Cassazione Civile, Ordinanza n. 21129/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro dovuta in conseguenza di una sentenza civile che aveva definito una controversia tra condomini e originario costruttore-venditore in relazione ad aree destinate a parcheggio. In primo grado il ricorso era stato accolto perché si era ritenuto che il trasferimento dei posti auto fosse già compreso nella precedente compravendita degli appartamenti. La Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la sentenza civile avesse attribuito un corrispettivo alla venditrice e quindi integrato l'atto originario. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice tributario avesse erroneamente interpretato la sentenza civile come avente effetto traslativo autonomo, mentre l'Ufficio aveva tassato un unico trasferimento oneroso riferito a tutti i posti macchina; 2) violazione dell'art. 1117 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la proprietà dei posti auto sarebbe comune ai condomini e non individuale; 3) omessa o carente motivazione. Con memoria successiva la contribuente ha anche eccepito la tardività della costituzione dell'Agenzia e ha prodotto decisioni tributarie favorevoli agli altri condomini, divenute definitive, che avevano qualificato la pronuncia civile come mero accertamento di un diritto già esistente e non come atto traslativo, con tassazione in misura fissa. La Corte ha ritenuto decisivo che, trattandosi di area comune ex art. 1117 c.c., l'obbligazione tributaria fosse solidale tra i condomini ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e che la ricorrente potesse avvalersi, ex art. 1306 c.c., delle sentenze favorevoli rese in giudizi promossi da altri coobbligati, essendo queste divenute definitive e riferite al medesimo rapporto sostanziale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di liquidazione impugnato. Ha ritenuto che la pretesa fiscale dovesse essere limitata nei confronti della contribuente negli stessi termini fissati dalle decisioni definitive rese nei giudizi degli altri condomini, richiamate e fatte valere nel processo ex art. 1306 c.c. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione del fatto che l'esito della lite è stato condizionato dalla riforma dell'originaria sentenza civile del Tribunale.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta individuazione del presupposto e dell'oggetto della tassazione dell'atto di registro
art. 1117 c.c.
le aree destinate a parcheggio, in assenza di riserva espressa del costruttore o di diversa pattuizione nei singoli atti, sono parti comuni dell'edificio condominiale
art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
la solidarietà tra i condomini discende dall'unitarietà del rapporto sostanziale relativo alla comproprietà dell'area condominiale
art. 1306 c.c.
primo comma; secondo comma
la sentenza resa nei confronti di un condebitore non produce effetti automatici verso gli altri, ma il condebitore può chiedere di opporre al creditore la decisione favorevole resa in altro giudizio, salvo ragioni personali e purché non sia già maturato un giudicato contrario nei suoi confronti
art. 370 cod. proc. civ.
richiamato per rilevare la tardività del controricorso dell'Agenzia rispetto al termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso
art. 1117 n. 2 c.c.
richiamato in memoria quale base del riconoscimento della natura comune dell'area destinata a parcheggio
art. 41-sexies l. n. 1150 del 1942
norma urbanistica che, in difetto di riserva di proprietà o di diversa previsione nei titoli, conduce a qualificare l'area parcheggio come parte comune
art. 18 l. n. 765 del 1967
disposizione introduttiva dell'art. 41-sexies, richiamata nel ragionamento sulla destinazione delle aree a parcheggio
Massime di principio
- Quando un bene o un'area deve essere qualificato come parte comune del condominio, il rapporto sostanziale relativo alla comproprietà è unitario e non si fraziona in autonomi rapporti individuali ai fini della solidarietà tributaria.
- In materia tributaria, la sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato può essere opposta dagli altri debitori solidali soltanto se costoro la invocano espressamente ai sensi dell'art. 1306 c.c. e se non esiste un giudicato contrario formatosi nei loro confronti.
- L'interpretazione di una norma compiuta da un giudice in altro processo non vincola altri giudici e non forma, di per sé, oggetto di giudicato; ciò che rileva è il decisum sul rapporto dedotto in giudizio.
- Se successivamente alla proposizione del ricorso intervengono giudicati definitivi favorevoli relativi al medesimo rapporto sostanziale e a condebitori solidali, tali decisioni possono incidere sulla legittimità della pretesa fiscale anche nel giudizio pendente, ove il contribuente ne chieda l'estensione.
- In presenza di una sentenza civile che accerta un diritto già esistente in capo ai condomini su un'area comune, l'imposizione di registro deve essere coerente con tale qualificazione sostanziale e non può essere mantenuta come se vi fosse un autonomo trasferimento oneroso del bene.
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