Sentenza del 21/12/2015 n. 5572 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DETRAZIONE IVA - FRODI CAROSELLO - DIRITTO ALLA DETRAZIONE - Sussiste - Condizioni per la detrazione in caso di partecipazione a frode - Dolo - Colpa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Ufficio, considerando gli elementi raccolti idonei a dimostrare la consapevole partecipazione della società allo schema fraudolento. Di conseguenza, il diritto alla detrazione dell’IVA è stato negato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione IVA in presenza di una frode carosello. Il diritto alla detrazione può essere negato quando l’Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o non poteva ignorare di partecipare a un’operazione collegata a una frode IVA. Nel caso concreto, l’Ufficio aveva valorizzato il ritrovamento, presso l’amministratore della società, di una rilevante somma di denaro contante e di un registro contenente i nominativi dei soggetti destinatari delle somme.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione può essere negato qualora il soggetto passivo abbia consapevolmente partecipato alla frode IVA.
La detrazione non spetta quando l’Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere sulla base di elementi oggettivi, che l’operazione era collegata a una frode. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- In una frode carosello, la mera partecipazione a una catena commerciale non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione: occorre dimostrare la consapevolezza, effettiva o ragionevolmente esigibile, del coinvolgimento fraudolento.
- L’Amministrazione finanziaria può provare la consapevole partecipazione anche attraverso presunzioni e indizi, senza dover necessariamente dimostrare un accordo fraudolento diretto tra il contribuente e gli altri soggetti.
- Elementi anomali quali pagamenti in contanti di importo elevato, registri occulti, rapporti commerciali privi di giustificazione economica o collegamenti con soggetti fittizi possono sostenere il diniego della detrazione.
- Il contribuente deve adottare verifiche commerciali ragionevoli e documentabili; l’assenza di controlli, in presenza di anomalie evidenti, può contribuire a dimostrare che egli non poteva ignorare la frode.
- La valutazione deve concentrarsi sugli elementi oggettivi disponibili al momento dell’operazione, distinguendo la normale negligenza dalla consapevole partecipazione o dalla colpevole ignoranza dello schema fraudolento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 dic 2015Sentenza del 21/12/2015 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 21 dic 2015Sentenza del 21/12/2015 n. 464 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 21 dic 2015Sentenza del 21/12/2015 n. 486 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 dic 2015Sentenza del 21/12/2015 n. 488 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 dic 2015Sentenza del 21/12/2015 n. 695 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 21 dic 2015Sentenza del 21/12/2015 n. 852 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →