Sentenza del 02/08/2016 n. 4393 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Comunicazione di presa in carico delle somme per la riscossione - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la comunicazione con cui Equitalia le aveva informato di aver preso in carico somme da riscuotere, presumibilmente ritenendola autonomamente lesiva e quindi impugnabile in sede tributaria. La questione riguardava la natura giuridica della comunicazione e la sua idoneità a incidere sul rapporto tributario.
La decisione
La comunicazione è stata ritenuta non impugnabile. Essa non costituisce un atto o provvedimento con effetti impositivi, ingiuntivi o comunque lesivi, ma ha natura esclusivamente informativa. Inoltre, proviene dal gestore della riscossione e non dall'Amministrazione finanziaria, non producendo quindi effetti sul rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione. L'impugnazione non può pertanto essere fondata sulla sola comunicazione di presa in carico.
Massime di principio
- Una comunicazione è autonomamente impugnabile nel processo tributario solo se costituisce un atto effettivamente lesivo, idoneo a incidere sulla posizione giuridica del contribuente.
- Le comunicazioni meramente informative, prive di effetti impositivi, ingiuntivi o esecutivi, non sono normalmente impugnabili autonomamente.
- La comunicazione del gestore della riscossione non sostituisce né modifica l'atto tributario dell'Amministrazione finanziaria e, se si limita a informare della presa in carico delle somme, resta neutra rispetto al rapporto tributario.
- Il contribuente deve indirizzare l'impugnazione contro l'atto presupposto o contro il successivo atto della riscossione che produca effetti concreti, anziché contro una comunicazione priva di autonoma lesività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 461 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 464 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 465 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 1618 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 4969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 4970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →