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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/261

Regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio del 19 dicembre 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici

Normativa europea32020R0261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il registro elettronico previsto dal regolamento (UE) n. 389/2012 per adeguarlo al nuovo regime dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo e spediti tra Stati membri. L’intervento serve a garantire che il sistema informatizzato registri dati completi, aggiornati e accurati, includendo le nuove figure dello speditore certificato e del destinatario certificato. Vengono inoltre precisate le informazioni che i depositari autorizzati, i destinatari registrati e gli speditori registrati devono poter far figurare nei registri. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica dal 13 febbraio 2023.

Modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per aggiornare il contenuto dei registri elettronici in materia di accise, includendovi speditori e destinatari certificati per i prodotti già immessi in consumo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti che gestiscono i registri elettronici relativi alle autorizzazioni in materia di accise ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2012. Incide sugli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, nonché sui nuovi operatori coinvolti nei movimenti di prodotti già immessi in consumo e trasportati tra Stati membri per consegna a fini commerciali: speditori certificati, destinatari certificati, depositari autorizzati e destinatari registrati. La disciplina si raccorda con la direttiva (UE) 2020/262 e con il sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa; si applica dal 13 febbraio 2023 in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio – modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 sul contenuto dei registri elettronici in materia di accise

Il regolamento interviene sul sistema di cooperazione amministrativa in materia di accise disciplinato dal regolamento (UE) n. 389/2012, per adeguare i registri elettronici alle novità introdotte dal nuovo regime dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo e spediti da uno Stato membro a un altro per consegna a fini commerciali. Il legislatore dell’Unione evidenzia l’esigenza di garantire un funzionamento armonizzato del sistema informatizzato, con dati completi, aggiornati e accurati, anche in funzione antifrode.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda gli Stati membri e, in concreto, le autorità che gestiscono i registri elettronici delle autorizzazioni in materia di accise. L’intervento incide sugli operatori economici coinvolti nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa, sia in regime di sospensione dell’accisa sia, soprattutto, nel nuovo contesto dei prodotti già immessi in consumo e movimentati tra Stati membri. Le categorie direttamente interessate sono i depositari autorizzati, i destinatari registrati, gli speditori registrati, nonché le nuove figure dello speditore certificato e del destinatario certificato. Il regolamento si applica dal 13 febbraio 2023 in tutti gli Stati membri.

Ragioni dell’intervento normativo

Nei considerando si spiega che l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 impone la gestione di registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici e dei relativi depositi. La direttiva (UE) 2020/262 estende l’uso del sistema informatizzato anche al controllo dei prodotti accisati già immessi in consumo e trasportati in un altro Stato membro. Per rendere possibile tale estensione, è necessario includere nei registri elettronici le nuove categorie di operatori e le informazioni pertinenti alle loro autorizzazioni.

Modifica dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012

La modifica principale consiste nell’estensione dell’elenco degli operatori da iscrivere nei registri elettronici. Alla lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 19 sono aggiunti:

  • gli speditori certificati, ai sensi dell’articolo 3, punto 12, della direttiva (UE) 2020/262;
  • i destinatari certificati, ai sensi dell’articolo 3, punto 13, della stessa direttiva.

Questa integrazione consente di tracciare nei registri anche i soggetti abilitati alla movimentazione di prodotti già immessi in consumo secondo il nuovo regime armonizzato.

Contenuto dei registri: depositari autorizzati, destinatari registrati e speditori registrati

Il regolamento aggiorna anche le informazioni che devono poter figurare nei registri elettronici.

Per i depositari autorizzati, il registro deve indicare il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali autorizzati. Inoltre, se la normativa nazionale lo prevede, deve contenere menzioni relative a:

  • l’autorizzazione a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262;
  • l’autorizzazione a frazionare un movimento, ai sensi dell’articolo 23 della medesima direttiva;
  • l’autorizzazione a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262;
  • lo svolgimento della funzione di speditore certificato o destinatario certificato, ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 6 e 7, della stessa direttiva.

Per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, il registro deve indicare:

  • l’autorizzazione a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262;
  • lo status di destinatario certificato, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 7, della stessa direttiva.

Infine, per gli speditori registrati, viene introdotta una nuova menzione relativa:

  • all’autorizzazione a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262;
  • allo status di speditore certificato, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva.

Coordinamento con la direttiva (UE) 2020/262 e finalità di armonizzazione

Il regolamento si inserisce nel quadro della riforma del regime generale delle accise introdotta dalla direttiva (UE) 2020/262. L’obiettivo è assicurare che il sistema informatizzato supporti anche il controllo dei movimenti di prodotti già immessi in consumo tra Stati membri, con una registrazione coerente delle autorizzazioni e degli status degli operatori. I considerando sottolineano espressamente anche la funzione di contrasto alla frode.

Protezione dei dati e principi di proporzionalità

Il regolamento richiama il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati nell’ambito dei registri elettronici viene ritenuto limitato a quanto necessario e proporzionato per la tutela degli interessi fiscali legittimi degli Stati membri. Viene inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 13 febbraio 2023, data allineata all’avvio delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/262 sull’automazione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012

Sono aggiunte, tra gli operatori economici iscritti nei registri elettronici, due nuove categorie: gli speditori certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 12, della direttiva (UE) 2020/262 e i destinatari certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 13, della stessa direttiva.

Aggiornamento del contenuto dei registri per depositari autorizzati e destinatari registrati

Per i depositari autorizzati, il registro deve indicare il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali autorizzati e, se previsto dal diritto nazionale, menzioni specifiche relative: all’autorizzazione a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262; alla facoltà di frazionare un movimento ai sensi dell’articolo 23; alla facoltà di far trasportare prodotti verso un luogo di consegna diretta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4; e allo status di speditore certificato o destinatario certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 6 e 7. Per i destinatari registrati, se la normativa nazionale lo prevede, il registro deve riportare la menzione dell’autorizzazione al trasporto verso un luogo di consegna diretta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, e la menzione dello status di destinatario certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 7.

Nuova voce per gli speditori registrati

Per gli speditori registrati, il registro deve contenere una menzione che indichi l’autorizzazione a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262 e una menzione dello status di speditore certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 6, della stessa direttiva.

Finalità di coordinamento con il sistema informatizzato sulle accise

Il regolamento è adottato per assicurare il corretto funzionamento del sistema informatizzato e la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, in coerenza con l’estensione del controllo ai prodotti immessi in consumo e trasferiti tra Stati membri, e per favorire il contrasto alle frodi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 13 febbraio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaccisecooperazione amministrativadogane e fiscalità indirettadigitalizzazione delle procedureprotezione dei dati

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