Circolare numero 31 del 17-11-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che il D.P.C.M. 28 marzo 2003 ha prorogato fino al 31 marzo 2004 lo stato di emergenza per i gravi fenomeni eruttivi dell’Etna nel territorio della provincia di Catania. Conseguentemente, per i soggetti beneficiari resta sospeso il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004, con effetti anche su termini connessi, denunce contributive e rateazioni in corso. La sospensione non è automatica: va richiesta entro il 31 marzo 2004 alla sede ENPALS di Catania con la documentazione prevista. I contributi sospesi possono essere versati in unica soluzione entro il 16 aprile 2004 oppure in 128 rate mensili a partire dal 16 aprile 2004, senza sanzioni o interessi.
Proroga al 31 marzo 2004 della sospensione contributiva per l’emergenza Etna (provincia di Catania)
Proroga della sospensione contributiva per l’emergenza Etna
La circolare informa della proroga, disposta con D.P.C.M. 28 marzo 2003, dello stato di emergenza connesso ai fenomeni eruttivi dell’Etna nel territorio della provincia di Catania. La proroga estende fino al 31 marzo 2004 il regime di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali già previsto per i soggetti colpiti dall’evento calamitoso.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama, a fini ricostruttivi, i principali provvedimenti succedutisi dal 2001:
- D.P.C.M. 23 luglio 2001, con dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001;
- ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3145 del 25 luglio 2001, che ha sospeso il pagamento dei contributi dal 13 luglio 2001 al 31 dicembre 2001;
- D.P.C.M. 14 gennaio 2002, che ha prorogato l’emergenza al 30 giugno 2002;
- ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, che ha differito il termine di pagamento dei contributi fino alla cessazione dell’emergenza e ha disciplinato la riscossione;
- D.P.C.M. 19 luglio 2002, che ha prorogato l’emergenza al 31 marzo 2003;
- D.P.C.M. 28 marzo 2003, oggetto della circolare, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2004.
Soggetti interessati e presupposti del beneficio
La sospensione si applica ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei comuni interessati dall’emergenza, oppure aventi sede operativa nei territori colpiti alla data dell’evento, purché:
- le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale; oppure
- sia stato subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata.
Il beneficio si estende anche ai datori di lavoro e ai lavoratori con sedi operative in comuni o frazioni di comune rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi eruttivi o disposta per motivi di sicurezza.
Comuni della provincia di Catania coinvolti
I comuni interessati, individuati con decreto del Prefetto di Catania del 7 agosto 2001, sono quelli elencati nella circolare, tra cui Catania, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Giarre, Gravina di Catania, Misterbianco, Paternò, Nicolosi, Riposto, Zafferana Etnea e gli altri comuni e frazioni ivi indicati.
Periodo di sospensione e ambito applicativo
La sospensione opera per i termini aventi scadenza tra il 13 luglio 2001 e il 31 marzo 2004. La circolare specifica che durante tale periodo:
- non si procede alla comminazione di sanzioni civili e/o amministrative;
- la sospensione vale anche per termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro il medesimo arco temporale;
- il beneficio riguarda i versamenti contributivi riferiti al periodo giugno 2001 - febbraio 2004;
- la sospensione si applica anche a debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse e di regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso;
- restano sospesi anche i termini per la presentazione delle denunce contributive mensili e trimestrali, modelli 031/R e 031/CM.
Domanda di sospensione e documentazione richiesta
La sospensione non è automatica, ma subordinata a una specifica richiesta da presentare entro il 31 marzo 2004 presso la sede ENPALS di Catania. Alla richiesta devono essere allegati:
- copia dell’ordinanza sindacale di sgombero attestante l’inagibilità totale o parziale, oppure copia della perizia giurata che attesti danni superiori al 30% del valore dei beni;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la residenza o la sede legale del richiedente in uno dei comuni colpiti;
- per soggetti residenti o con sede legale altrove, dichiarazione che attesti lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive oggetto di differimento riguardano esclusivamente tale attività;
- per i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 3145/2001, dichiarazione che confermi la sede operativa in un comune o frazione rimasta isolata per oltre dieci giorni.
La mancata presentazione della richiesta entro il termine indicato comporta la perdita dei benefici.
Recupero dei contributi sospesi
La riscossione dei contributi sospesi avviene, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’ordinanza n. 3196/2002, mediante rateizzazione pari a quattro volte la durata della sospensione. Poiché la sospensione copre 32 mesi, il piano rateale è composto da 128 rate mensili, con decorrenza dal 16 aprile 2004 e senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri accessori.
In alternativa, il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 aprile 2004. La scelta di avvalersi del pagamento rateale deve essere espressamente indicata nella domanda di sospensione.
Modalità di versamento con modello F24
Per i versamenti, sia in unica soluzione sia in forma rateale, deve essere utilizzato il modello F24 con le seguenti indicazioni:
- codice Ente: 0001, identificativo ENPALS;
- codice sede: quello della sede ENPALS presso cui è aperta la posizione contributiva;
- causale contributi: SOLS per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, oppure SOSP per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
- codice posizione assicurativa: numero di matricola dell’impresa completo, comprensivo del numero dell’attività;
- periodo di riferimento: dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004;
- importi a debito versati: importo della rata mensile, del totale o della somma in unica soluzione;
- importi a credito compensati: non compilare.
La circolare precisa inoltre che il datore di lavoro non deve compilare né trasmettere il modello 031/RC1.
Compilazione delle denunce contributive
Per i modelli 031/R normali deve essere predisposto un modello per ciascun mese del periodo di sospensione in cui era dovuta contribuzione. Nel quadro B va inserito il codice agevolazione "9D" seguito dall’importo che sarebbe stato dovuto per il mese, così da rendere pari a zero il saldo del quadro C. Nello spazio riservato alle comunicazioni dell’impresa devono essere indicati gli estremi della circolare.
I modelli 031/CM devono invece essere compilati secondo le regole ordinarie, senza indicazione nella colonna "Codice Agevolazione", e inviati all’ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.
Punti principali
Proroga dello stato di emergenza
Il D.P.C.M. 28 marzo 2003, pubblicato in G.U. n. 79 del 4 aprile 2003, proroga fino al 31 marzo 2004 lo stato di emergenza relativo ai fenomeni eruttivi dell’Etna verificatisi nel luglio 2001 nella provincia di Catania. La circolare richiama inoltre i precedenti provvedimenti di emergenza e sospensione contributiva adottati dal 2001 al 2002.
Soggetti beneficiari della sospensione
Possono beneficiare della sospensione le persone fisiche o giuridiche residenti nei comuni interessati dall’emergenza, o con sede operativa nei medesimi territori alla data dell’evento, purché abbiano abitazioni o immobili produttivi oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure abbiano subito danni superiori al 30% del valore dei beni attestati con perizia giurata. Il beneficio si estende anche a datori di lavoro e lavoratori con sedi operative in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione o per motivi di sicurezza.
Comuni interessati
La circolare elenca i comuni della provincia di Catania individuati dal decreto prefettizio del 7 agosto 2001: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Acicatena, Acireale, Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Calatabiano, Camporotondo, Catania, Fiumefreddo, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea.
Termini sospesi e ambito temporale
La sospensione opera per i termini con scadenza tra il 13 luglio 2001 e il 31 marzo 2004. Non si applicano sanzioni civili o amministrative durante il periodo di sospensione; la misura vale anche per azioni legali e procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro tali scadenze. La sospensione riguarda i contributi riferiti al periodo giugno 2001 - febbraio 2004, incluse rateazioni già concesse e regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere, nonché i termini di presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM).
Presentazione della richiesta e documentazione
La sospensione non è automatica e deve essere richiesta entro il 31 marzo 2004 alla sede ENPALS di Catania. Alla domanda devono essere allegati: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero o della perizia giurata; dichiarazione di residenza o sede legale in un comune colpito; dichiarazione, per soggetti con residenza o sede altrove, di aver svolto l’attività nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive riguardano solo tale attività; dichiarazione per i soggetti con sede operativa in comuni o frazioni isolate per oltre dieci giorni.
Recupero dei contributi sospesi
I contributi sospesi sono riscossi mediante rateizzazione pari a quattro volte la durata della sospensione, cioè 128 rate mensili, con decorrenza dal 16 aprile 2004, senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori. In alternativa, è possibile il pagamento in unica soluzione entro il 16 aprile 2004. L’eventuale scelta della rateizzazione deve essere indicata nella richiesta di sospensione.
Modalità di versamento e compilazione F24
I versamenti, in unica soluzione o rateali, vanno effettuati con modello F24 indicando: codice Ente 0001; codice sede ENPALS competente; causale SOLS per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure SOSP per il Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa completo; periodo di riferimento dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004; importi a debito versati; non va compilato il campo degli importi a credito compensati. Il datore di lavoro non deve compilare né inviare il modello 031/RC1.
Compilazione dei modelli di denuncia
Per i modelli 031/R normali deve essere compilato un modello per ciascun mese della sospensione in cui era dovuta contribuzione; nel quadro B va indicato il codice agevolazione 9D con l’importo dovuto per il mese, così che il saldo del quadro C sia pari a zero, e nelle comunicazioni impresa vanno riportati gli estremi della circolare. I modelli 031/CM devono essere compilati normalmente, senza indicazione nella colonna "Codice Agevolazione", e inviati all’ufficio periferico ENPALS competente.
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