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Sentenza

Sentenza n. 16166/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6750/2025, di attribuire la Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025 per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6750/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, che aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero ad attribuirle la Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, secondo il relativo sistema e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il giudicato era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme di legge ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito con memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di chiarimenti o prova dell’adempimento da parte del Ministero, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa e dichiarato non sindacabili in sede di ottemperanza i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non ha disposto allo stato la penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha ordinato la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per quanto di rispettiva competenza. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    L’esperimento dell’ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione, l’inerzia dell’amministrazione può giustificare l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
  • I presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal giudicato non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza: il giudice deve dare attuazione alla pretesa accertata nel titolo.
  • Quando l’amministrazione non offre chiarimenti o elementi sull’adempimento a fronte dell’inadempimento allegato dal creditore, la pretesa di esecuzione del giudicato può essere accolta; in caso di ulteriore inerzia, il giudice può nominare un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato e alla richiesta della parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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