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Circolare

Circolare numero 32 del 17-11-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’ulteriore proroga al 1° gennaio 2004 del recupero dei contributi sospesi per gli eventi sismici del 1997 in Marche e Umbria. Indica i soggetti beneficiari, i periodi di sospensione, le modalità di versamento in unica soluzione o rateale, le istruzioni per la compilazione del modello F24 e della modulistica ENPALS, nonché gli effetti della mancata tempestiva richiesta di sospensione. Precisa inoltre che i versamenti già effettuati alla data del 28 febbraio 2003 non sono ripetibili e che il recupero avviene senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori.

Recupero dal 1° gennaio 2004 dei contributi sospesi per il sisma Marche-Umbria

Recupero dei contributi sospesi per il sisma Marche-Umbria

La circolare informa della proroga al 1° gennaio 2004 del recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Il documento riepiloga i soggetti ammessi al beneficio, i periodi di sospensione, le modalità di versamento delle somme dovute e le istruzioni operative per gli adempimenti contributivi.

Quadro normativo e proroga del recupero

La disciplina richiama l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2003, che all’art. 1, comma 1, ha ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2004 il termine per il recupero dei contributi non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dalle ordinanze del 1997 e del 1998. La proroga segue i precedenti slittamenti già disposti fino al 1° gennaio 2003.

Soggetti interessati

La disposizione si applica:

  • ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma nel territorio di Marche e Umbria;
  • ai medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di sgombero;
  • ai soggetti gravemente danneggiati residenti in comuni diversi, ma comunque rientranti nel territorio danneggiato;
  • ai soggetti residenti o con sede altrove, limitatamente alle obbligazioni previdenziali e assistenziali riferite esclusivamente alle attività svolte nei comuni colpiti.

La circolare riporta anche, a titolo ricognitivo, l’elenco dei comuni e delle frazioni interessate nelle due regioni.

Periodi di sospensione

Sono richiamati due diversi periodi di sospensione:

  • dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma;
  • dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999 per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero.

È precisato che la sospensione si applica anche ai lavoratori residenti nelle zone interessate, ancorché dipendenti da imprese non operanti nei territori stessi; in tal caso la sospensione riguarda solo la quota contributiva a carico del lavoratore, mentre resta dovuta quella a carico del datore di lavoro.

Recupero delle somme e rateazione

Il recupero delle somme non versate per effetto della sospensione decorre dal 1° gennaio 2004. Il versamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 16 gennaio 2004;
  • in forma rateale, in misura pari a otto volte il periodo di sospensione.

Ne consegue la previsione di:

  • 56 rate mensili per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, corrispondenti a 7 mesi di sospensione per 8;
  • 176 rate mensili per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero, corrispondenti a 22 mesi di sospensione per 8.

La prima rata deve essere versata entro il 16 gennaio 2004.

Effetti economici e somme già versate

Il recupero avviene senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. La circolare precisa inoltre che gli importi già versati alla data di pubblicazione dell’ordinanza del 28 febbraio 2003 non sono ripetibili e non danno luogo a rimborsi o restituzioni.

In caso di ritardo nel pagamento di una rata:

  • non si determina automaticamente la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • si applicano le somme aggiuntive dalla scadenza della rata fino all’effettivo pagamento.

Se persiste l’inadempimento, al termine del piano rateale viene emesso un avviso bonario e, in caso di ulteriore mancato pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo con le somme aggiuntive maturate fino alla formazione del ruolo.

Adempimenti dichiarativi e domanda di rateazione

La sospensione incide anche sui termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali, mediante i modelli 031/R e 031/CM.

In particolare:

  • in caso di pagamento in unica soluzione, le denunce contributive devono essere presentate contestualmente al versamento;
  • in caso di pagamento rateale, l’impresa deve presentare apposita richiesta agli uffici periferici ENPALS territorialmente competenti, allegando le denunce relative al periodo sospeso e indicando il numero delle rate;
  • il modello 031/RC1 non deve essere compilato né trasmesso.

Istruzioni per il modello F24

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24, con compilazione secondo le seguenti indicazioni:

  • codice ente: 0001, identificativo dell’ENPALS;
  • codice sede: quello della sede ENPALS presso cui è aperta la posizione contributiva;
  • causale contributi: "SOLS" per i contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per quelli dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;
  • codice posizione assicurativa: matricola dell’impresa, comprensiva del numero dell’attività di nove caratteri, riportata integralmente;
  • periodo di riferimento da: 26/09/1997;
  • periodo di riferimento a: 31/03/1998 per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, oppure 30/06/1999 per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza di sgombero;
  • importi a debito versati: importo della rata mensile o del totale dovuto;
  • importi a credito compensati: non compilare.

Compilazione dei modelli 031/R e 031/CM

Per i modelli 031/R normali deve essere compilato un modello per ciascun mese della sospensione in cui era dovuta contribuzione all’Ente. Nel quadro B va inserito:

  • il codice agevolazione "9C" per le sospensioni che riguardano sia la quota del datore di lavoro sia quella del lavoratore;
  • il codice "TT" per le sospensioni che riguardano solo la quota del lavoratore.

Il codice va seguito dall’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per il mese, così che il saldo del quadro C risulti pari a zero. Nello spazio riservato alle "comunicazioni impresa" devono essere indicati gli estremi della presente circolare.

I modelli 031/CM devono invece essere compilati come di consueto, senza indicazione nella colonna "Codice Agevolazione", e inviati all’ufficio periferico ENPALS competente.

Condizioni per il riconoscimento del beneficio

La circolare ribadisce che la sospensione non opera automaticamente: è subordinata alla presentazione, entro il termine di sospensione, di apposita domanda presso la Sede Compartimentale di Roma. La mancata richiesta entro tale termine comporta la perdita del beneficio.

Infine, viene ricordato che la sospensione riguarda i termini connessi al versamento dei contributi riferiti ai periodi settembre 1997-marzo 1998 e settembre 1997-maggio 1999, in coerenza con la durata delle sospensioni previste dalle ordinanze richiamate.

Punti principali

Proroga del termine di recupero

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003 ha prorogato al 1° gennaio 2004 il termine per il recupero, da parte degli enti previdenziali e assistenziali competenti, dei contributi non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dalle ordinanze del 1997 e del 1998. La proroga interviene dopo precedenti slittamenti già fissati fino al 1° gennaio 2003.

Soggetti interessati e ambito territoriale

La disposizione riguarda i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni colpiti dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, nonché i soggetti direttamente interessati dalle ordinanze sindacali di sgombero. Sono richiamati anche i soggetti gravemente danneggiati residenti in comuni diversi ma compresi nel territorio danneggiato e i soggetti con residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni riferite ad attività svolte nei comuni interessati.

Periodi di sospensione dei contributi

Sono sospesi i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, e dei contributi per il servizio sanitario nazionale: dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 per i residenti nei comuni colpiti dal sisma; dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999 per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero. Per i lavoratori residenti nelle zone interessate, ma dipendenti di imprese non operanti in quei territori, la sospensione riguarda solo la quota a carico del lavoratore.

Modalità di recupero e rateazione

Il recupero delle somme non versate decorre dal 1° gennaio 2004 e può avvenire in unica soluzione entro il 16 gennaio 2004 oppure in forma rateale, in misura pari a otto volte il periodo di sospensione. Sono quindi previste 56 rate mensili per la sospensione di sette mesi e 176 rate mensili per la sospensione di ventidue mesi, con prima rata entro il 16 gennaio 2004. I versamenti già effettuati alla data di pubblicazione dell’ordinanza del 28 febbraio 2003 non sono ripetibili.

Effetti economici e conseguenze dell’inadempimento

Il pagamento delle somme dovute avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Il tardivo versamento di una rata non determina automaticamente la decadenza dal beneficio della rateazione, ma comporta l’applicazione delle somme aggiuntive dalla scadenza della rata fino al pagamento effettivo. In caso di persistente insolvenza, al termine del piano rateale viene emesso un avviso bonario e, in caso di ulteriore mancato pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo del debito residuo maggiorato delle somme aggiuntive.

Adempimenti contributivi e modulistica

La sospensione incide anche sui termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM). In caso di pagamento in unica soluzione, le denunce devono essere presentate contestualmente al versamento. Per la rateazione l’impresa deve presentare domanda agli uffici periferici ENPALS competenti, allegando le denunce relative al periodo sospeso e indicando il numero delle rate. Non deve essere compilato né trasmesso il modello 031/RC1.

Compilazione del modello F24

I versamenti, sia in unica soluzione sia rateali, devono essere eseguiti con modello F24 indicando: codice ente 0001; codice sede ENPALS competente; causale contributi "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa completo; periodo di riferimento dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 oppure al 30 giugno 1999, secondo i casi; importo da versare; non va compilata la colonna degli importi a credito compensati.

Compilazione dei modelli 031/R e 031/CM

Per i modelli 031/R normali deve essere compilato un modello per ciascun mese della sospensione in cui era dovuta contribuzione. Nel quadro B va indicato il codice agevolazione "9C" per le sospensioni che riguardano sia la quota datoriale sia quella del lavoratore, oppure "TT" per quelle riferite alla sola quota del lavoratore, riportando l’importo che sarebbe dovuto per il mese così da azzerare il saldo del quadro C. I modelli 031/CM vanno compilati come di consueto, senza codice agevolazione, e inviati all’ufficio periferico ENPALS competente.

Domanda di sospensione e termini rilevanti

La sospensione non è automatica: è necessario aver presentato entro il termine di sospensione apposita domanda presso la Sede Compartimentale di Roma. La mancata richiesta nei termini preclude il riconoscimento del beneficio. La sospensione opera sui termini connessi al versamento dei contributi riferiti ai periodi settembre 1997-marzo 1998 e settembre 1997-maggio 1999, secondo la diversa durata della sospensione.

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