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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2234

Regolamento (UE, Euratom) 2019/2234 Del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativo alle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione

Normativa europea32019R2234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in via eccezionale, le condizioni alle quali il Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono continuare a ricevere finanziamenti dell’Unione nel 2020 in caso di recesso senza accordo, e le modalità con cui il Regno Unito contribuisce al bilancio UE 2020. La disciplina è subordinata a condizioni stringenti di pagamento, cooperazione in materia di controlli e audit, e a decisioni della Commissione che certificano l’adempimento o l’inadempimento di tali condizioni. Sono inoltre previste regole di trattamento del Regno Unito come uno Stato membro per l’esecuzione di specifici interventi, con varie esclusioni e deroghe settoriali. Il regolamento contiene anche disposizioni su delega alla Commissione, procedura d’urgenza e data di applicazione solo in assenza di accordo di recesso.

Misure transitorie per l’esecuzione e il finanziamento del bilancio UE 2020 in caso di recesso del Regno Unito senza accordo di recesso.

Ambito di applicazione

Si applica al bilancio generale dell’Unione per il 2020 e agli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente in cui l’ammissibilità dipendeva dall’appartenenza del Regno Unito all’Unione alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito. Riguarda il Regno Unito, le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito, nonché gli Stati membri e i soggetti stabiliti negli Stati membri coinvolti in interventi collegati al Regno Unito. Sono esclusi i programmi di cooperazione territoriale di cui al regolamento (UE) 2019/491 e le attività di mobilità per l’apprendimento Erasmus+ di cui al regolamento (UE) 2019/499; inoltre restano ferme talune esclusioni specifiche per pagamenti diretti agricoli 2020, FEG, Fondo di solidarietà UE e operazioni di sicurezza o determinate operazioni finanziarie.

Misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio UE 2020 in relazione al recesso del Regno Unito

Il regolamento interviene per evitare discontinuità nell’esecuzione del bilancio dell’Unione nel 2020 in uno scenario di recesso del Regno Unito senza accordo. La logica dell’atto è duplice: da un lato, preservare per il 2020 la partecipazione del Regno Unito e dei soggetti stabiliti nel Regno Unito a determinati finanziamenti UE; dall’altro, assicurare il versamento del contributo britannico al bilancio e la possibilità di controllo effettivo da parte delle istituzioni dell’Unione.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che, in assenza di accordo di recesso e di un’ulteriore proroga dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, occorre disciplinare le pendenze finanziarie derivanti dalla precedente appartenenza del Regno Unito all’Unione. Il regolamento si colloca in continuità con il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197, che aveva già regolato il 2019, e ne estende la logica al 2020.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione al bilancio generale dell’Unione per il 2020 e agli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali il requisito di ammissibilità dipendeva dall’appartenenza del Regno Unito all’Unione alla data del recesso. Sono espressamente fatti salvi i programmi di cooperazione territoriale disciplinati dal regolamento (UE) 2019/491 e le attività di mobilità ai fini dell’apprendimento Erasmus+ disciplinate dal regolamento (UE) 2019/499.

Condizioni per l’ammissibilità del Regno Unito e dei soggetti stabiliti nel Regno Unito

L’articolo 2 stabilisce che, quando un intervento finanziato dall’Unione dipende dall’appartenenza del Regno Unito all’Unione, il Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito restano ammissibili per le spese sostenute nel 2020 dopo la data del recesso solo se sono soddisfatte specifiche condizioni cumulative. In particolare:

  • il Regno Unito deve confermare per iscritto alla Commissione l’impegno a contribuire al bilancio UE 2020 in euro, secondo una formula che combina risorse proprie e componente RNL, con adattamento agli stanziamenti di pagamento del bilancio adottato;
  • deve essere versata una prima rata pari a 3,5 dodicesimi dell’importo dovuto;
  • il Regno Unito deve confermare l’impegno ad accettare controlli e audit per l’intero periodo di esecuzione dei programmi e interventi;
  • la Commissione deve aver adottato la decisione prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e non deve aver adottato una decisione di inadempimento.

La formula di calcolo è definita in modo tecnico mediante i valori del progetto di bilancio 2020 presentato il 5 luglio 2019. Se il bilancio 2020 non fosse stato adottato definitivamente alla data rilevante, la differenza tra bilancio adottato e progetto di bilancio è considerata pari a zero.

Pagamenti, rateizzazione e ruolo della Commissione

L’importo dovuto dal Regno Unito è suddiviso in rate uguali, al netto della prima rata, con un numero di rate pari ai mesi interi tra il primo versamento e la fine del 2020. Il contributo è registrato nel bilancio dell’Unione come "altre entrate", con una sottrazione specifica volta a riequilibrare la ripartizione del bilancio tra Stati membri. La Commissione adotta una decisione che certifica il soddisfacimento delle condizioni iniziali e può essere autorizzata, mediante atti delegati, a prorogare i termini di adempimento.

Mantenimento dell’ammissibilità nel corso del 2020

L’articolo 3 disciplina la prosecuzione dell’ammissibilità durante il 2020. Dopo il primo pagamento, il Regno Unito deve versare le rate mensili il primo giorno lavorativo di ogni mese fino ad agosto 2020; per settembre 2020, le rate residue devono essere pagate il primo giorno lavorativo del mese, salvo diverso calendario fissato dalla Commissione entro il 31 agosto 2020. È inoltre necessario che non emergano carenze significative nei controlli e audit. Se una o più condizioni vengono meno, la Commissione adotta una decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; da quel momento cessano l’ammissibilità del Regno Unito e dei soggetti stabiliti nel Regno Unito, l’applicabilità di alcune disposizioni e l’ammissibilità di taluni interventi collegati.

Partecipazione ai bandi, spese ammissibili ed esclusioni

L’articolo 4 estende al Regno Unito e ai soggetti stabiliti nel Regno Unito la partecipazione, nel 2020, alle condizioni previste nei bandi di gara, inviti, concorsi e altre procedure che possono generare finanziamenti UE, equiparandoli agli Stati membri. Le spese sono ammissibili se sostenute nel 2020, ma vi sono esclusioni importanti:

  • i contratti firmati fino alla fine del 2020 ai sensi del titolo VII del regolamento finanziario continuano a essere eseguiti secondo le loro condizioni fino alla conclusione;
  • i pagamenti diretti agricoli relativi all’anno di domanda 2020 non sono ammissibili;
  • il Regno Unito e i soggetti ivi stabiliti sono esclusi da alcune misure del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e del regolamento sul Fondo di solidarietà dell’UE, nelle ipotesi specifiche legate alla Brexit;
  • la partecipazione non vale per procedure limitate ai soli Stati membri per ragioni di sicurezza;
  • non si applica a talune operazioni finanziarie gestite direttamente o indirettamente, né a quelle garantite dal FEIS o dall’EFSD.

Trattamento del Regno Unito come Stato membro e limiti istituzionali

Per l’attuazione degli interventi rilevanti, l’articolo 5 dispone che il Regno Unito sia trattato come uno Stato membro. Tuttavia, i rappresentanti britannici non possono partecipare a comitati di gestione, gruppi di esperti o altri organismi consultivi, salvo i comitati di monitoraggio o organismi analoghi per programmi operativi nazionali o simili in gestione concorrente.

Interventi che beneficiano di Stati membri o soggetti negli Stati membri

L’articolo 6 tutela anche gli interventi in cui gli Stati membri o soggetti stabiliti negli Stati membri ricevono fondi UE, purché il criterio di ammissibilità fosse soddisfatto grazie all’appartenenza del Regno Unito alla data del recesso o all’ammissibilità prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. Per i consorzi, è conservata l’ammissibilità se il numero minimo di partecipanti di diversi Stati membri era soddisfatto grazie a un membro stabilito nel Regno Unito. L’ordinatore competente deve considerare eventuali carenze nei controlli o una decisione di inadempimento nella valutazione di una possibile grave violazione degli obblighi principali dell’impegno giuridico.

Delega di poteri e procedura d’urgenza

Gli articoli 7 e 8 disciplinano il conferimento di poteri alla Commissione per adottare atti delegati in materia di proroga dei termini e di modifica dei calendari di pagamento. La delega è a tempo indeterminato e può essere revocata da Parlamento europeo o Consiglio. È prevista la consultazione degli esperti degli Stati membri e il sistema ordinario di obiezione entro un mese, prorogabile di un ulteriore mese. In caso di rischio di grave perturbazione del bilancio 2020, gli atti delegati possono entrare in vigore immediatamente secondo una procedura d’urgenza, restando soggetti a eventuale successiva opposizione.

Disposizione transitoria e data di applicazione

L’articolo 9 contiene una norma transitoria per i pagamenti diretti del Regno Unito relativi all’anno di domanda 2019, che restano ammissibili dopo la decisione della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, salvo decisione di inadempimento. L’articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, salvo che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito

Stabilisce le norme per l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito senza accordo di recesso, per gli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente il cui requisito di ammissibilità è legato all’appartenenza del Regno Unito all’Unione alla data del recesso. Esclude espressamente i programmi di cooperazione territoriale del regolamento (UE) 2019/491 e le attività Erasmus+ del regolamento (UE) 2019/499.

Condizioni iniziali di ammissibilità e contributo del Regno Unito

L’ammissibilità nel 2020 è subordinata a quattro condizioni: conferma scritta dell’impegno a versare un contributo calcolato secondo la formula dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a); pagamento della prima rata pari a 3,5 dodicesimi dell’importo; conferma scritta dell’accettazione di controlli e audit; adozione da parte della Commissione della decisione prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e mancata adozione della decisione di inadempimento. Sono fissate date-limite: 1° gennaio 2020 o entro 7 giorni dall’entrata in vigore/applicazione, e 20 gennaio 2020 o entro 20 giorni dall’entrata in vigore/applicazione, se posteriore.

Calcolo e rateizzazione del contributo

La formula di calcolo del contributo del Regno Unito combina la quota di risorse proprie e la quota basata sul RNL riferite al progetto di bilancio 2020 del 5 luglio 2019, con l’adeguamento derivante dalla differenza tra gli stanziamenti di pagamento del bilancio adottato e quelli del progetto di bilancio. Il contributo è versato in rate uguali dopo la prima rata; il numero delle rate corrisponde ai mesi interi tra il primo versamento e la fine del 2020. È previsto l’iscrizione del contributo nel bilancio come "altre entrate", con una sottrazione specifica per assicurare una ripartizione equilibrata tra Stati membri.

Mantenimento dell’ammissibilità nel corso del 2020

L’ammissibilità del Regno Unito e dei soggetti stabiliti nel Regno Unito è mantenuta nel 2020 se, dopo il primo pagamento, vengono versate puntualmente le rate mensili entro il primo giorno lavorativo di ogni mese fino ad agosto 2020 e il primo giorno lavorativo di settembre 2020 per le rate residue, salvo diverso calendario comunicato dalla Commissione entro il 31 agosto 2020, e se non emergono carenze significative nei controlli e audit. Se una o più condizioni non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione di accertamento dell’inadempimento, pubblicata in GUUE, che fa cessare l’ammissibilità.

Partecipazione a bandi, procedure e spese ammissibili

Dalla decisione della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e finché non intervenga una decisione di inadempimento, il Regno Unito e i soggetti ivi stabiliti sono ammessi, nel 2020, alle condizioni previste nei bandi, inviti, concorsi e altre procedure che possano generare finanziamenti UE, alla pari con Stati membri e soggetti stabiliti negli Stati membri. Le spese ammissibili sono finanziabili se sostenute nel 2020; restano però esclusi i pagamenti diretti agricoli del Regno Unito per l’anno di domanda 2020, mentre i contratti firmati ai sensi del titolo VII del regolamento finanziario fino a fine 2020 continuano ad applicarsi secondo le rispettive condizioni. Sono inoltre escluse le misure del regolamento (UE) n. 1309/2013 e del regolamento (CE) n. 2012/2002 per specifiche situazioni connesse alla Brexit.

Regime di trattamento come Stato membro e limiti alla partecipazione istituzionale

Per attuare gli impegni giuridici rilevanti, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro ai fini delle norme applicabili agli interventi e ai bandi. Tuttavia, i rappresentanti del Regno Unito non possono partecipare a comitati di gestione, gruppi di esperti o altri organismi consultivi sui programmi o interventi, salvo i comitati di monitoraggio o organismi analoghi specifici per programmi operativi nazionali o simili in gestione concorrente.

Interventi con beneficiari negli Stati membri collegati al Regno Unito

Sono ammissibili nel 2020 anche gli interventi in cui Stati membri o soggetti stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti UE e che, alla data del recesso, soddisfano il criterio di ammissibilità tramite l’appartenenza del Regno Unito o tramite l’ammissibilità del Regno Unito secondo il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. Per i consorzi, resta ammissibile il caso in cui il requisito del numero minimo di partecipanti di diversi Stati membri sia soddisfatto dalla presenza di un membro stabilito nel Regno Unito. L’ordinatore competente deve considerare l’eventuale mancata accettazione di controlli e audit o le decisioni di inadempimento nel valutare possibili gravi carenze nell’esecuzione dell’impegno giuridico.

Delega alla Commissione e procedura d’urgenza

La Commissione riceve il potere di adottare atti delegati per prorogare i termini relativi alle conferme/pagamenti dell’articolo 2 e per modificare i calendari di pagamento dell’articolo 3. La delega è a tempo indeterminato, revocabile da Parlamento europeo o Consiglio; gli atti delegati entrano in vigore se non vi sono obiezioni entro un mese, prorogabile di un mese. In caso di rischio di grave perturbazione del bilancio 2020 e per motivi imperativi d’urgenza, gli atti delegati seguono la procedura d’urgenza ed entrano in vigore immediatamente fino a eventuale opposizione.

Disposizione transitoria per i pagamenti diretti 2019

In deroga al regolamento (UE, Euratom) 2019/1197, le spese relative al regime dei pagamenti diretti del Regno Unito per l’anno di domanda 2019 sono ammissibili ai finanziamenti UE dopo l’adozione della decisione della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, salvo che intervenga una decisione di inadempimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso. Si applica solo per l’ammissibilità nell’esercizio 2020 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebilancio uebrexitaiuti e finanziamenti europeipolitica agricola comunegestione finanziaria

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