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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21605/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione del 1982 con cui un consorzio era stato incaricato di realizzare parte del programma straordinario di edilizia residenziale e opere connesse nell’area di Striano. Dopo l’insorgenza di contestazioni sui corrispettivi dovuti per varie opere e per un depuratore provvisorio, il consorzio aveva prima proposto domanda arbitrale nel 1998, poi introdotto giudizio ordinario dopo l’intervento normativo che aveva vietato l’arbitrato per tali controversie. Nei giudizi di merito la domanda era stata respinta, in particolare perché la Corte d’appello aveva ritenuto che, essendo intervenuto il trasferimento delle opere ai soggetti destinatari prima della citazione, la legittimazione passiva spettasse al successore a titolo particolare e non allo Stato; inoltre aveva escluso il diritto al corrispettivo per il depuratore provvisorio. Con l’unico motivo di ricorso il consorzio ha dedotto violazione di plurime disposizioni speciali sul trasferimento delle opere e sulla chiusura del programma di ricostruzione, sostenendo che lo Stato conservasse la legittimazione passiva per tutte le controversie aventi titolo in fatti anteriori al trasferimento, e che la domanda arbitrale del 1998 dovesse valere come richiesta rilevante ai fini dell’art. 8 del d.lgs. n. 354/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo. Ha affermato che il perimetro del contenzioso rimasto in capo al Commissario straordinario e quindi allo Stato è individuato non dalla data di proposizione del giudizio, ma dalla circostanza che la pretesa abbia titolo immediato e diretto in fatti anteriori al trasferimento delle opere e che sia stata almeno formalmente avanzata prima del 12 giugno 1998. Poiché nel caso concreto la domanda arbitrale era stata presentata l’11 maggio 1998 ed era riferita, almeno in parte, a fatti anteriori al trasferimento del 30 marzo 1996, la legittimazione passiva restava in capo al Commissario straordinario. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 14 maggio 1981, n. 219, titolo VIII

    Costituisce il quadro normativo straordinario per la ricostruzione e la realizzazione delle opere edilizie e infrastrutturali; rileva come base delle successive norme sul trasferimento delle opere e sulla gestione del contenzioso.

  • L. 23 dicembre 1993, n. 559, art. 2

    Ha previsto la soppressione delle gestioni fuori bilancio e il trasferimento all’amministrazione ordinaria delle opere da ultimare, previa ricognizione dei lavori in corso e da effettuare.

  • D.M. 4 novembre 1994, art. 1

    "subentrano, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi"

    Ha disposto il trasferimento delle opere ai soggetti indicati, con subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi, ma nell’ambito della disciplina speciale di completamento del programma.

  • D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 22

    Ha previsto il trasferimento di alloggi e opere di urbanizzazione ai Comuni/IACP e il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti entro il termine stabilito, poi prorogato.

  • D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2

    Ha introdotto il divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.

  • L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 42

    "gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari"

    Ha mantenuto a carico dello Stato gli oneri del contenzioso relativo a eventi anteriori al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari.

  • D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8

    "avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasferimento"

    Ha attribuito al Commissario straordinario il compito di definire transattivamente il contenzioso fra concedente e concessionario, includendo le controversie fondate su fatti anteriori al trasferimento e anche le richieste formalmente avanzate prima del divieto di arbitrato.

  • art. 111 c.p.c.

    La disciplina speciale dell’art. 8 del d.lgs. n. 354/1999 è stata letta come deroga alla regola generale della successione nel diritto controverso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come parametro processuale, ma la Corte ha deciso nel merito della corretta interpretazione della disciplina speciale.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto leggibili e separabili le censure nonostante la loro cumulazione formale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alle opere del programma di ricostruzione disciplinato da norme speciali, la legittimazione passiva va individuata in base al regime derogatorio voluto dal legislatore e non secondo la sola regola generale della successione a titolo particolare nel diritto controverso.
  • Se la disciplina speciale attribuisce al Commissario straordinario il potere di definire transattivamente tutto il contenzioso relativo a fatti anteriori al trasferimento, tale attribuzione implica anche la permanenza della legittimazione passiva in capo al soggetto pubblico per le pretese che rientrino in quel perimetro.
  • Ai fini dell’individuazione del soggetto passivamente legittimato, il discrimine non è la data di instaurazione del giudizio, ma il momento in cui sono sorti i fatti costitutivi della pretesa e, ove previsto, la data di formale avanzamento della richiesta.
  • Una domanda arbitrale proposta prima del divieto di arbitrato, benché poi trasfusa in giudizio ordinario, può valere come richiesta rilevante ai fini della disciplina speciale che conserva allo Stato la gestione del contenzioso.
  • Nel ricorso per cassazione, la commistione tra censure ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. non comporta necessariamente inammissibilità se le doglianze sono comunque chiaramente separabili e scrutinabili autonomamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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