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Circolare

Circolare numero 28 del 17-11-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 23-26 gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia, individuando i comuni interessati e i beneficiari. Indica inoltre le modalità di recupero delle somme sospese, in 88 rate senza sanzioni o interessi, le scadenze per il primo pagamento e le istruzioni operative per il versamento con modello F24 e per la compilazione delle denunce contributive 031/R e 031/CM. La sospensione non opera automaticamente, ma richiede apposita istanza entro il 15 dicembre 2003 con specifiche dichiarazioni sostitutive.

Sospensione e recupero dei contributi previdenziali e assistenziali per gli eventi meteorologici del gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e Foggia

Sospensione dei contributi per gli eventi meteorologici del gennaio 2003

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della sospensione contributiva prevista dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003, n. 3280/2003 e n. 3281/2003, adottate a seguito dei gravi eventi meteorologici verificatisi tra il 23 e il 26 gennaio 2003 in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia. Il documento è rilevante per i soggetti obbligati ai versamenti contributivi verso l’ENPALS e disciplina sia l’ambito soggettivo e territoriale del beneficio sia le modalità di recupero dei contributi sospesi.

Quadro normativo e territori interessati

Le ordinanze richiamate hanno stabilito la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, per i soggetti residenti o con sede legale/operativa nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi. Per le regioni Molise e Abruzzo la sospensione opera dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003; per la provincia di Foggia dal 24 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

La circolare riporta gli elenchi dei comuni interessati, individuati dai rispettivi commissari delegati: per il Molise con decreto n. 3 del 13 maggio 2003 del Presidente della Regione Molise, e per l’Abruzzo con ordinanza n. 2 del 9 luglio 2003 del Presidente della Regione Abruzzo; per la Puglia con decreto n. 4 del 27 agosto 2003 del Presidente della Regione Puglia. I territori coinvolti comprendono i comuni delle province di Campobasso e Isernia, numerosi comuni delle province abruzzesi di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nonché i comuni della provincia di Foggia espressamente elencati nel provvedimento.

Soggetti beneficiari

Il beneficio riguarda:

  • le aziende che alla data degli eventi avevano sede legale o operativa nei comuni calamitosi del Molise e dell’Abruzzo;
  • le aziende che alla data degli eventi avevano sede legale o operativa nei comuni calamitosi della provincia di Foggia;
  • le aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede in comuni non colpiti, ma che abbiano svolto attività lavorativa nei comuni calamitosi, limitatamente ai contributi riferiti a tale attività;
  • le aziende operanti in luoghi diversi da quelli colpiti che sospendano la sola quota contributiva a carico del lavoratore residente nelle zone calamitate.

La sospensione si applica dunque sia ai soggetti che risultavano stabilmente localizzati nei territori colpiti, sia a quelli che vi avevano svolto attività lavorativa nei giorni dell’emergenza, nei limiti delle obbligazioni contributive relative a tali attività.

Termini sospesi e ambito degli adempimenti

La circolare precisa che la sospensione riguarda tutti i termini con scadenza compresa nel periodo di efficacia del provvedimento. In particolare:

  • non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative nel periodo di sospensione;
  • la sospensione si estende ai termini relativi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro le scadenze ricomprese nel periodo interessato;
  • la sospensione riguarda i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza relativi al periodo gennaio 2003 - novembre 2003;
  • il beneficio vale anche per i debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e per ogni altro pagamento ricadente nel medesimo periodo.

Sono inoltre sospesi gli obblighi di presentazione delle denunce contributive:

  • modelli 031/R relativi al periodo dicembre 2002 - novembre 2003;
  • modelli 031/CM relativi al 4° trimestre 2002 e al 3° trimestre 2003.

Istanza di sospensione e documentazione richiesta

La sospensione non opera automaticamente: l’interessato deve presentare domanda entro il 15 dicembre 2003 presso gli uffici ENPALS di Napoli, Roma o Bari competenti per territorio. Alla richiesta devono essere allegati i modelli di denuncia contributiva sospesi e la documentazione autocertificativa prevista.

In particolare, occorre produrre:

  • una dichiarazione sostitutiva attestante la residenza, la sede legale o la sede operativa del richiedente in uno dei comuni colpiti, se il soggetto si trova direttamente nelle zone interessate;
  • una dichiarazione sostitutiva, per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, attestante lo svolgimento dell’attività nelle aree colpite e il fatto che le obbligazioni contributive differite riguardino esclusivamente tale attività.

La circolare sottolinea espressamente che la mancata presentazione della richiesta entro il termine indicato comporta la perdita del beneficio.

Recupero dei contributi sospesi

L’art. 7 delle ordinanze stabilisce che i contributi non versati per effetto della sospensione devono essere riscossi mediante versamento rateale in un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Considerata una sospensione di 11 mesi, la rateazione risulta pari a 88 rate.

Le imprese che intendano avvalersi del pagamento rateale devono indicarlo espressamente nella domanda di sospensione. Poiché le ordinanze non fissano la scadenza del primo versamento, la circolare stabilisce che il recupero inizi il 16 gennaio 2004, data entro la quale deve essere eseguito il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata. Le rate successive devono essere corrisposte entro il giorno 16 di ciascun mese per tutta la durata del piano.

Modalità di versamento con modello F24

Il versamento dei contributi sospesi, sia in unica soluzione sia in forma rateizzata, deve essere effettuato tramite modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". La compilazione deve avvenire con i seguenti dati:

  • codice ente: 0001;
  • codice sede: quello della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
  • causale contributo: "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
  • codice posizione assicurativa: matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività, di 9 caratteri;
  • periodo di riferimento da/a: mese e anno di inizio e fine del periodo di competenza dei contributi sospesi, nel formato mm/aaaa;
  • importi a debito versati: importo corrisposto, sia esso l’intero debito o la singola rata;
  • importi a credito compensati: non deve essere compilato.

Compilazione dei modelli di denuncia 031/R e 031/CM

Per i modelli 031/R deve essere compilato un modello per ciascun mese della sospensione contributiva nel quale era dovuta contribuzione all’Ente. Nel quadro B, oltre agli altri dati richiesti, va inserito nel campo "codice agevolazione" il codice "9B", seguito dall’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per il mese; in tal modo il saldo del quadro C risulta pari a zero. Nello spazio dedicato alle comunicazioni dell’impresa devono essere riportati gli estremi della circolare.

I modelli 031/CM devono invece essere compilati secondo le modalità ordinarie, senza indicazione del codice agevolazione, e trasmessi all’ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.

Punti principali

Ambito della sospensione e territori interessati

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003, n. 3280/2003 e n. 3281/2003 hanno previsto la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale per i soggetti residenti o aventi sede legale/operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2003. Per Molise e Abruzzo la sospensione decorre dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003; per la provincia di Foggia dal 24 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. La circolare riporta l’elenco dei comuni individuati dai commissari delegati per Molise, Abruzzo e Puglia.

Soggetti beneficiari

Sono destinatari della sospensione le persone fisiche e giuridiche residenti o con sede legale/operativa nei comuni calamitosi alla data degli eventi, nonché le aziende autorizzate all’accentramento contributivo che, pur avendo sede altrove, abbiano svolto attività lavorativa nelle zone colpite limitatamente ai contributi riferiti a tali attività. Il beneficio si applica anche alle imprese che operano in luoghi diversi ma sospendono solo la quota contributiva a carico del lavoratore, se il lavoratore risulta residente nelle zone calamitate.

Termini e adempimenti sospesi

La sospensione riguarda tutti i termini con scadenza compresa nel periodo di efficacia del provvedimento, inclusi i versamenti contributivi relativi a gennaio 2003 - novembre 2003, i termini connessi ad azioni legali e procedimenti amministrativi, nonché i debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse e ogni altro pagamento ricadente nel periodo. Restano sospesi anche gli obblighi di presentazione delle denunce mensili 031/R per il periodo dicembre 2002 - novembre 2003 e delle denunce trimestrali 031/CM per il 4° trimestre 2002 e il 3° trimestre 2003. Durante la sospensione non devono essere comminate sanzioni civili o amministrative.

Istanza di sospensione e documentazione

La sospensione non è automatica e deve essere richiesta entro il 15 dicembre 2003 presso gli uffici ENPALS di Napoli, Roma e Bari competenti per territorio. Alla domanda devono essere allegate le denunce contributive sospese e una dichiarazione sostitutiva attestante, a seconda dei casi, la residenza o la sede del richiedente in uno dei comuni colpiti oppure lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e il fatto che le obbligazioni contributive riguardino esclusivamente tale attività. La mancata presentazione della richiesta entro il termine comporta la perdita del beneficio.

Recupero dei contributi sospesi

I contributi non versati per effetto della sospensione devono essere recuperati mediante pagamento in un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione, senza sanzioni, interessi o altri oneri. Poiché la sospensione è di 11 mesi, il piano di recupero è di 88 rate. Le imprese che intendano avvalersi della rateazione devono indicarlo espressamente nella richiesta di sospensione. Il primo versamento, in unica soluzione o come prima rata, deve essere effettuato entro il 16 gennaio 2004; le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese.

Modalità di versamento e compilazione dei modelli

Il pagamento, in unica soluzione o rateizzato, va eseguito con modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali", indicando il codice ente 0001, il codice sede, la causale "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti, la matricola dell’impresa, il periodo di riferimento da/a e l’importo versato; la casella degli importi a credito compensati non va compilata. Per i modelli 031/R va compilato un modello per ogni mese di sospensione con il codice agevolazione "9B" e l’importo che sarebbe stato dovuto, in modo da azzerare il saldo del quadro C; nelle comunicazioni d’impresa vanno indicati gli estremi della circolare. I modelli 031/CM devono essere compilati ordinariamente, senza codice agevolazione, e trasmessi all’ufficio periferico ENPALS competente.

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