effetto dal 1° gennaio 2020, i contingenti 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 e 09.2932, ritenuti non più nell’interesse dell’Unione. Per i contingenti 09.2648 e 09.2730, concernenti sostanze inserite nel contesto REACH, l’applicazione viene limitata al periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020 con riduzione proporzionale dei volumi; il contingente 09.2590 viene aperto solo per lo stesso periodo.
Contingenti stagionali o legati alla domanda e alla situazione del mercato
Per il contingente 09.2828, relativo alla cera di paraffina, l’Unione ritiene opportuno limitare l’applicazione ai mesi 1° aprile-31 ottobre di ogni anno e ridurre del 50 % il volume, poiché la domanda si concentra in quel periodo. Per il contingente 09.2722, relativo al magnesio greggio, l’aumento del volume è giustificato dalla cessazione, dal 1° gennaio 2020, della sospensione dei dazi operata dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Anche il contingente 09.2872 viene rafforzato per rispondere a una domanda elevata e a un’insufficiente capacità produttiva interna.
Esempi di merci interessate nell’allegato
L’allegato, sostituito nel suo insieme, elenca un ampio ventaglio di merci: prodotti alimentari trasformati, sostanze chimiche, intermedi industriali, materie plastiche, fibre e tessili tecnici, componenti per automotive, prodotti per l’elettronica, metalli e leghe, pezzi per biciclette e motocicli, e altre merci specialistiche. Per ciascuna voce sono indicati numero d’ordine, codice NC/TARIC, descrizione, periodo contingentale, volume e aliquota del dazio contingentale, che nella quasi totalità dei casi è pari a 0 %.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2020. Fa eccezione l’articolo 1, punto 1, relativo alla sostituzione della riga 09.2872, che si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 e introduce una serie di aggiornamenti ai contingenti tariffari autonomi esistenti. Tra questi, la riga del contingente 09.2872 è sostituita con una nuova descrizione per il solfato di cesio, con volume di 200 tonnellate e dazio contingente pari a 0 % per il periodo 1.1.-31.12.; inoltre il regolamento sostituisce integralmente l’allegato con il testo contenuto nel proprio allegato.
Apertura di nuovi contingenti e modifica di contingenti esistenti
Il considerando e l’allegato prevedono l’apertura di nuovi contingenti tariffari autonomi a dazio zero per prodotti industriali non fabbricati in quantità sufficienti nell’Unione, tra cui i numeri d’ordine da 09.2586 a 09.2593. Sono inoltre aumentati i volumi di diversi contingenti, tra cui 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 e 09.2872, quando ciò è ritenuto nell’interesse dell’Unione.
Modifiche di descrizione, classificazione e periodo contingentale
Per il contingente 09.2738 è sostituito il riferimento da "stagno" a "zinco" nella designazione del prodotto. Per il contingente 09.2652 è modificata la designazione del prodotto; per il contingente 09.2740 sono corretti codice NC e sottovoce TARIC, essendo i prodotti classificabili sotto TARIC 2309903187 invece che 2309909697. Per i contingenti 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599 il periodo contingentale è prorogato da sei mesi a un anno.
Chiusura di contingenti non più nell’interesse dell’Unione
I contingenti con numeri d’ordine 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 e 09.2932 sono chiusi con effetto dal 1° gennaio 2020, poiché non è più ritenuto nell’interesse dell’Unione mantenerli.
Limitazioni temporali e riduzione dei volumi per specifici prodotti chimici
Per i contingenti 09.2648 e 09.2730 relativi rispettivamente a solfato di dimetile, 2-metilanilina e 4,4’-metandiildianilina, l’applicazione è limitata dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 e i volumi sono ridotti proporzionalmente. Il contingente 09.2590 è aperto solo per lo stesso periodo. Le modifiche tengono conto dell’inclusione di tali sostanze nell’elenco delle sostanze candidate o nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Adeguamenti per contingenti con domanda elevata o effetti della sospensione dazi
Per il contingente 09.2828, relativo alla cera di paraffina, il contingente è applicabile soltanto dall’1 aprile al 31 ottobre di ogni anno e il volume è ridotto del 50 %, in considerazione della stagionalità della domanda. Per il contingente 09.2722, relativo al magnesio greggio, il volume è aumentato in ragione della cessazione della sospensione dazi collegata al regolamento (UE) n. 1387/2013 dal 1° gennaio 2020. Per il contingente 09.2872, relativo al solfato di cesio, il volume è aumentato retroattivamente per coprire il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2020, salvo l’articolo 1, punto 1, che si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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