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Sentenza

Sentenza del 21/12/2015 n. 5572 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

DETRAZIONE IVA - FRODI CAROSELLO - DIRITTO ALLA DETRAZIONE - Sussiste - Condizioni per la detrazione in caso di partecipazione a frode - Dolo - Colpa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Ufficio, considerando gli elementi raccolti idonei a dimostrare la consapevole partecipazione della società allo schema fraudolento. Di conseguenza, il diritto alla detrazione dell’IVA è stato negato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la spettanza della detrazione IVA in presenza di una frode carosello. Il diritto alla detrazione può essere negato quando l’Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o non poteva ignorare di partecipare a un’operazione collegata a una frode IVA. Nel caso concreto, l’Ufficio aveva valorizzato il ritrovamento, presso l’amministratore della società, di una rilevante somma di denaro contante e di un registro contenente i nominativi dei soggetti destinatari delle somme.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sul diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione può essere negato qualora il soggetto passivo abbia consapevolmente partecipato alla frode IVA.

    La detrazione non spetta quando l’Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere sulla base di elementi oggettivi, che l’operazione era collegata a una frode. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Massime di principio

  • In una frode carosello, la mera partecipazione a una catena commerciale non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione: occorre dimostrare la consapevolezza, effettiva o ragionevolmente esigibile, del coinvolgimento fraudolento.
  • L’Amministrazione finanziaria può provare la consapevole partecipazione anche attraverso presunzioni e indizi, senza dover necessariamente dimostrare un accordo fraudolento diretto tra il contribuente e gli altri soggetti.
  • Elementi anomali quali pagamenti in contanti di importo elevato, registri occulti, rapporti commerciali privi di giustificazione economica o collegamenti con soggetti fittizi possono sostenere il diniego della detrazione.
  • Il contribuente deve adottare verifiche commerciali ragionevoli e documentabili; l’assenza di controlli, in presenza di anomalie evidenti, può contribuire a dimostrare che egli non poteva ignorare la frode.
  • La valutazione deve concentrarsi sugli elementi oggettivi disponibili al momento dell’operazione, distinguendo la normale negligenza dalla consapevole partecipazione o dalla colpevole ignoranza dello schema fraudolento.

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