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Circolare

Circolare numero 29 del 17-11-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione della sospensione dei termini e dei versamenti contributivi disposta per i soggetti colpiti dai fenomeni eruttivi dell’Etna e dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002 in provincia di Catania. Vengono richiamate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002 e n. 3282/2003, con proroga della sospensione fino al 31 marzo 2004, individuazione dei Comuni interessati, soggetti beneficiari, termini sospesi, modalità di richiesta del beneficio, recupero dei contributi sospesi e adempimenti successivi. Sono inoltre indicate le modalità operative di versamento con F24 e le istruzioni per la compilazione dei modelli di denuncia contributiva.

Sospensione e recupero dei termini e dei versamenti contributivi per gli eventi eruttivi e sismici dell’Etna in provincia di Catania

Sospensione dei termini e dei contributi per gli eventi dell’Etna in provincia di Catania

La circolare definisce le modalità applicative della sospensione dei termini e dei versamenti contributivi disposta per i soggetti colpiti dai fenomeni eruttivi dell’Etna e dagli eventi sismici verificatisi nella provincia di Catania. Il quadro normativo richiamato comprende il D.L. n. 245/2002, l’ordinanza P.C.M. n. 3254/2002 e la successiva ordinanza P.C.M. n. 3282/2003, che proroga la sospensione fino al 31 marzo 2004.

Presupposti normativi e proroga

L’emergenza era stata dichiarata con decreto del 29 ottobre 2002 e prorogata sino al 31 marzo 2004. In tale contesto, la sospensione riguarda i termini di prescrizione, decadenza e gli altri termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, nonché i versamenti e gli adempimenti contributivi connessi. L’ordinanza n. 3282/2003 conferma inoltre che la riscossione dei contributi e dei premi sospesi avviene con le modalità già previste dall’ordinanza n. 3254/2002.

Comuni interessati

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato i Comuni della provincia di Catania destinatari della sospensione. Sono indicati: Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Milo, Piedimonte, Sant’Alfio, Santa Venerina, Trecastagni e Zafferana Etnea.

Soggetti beneficiari

La sospensione si applica ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o con sede legale/operativa nei territori colpiti alla data del 29 ottobre 2002. La circolare include espressamente:

  • le aziende con sede legale od operativa nei luoghi calamitatati;
  • le aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede in altra provincia ma che abbiano svolto attività lavorativa nella provincia di Catania, limitatamente ai contributi riferiti a tale attività;
  • le aziende operanti fuori dalle zone colpite che sospendono la sola quota contributiva a carico del lavoratore residente nelle zone calamitate.

Termini sospesi

La sospensione opera per i termini compresi tra il 29 ottobre 2002 e il 31 marzo 2004 e riguarda una pluralità di situazioni. In particolare:

  • termini di prescrizione, decadenza e termini perentori, legali e convenzionali, anche previdenziali;
  • notificazione dei processi verbali, pagamento in misura ridotta e attività difensiva;
  • termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi;
  • termini dei processi esecutivi mobiliari e immobiliari e degli atti aventi efficacia esecutiva anteriori al decreto del 29 ottobre 2002;
  • sanzioni civili e amministrative, che non devono essere applicate nel periodo di sospensione;
  • versamenti contributivi relativi al periodo ottobre 2002 - febbraio 2004;
  • rateazioni già concesse e altri pagamenti ricadenti nel periodo sospeso;
  • denunce contributive mensili 031/R e trimestrali 031/CM riferite ai periodi indicati.

Richiesta della sospensione

Il beneficio non opera automaticamente. È necessario presentare apposita richiesta entro il 31 marzo 2004 agli Uffici ENPALS di Catania competenti per territorio. Alla domanda deve essere allegata la documentazione autocertificativa idonea a comprovare:

  • la residenza o la sede legale/operativa in uno dei Comuni colpiti;
  • oppure, per i soggetti residenti o con sede altrove, l’effettivo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e il fatto che le obbligazioni contributive da differire riguardino esclusivamente tale attività.

Recupero dei contributi sospesi e adempimenti successivi

Il recupero delle somme sospese avviene mediante versamento rateale secondo il criterio di otto rate per ogni mese intero di sospensione. La circolare indica un totale di 136 rate, assumendo 17 mesi di sospensione. Il recupero inizia il 16 giugno 2004, data entro la quale deve essere effettuato il versamento in unica soluzione oppure della prima rata; le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese. Il pagamento delle somme sospese avviene senza ulteriori somme aggiuntive.

Gli adempimenti sospesi, inclusa la presentazione delle denunce contributive, devono essere effettuati entro il 25 maggio 2004.

Modalità di versamento

Il versamento, sia in unica soluzione sia rateale, deve essere eseguito tramite modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Occorre indicare:

  • codice Ente 0001;
  • codice sede della posizione contributiva;
  • causale "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
  • codice posizione assicurativa, corrispondente alla matricola impresa comprensiva del numero attività;
  • periodo di riferimento da e a nel formato mm/aaaa;
  • importi a debito versati corrispondenti all’intero debito o alla rata;
  • campo "importi a credito compensati" non compilato.

Compilazione delle denunce contributive

Per i modelli 031/R deve essere predisposto un modello per ciascun mese della sospensione in cui era dovuta contribuzione. Nel quadro B va indicato il codice agevolazione "9C" seguito dall’importo dovuto per il mese, così da ottenere un saldo pari a zero nel quadro C. Nello spazio riservato alle "comunicazioni impresa" devono essere riportati gli estremi della circolare.

I modelli 031/CM devono essere compilati secondo le modalità ordinarie e trasmessi all’Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.

Punti principali

Presupposto normativo e proroga della sospensione

La materia trae origine dallo stato di emergenza dichiarato per i gravi fenomeni eruttivi dell’Etna e gli eventi sismici nella provincia di Catania. Il D.L. n. 245/2002, convertito nella legge n. 286/2002, aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e di altri termini sostanziali e processuali per i soggetti residenti o operanti nelle aree colpite. L’ordinanza P.C.M. n. 3254/2002 aveva già sospeso fino al 31 marzo 2003 i versamenti contributivi e i relativi adempimenti. L’ordinanza P.C.M. n. 3282/2003, oggetto della circolare, proroga tale sospensione fino al 31 marzo 2004 e conferma le modalità di riscossione già previste.

Comuni interessati

La sospensione riguarda i Comuni della provincia di Catania indicati nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003. L’elenco comprende: Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Milo, Piedimonte, Sant’Alfio, Santa Venerina, Trecastagni e Zafferana Etnea.

Soggetti beneficiari della sospensione

Sono destinatari della sospensione i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti, con sede legale o operativa nel territorio interessato alla data del 29 ottobre 2002. Rientrano nel beneficio anche: le aziende con sede legale o operativa nei luoghi calamitatati; le aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede in altra provincia ma che svolgevano attività lavorativa in provincia di Catania, limitatamente ai contributi riferiti a tale attività; le aziende operanti fuori dalle zone colpite che sospendono solo la quota contributiva a carico del lavoratore residente nelle aree calamitate.

Termini e obblighi sospesi

La sospensione copre i termini in scadenza tra il 29 ottobre 2002 e il 31 marzo 2004 e riguarda: prescrizione, decadenza e termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali; notificazione dei processi verbali; esecuzione del pagamento in misura ridotta; svolgimento dell’attività difensiva; termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi; termini dei processi esecutivi mobiliari e immobiliari; termini collegati ad atti esecutivi anteriori al decreto del 29 ottobre 2002; sanzioni civili e amministrative, che non devono essere irrogate nel periodo di sospensione; termini connessi ai versamenti contributivi relativi al periodo ottobre 2002 - febbraio 2004; termini relativi a rateazioni già concesse e ad altri pagamenti ricadenti nel periodo di sospensione; termini per le denunce contributive mensili 031/R e trimestrali 031/CM.

Domanda di sospensione e documentazione

La sospensione non è automatica: deve essere richiesta entro il 31 marzo 2004 presso gli Uffici ENPALS di Catania competenti per territorio. Alla domanda vanno allegati: una dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza o la sede legale/operativa in uno dei Comuni colpiti; oppure, per i soggetti residenti o con sede altrove, una dichiarazione sostitutiva che certifichi lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive da differire riguardino esclusivamente tale attività.

Recupero dei contributi sospesi e scadenze

Il recupero dei contributi non versati per effetto della sospensione avviene in rateazione secondo le modalità dell’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 3254/2002: numero di rate pari a otto volte i mesi interi di sospensione. Nella circolare è indicato un totale di 136 rate, calcolato su 17 mesi di sospensione. L’inizio del recupero è fissato al 16 giugno 2004, data entro la quale scade anche il pagamento in unica soluzione o della prima rata. Le rate successive devono essere corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese. Il versamento avviene senza aggravio di somme aggiuntive. Gli adempimenti sospesi, comprese le denunce contributive, devono essere eseguiti entro il 25 maggio 2004.

Modalità di versamento con modello F24

Il pagamento, in unica soluzione o rateale, deve essere effettuato con modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Devono essere indicati: codice Ente 0001; codice sede della posizione contributiva; causale contributo "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa corrispondente alla matricola impresa comprensiva del numero attività; periodo di riferimento da e a nel formato mm/aaaa; importo a debito versato pari all’intero importo o alla rata. Il campo "importi a credito compensati" non va compilato.

Compilazione dei modelli di denuncia

Per i modelli 031/R deve essere compilato un modello per ogni mese di sospensione in cui era dovuta contribuzione. Nel quadro B va inserito il codice agevolazione "9C" seguito dall’importo che sarebbe stato dovuto per il mese, così da ottenere un saldo pari a zero nel quadro C. Nello spazio "comunicazioni impresa" devono essere indicati gli estremi della circolare. I modelli 031/CM vanno invece compilati secondo le modalità ordinarie e inviati all’Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.

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