Circolare numero 30 del 17-11-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le agevolazioni contributive previste dall’ordinanza PCM n. 3266/2003 per i soggetti residenti o operanti nel Comune di Lipari colpiti dall’esplosione del vulcano Stromboli del 30 dicembre 2002. Vengono individuati i beneficiari, i termini sospesi, le modalità per presentare la richiesta, nonché le regole per il recupero dei contributi sospesi e per la compilazione dei modelli di denuncia e del modello F24. La sospensione riguarda i contributi e gli adempimenti connessi fino al 30 giugno 2003, con possibilità di rateizzazione in 48 rate mensili senza aggravio di somme aggiuntive.
Sospensione e recupero dei contributi ENPALS per gli eventi calamitosi di Stromboli e Lipari
Sospensione contributiva per gli eventi calamitosi di Stromboli e Lipari
La circolare fornisce le istruzioni operative dell’ENPALS in attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, emanata a seguito della violenta esplosione del vulcano Stromboli del 30 dicembre 2002 e dell’aggravamento delle condizioni marine nell’arcipelago delle Eolie. L’obiettivo è disciplinare la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei relativi adempimenti e le modalità di recupero degli importi sospesi.
Quadro normativo e periodo di emergenza
Con decreto del 10 gennaio 2003 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate, fino al 31 dicembre 2003. L’ordinanza n. 3266/2003 ha previsto, all’art. 4, comma 1, la sospensione fino al 30 giugno 2003 dei versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché la sospensione dei termini per gli adempimenti connessi.
Soggetti che possono beneficiare della sospensione
La sospensione riguarda i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o con sede legale od operativa nel Comune di Lipari alla data del 30 dicembre 2002. In particolare, la circolare individua tre categorie:
- aziende con sede legale od operativa nel Comune di Lipari alla data dell’evento;
- aziende autorizzate all’accentramento contributivo, con sede in altro comune, che abbiano svolto attività lavorativa nel Comune di Lipari, limitatamente ai contributi riferiti a tale attività;
- aziende operanti in luoghi diversi da Lipari che sospendano la sola quota contributiva a carico del lavoratore residente nella zona calamitata.
Termini e adempimenti sospesi
La sospensione opera per i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2002 e il 30 giugno 2003. La circolare precisa che durante tale periodo:
- non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative;
- la sospensione si estende ai termini relativi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro le scadenze interessate;
- sono sospesi i termini connessi ai versamenti contributivi riferiti al periodo dicembre 2002 - maggio 2003;
- la sospensione si applica anche ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse e a ogni altro pagamento ricadente nel medesimo arco temporale.
La sospensione incide anche sugli adempimenti dichiarativi, con riferimento a:
- denunce mensili 031/R riferite al periodo dicembre 2002 - maggio 2003;
- denunce trimestrali 031/CM riferite al 4° trimestre 2002 e al 1° trimestre 2003.
Per il modello 031/CM relativo al 2° trimestre 2003, se non già presentato, la circolare precisa che deve essere trasmesso regolarmente nei termini ordinari.
Domanda di sospensione e documentazione richiesta
La sospensione non è automatica e deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2003 presso gli Uffici ENPALS di Catania, competenti per territorio. Alla richiesta devono essere allegati i modelli di denuncia sospesi e la documentazione autocertificata idonea a dimostrare:
- la residenza o la sede legale/operativa nel Comune colpito dagli eventi calamitosi;
- oppure, per i soggetti residenti o aventi sede altrove, lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e la circostanza che le obbligazioni contributive oggetto di differimento si riferiscano esclusivamente a tale attività.
La mancata presentazione della domanda entro il termine indicato comporta la perdita dei benefici previsti.
Recupero dei contributi sospesi e rateazione
L’ordinanza stabilisce che i contributi non versati per effetto della sospensione siano recuperati mediante un numero di rate pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Poiché la sospensione è durata 6 mesi, il piano di recupero corrisponde a 48 rate mensili.
La circolare richiama inizialmente un avvio del recupero al 16 settembre 2003, con scadenza della prima rata alla stessa data e pagamento delle rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese, senza aggravio di somme aggiuntive. Poiché tali termini risultavano già trascorsi, l’Ente fissa nuovi termini agevolativi:
- inizio del recupero al 16 gennaio 2004;
- pagamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 gennaio 2004;
- versamento delle rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese per tutta la durata della rateazione.
Modalità di pagamento con F24
Il versamento, sia in unica soluzione sia rateizzato, deve essere effettuato tramite modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Devono essere indicati:
- codice Ente 0001;
- codice Sede della posizione contributiva;
- causale contributo "SOLS" per i contributi del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- causale contributo "SOSP" per i contributi del Fondo pensioni sportivi professionisti;
- codice posizione assicurativa, cioè la matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività, per 9 caratteri;
- periodo di riferimento da e a nel formato mm/aaaa;
- importo a debito versato corrispondente all’intero importo sospeso o alla singola rata.
Il campo relativo agli importi a credito compensati non deve essere compilato.
Compilazione dei modelli di denuncia
Per i modelli 031/R deve essere compilato un modello per ciascun mese della sospensione in cui la contribuzione era dovuta. Nel quadro B va indicato il codice agevolazione "9D" con l’importo che sarebbe stato dovuto per il mese, così da ottenere un saldo pari a zero nel quadro C. Nello spazio dedicato alle "comunicazioni impresa" devono essere riportati gli estremi della circolare.
I modelli 031/CM devono invece essere compilati secondo le modalità ordinarie, senza alcun codice agevolazione, e inviati all’Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.
Punti principali
Contesto e presupposto normativo
La circolare prende le mosse dallo stato di emergenza dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito della violenta esplosione del vulcano Stromboli del 30 dicembre 2002 e dell’ingrossamento del mare che ha interessato le isole Eolie. In tale quadro, l’ordinanza PCM n. 3266 del 7 marzo 2003 ha previsto la sospensione dei versamenti contributivi e dei relativi adempimenti per i soggetti interessati nel Comune di Lipari fino al 30 giugno 2003.
Soggetti beneficiari della sospensione
La sospensione si applica ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede legale od operativa nel Comune di Lipari alla data dell’evento calamitoso del 30 dicembre 2002. Sono ricompresi: le aziende con sede legale od operativa a Lipari; le aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede altrove ma con attività svolta a Lipari, limitatamente ai contributi riferiti a tale attività; le aziende operanti fuori da Lipari per la sola quota contributiva a carico del lavoratore residente nella zona calamitata.
Ambito della sospensione dei termini
Il beneficio riguarda i termini con scadenza tra il 30 dicembre 2002 e il 30 giugno 2003. In questo periodo non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative per gli inadempimenti connessi. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro le scadenze interessate, ai versamenti contributivi relativi al periodo dicembre 2002 - maggio 2003, ai debiti già rateizzati e a ogni altro pagamento ricadente nel periodo. Restano sospesi anche i termini per le denunce contributive mensili 031/R e trimestrali 031/CM riferite ai periodi indicati.
Presentazione della richiesta di sospensione
La sospensione non opera automaticamente: è necessaria una richiesta da presentare entro il 31 dicembre 2003 presso gli Uffici ENPALS di Catania. Alla domanda devono essere allegate le denunce contributive sospese e la documentazione autocertificata che attesti, a seconda dei casi, la residenza o la sede legale/operativa nel Comune colpito, oppure lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e la riferibilità esclusiva a tale attività delle obbligazioni contributive oggetto di differimento. La mancata presentazione della richiesta entro il termine comporta la perdita del beneficio.
Recupero dei contributi sospesi e scadenze operative
L’ordinanza prevede il recupero delle somme sospese in un numero di rate pari a otto volte i mesi interi di sospensione. Considerata una sospensione di 6 mesi, il piano è pari a 48 rate mensili. La circolare indica inizialmente il 16 settembre 2003 come data di avvio del recupero e termine per la prima rata, con versamenti successivi entro il giorno 16 di ciascun mese e senza aggravio di somme aggiuntive. Poiché tali termini risultavano già trascorsi, l’Ente fissa nuovi termini: inizio del recupero al 16 gennaio 2004, con scadenza del pagamento in unica soluzione o della prima rata alla medesima data; le rate successive restano dovute il giorno 16 di ogni mese. Gli adempimenti sospesi, inclusa la presentazione delle denunce contributive, devono essere effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione; la circolare indica anche il 16 agosto 2003 come termine originario per tali adempimenti.
Modalità di versamento con modello F24
Il pagamento, in unica soluzione o rateizzato, deve essere effettuato con modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Occorre indicare: codice Ente 0001; codice Sede della posizione contributiva; causale contributo "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa corrispondente alla matricola impresa comprensiva del numero attività; periodo di riferimento da e a nel formato mm/aaaa; importo a debito versato corrispondente all’intero debito o alla rata; non deve essere compilato il campo degli importi a credito compensati.
Compilazione dei modelli di denuncia contributiva
Per i modelli 031/R deve essere compilato un modello per ciascun mese del periodo di sospensione in cui era dovuta contribuzione. Nel quadro B va indicato il codice agevolazione "9D" con l’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per il mese, in modo che il saldo del quadro C risulti pari a zero. Nello spazio "comunicazioni impresa" devono essere riportati gli estremi della circolare. I modelli 031/CM devono essere compilati secondo le modalità ordinarie, senza indicazione di alcun codice agevolazione, e trasmessi all’Ufficio periferico ENPALS competente.
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