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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16512/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scarnato aveva chiesto la correzione di un errore materiale nella sentenza del Tribunale di Monza del 25/01/2021: nella motivazione era indicata una provvisionale di euro 25.000 mentre il dispositivo (e quanto pronunciato in udienza) riportava euro 10.000. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione. Con ricorso per cassazione si è dedotta la violazione degli artt. 130 e 619 c.p.p., sostenendo che si trattava di un errore manifesto di mera indicazione numerica, non incidente sul contenuto della decisione, e dunque correggibile con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha precisato che la correzione dell'errore materiale è consentita quando sussiste una disarmonia tra la forma della decisione e il suo reale contenuto e non quando la correzione implichi una modifica essenziale del provvedimento. Nel caso concreto la discrepanza tra motivazione e dispositivo era evidente e il dispositivo prevale sulla motivazione; quindi il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto armonizzare la motivazione al dispositivo ai sensi dell'art. 130 c.p.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Monza.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione degli errori materiali quando si tratta di eliminare una disarmonia fra la forma espressiva della decisione e il suo reale contenuto; la correzione è ammessa se non comporta una modifica essenziale del provvedimento.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in motivazione come riferimento processuale per il gravame, ma la decisione della Corte si fonda soprattutto sul principio di correzione degli errori materiali ex art. 130; l'art. 619 non è stato utilizzato per mutare il criterio di ammissibilità della correzione materiale.

  • art. 547 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata: insieme all'art. 130 può permettere di eliminare la divergenza tra dispositivo e motivazione mediante la semplice correzione dell'errore materiale, dato che il dispositivo prevale sulla motivazione.

Massime di principio

  • La correzione di un errore materiale è ammessa quando la discrepanza riguarda la forma e non il contenuto sostanziale della decisione (es. diversa indicazione numerica non influente sul giudizio)
  • In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo pronunciato in udienza; il giudice deve armonizzare la motivazione al dispositivo mediante la procedura di correzione degli errori materiali
  • Non è ammessa la correzione materiale quando l'intervento comporterebbe una modificazione essenziale della decisione o una diversa valutazione del giudice
  • Se il giudice dell'esecuzione o altro ufficio rifiuta la correzione per errore materiale non evidente, è proponibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 130 c.p.p.
  • Per valutare l'ammissibilità della correzione occorre sempre verificare se la rettifica incide sulla sostanza della sentenza o si limita a sanare una mera incongruenza formale

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