Regolamento (UE) 2020/7
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence". La Commissione ha esaminato la domanda della Francia, l’ha pubblicata perché non qualificabile come modifica minore e, non essendo state presentate opposizioni, ha disposto l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence"
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence", registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda la modifica del disciplinare presentata dalla Francia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Non contiene esclusioni soggettive o territoriali ulteriori rispetto all’ambito proprio della DOP interessata.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/7 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence". L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Francia per l’aggiornamento del disciplinare.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Il considerando finale segnala che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione ha quindi approvato la modifica del disciplinare mediante il presente regolamento di esecuzione.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce in modo diretto l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP interessata. Non sono previste ulteriori prescrizioni sostanziali nel testo, trattandosi di un atto di approvazione puntuale della modifica già pubblicata.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence" (DOP).
Presupposti procedurali dell’approvazione
La Commissione ha esaminato la domanda francese ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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