Regolamento (UE) 2018/1680
Regolamento (UE) 2018/1680 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per la passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k e dispone la conseguente chiusura della pesca per tale stock. Dal 19 settembre 2018 le navi belghe non possono più effettuare catture di questo stock, né conservarle a bordo, trasferirle, trasbordarle o sbarcarle. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio che effettuano attività di pesca dello stock PLE/7HJK, ossia passera di mare (Pleuronectes platessa), nelle zone 7h, 7j e 7k. L'effetto del regolamento riguarda il contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per tale stock e opera dalla data di chiusura indicata nell'allegato, pari al 19 settembre 2018. Sono escluse solo le attività non riferite allo stock e alle zone indicate; il testo non prevede ulteriori deroghe o esclusioni specifiche.
Divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi belghe
Il regolamento attua il meccanismo di chiusura automatica dei contingenti previsto dalla normativa unionale di controllo della pesca, in particolare dall'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che il contingente 2018 per lo stock interessato è esaurito e dispone il divieto di pesca per le navi del Belgio.
Contesto normativo e presupposti
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa per il 2018 le possibilità di pesca. Secondo i considerando, le catture dello stock indicato nell'allegato da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro interessato o ivi immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018; per questo motivo è necessario vietare le attività di pesca di tale stock.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda lo stock PLE/7HJK, identificato come passera di mare (Pleuronectes platessa), nelle zone 7h, 7j e 7k, con riferimento al Belgio. L'allegato precisa che si tratta del contingente n. 22/TQ120 e indica come data di chiusura il 19 settembre 2018. La disciplina si applica alle navi battenti bandiera belga e alle navi immatricolate in Belgio.
Effetti giuridici della chiusura del contingente
Dal 19 settembre 2018 il contingente si considera esaurito e, da tale data, sono vietate le attività di pesca dello stock interessato. Il divieto copre non solo la cattura, ma anche le operazioni successive relative alle catture effettuate dopo la chiusura:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
Ai sensi dell'articolo 1, il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito dalla data fissata nell'allegato stesso, cioè dal 19 settembre 2018.
Divieto di pesca e operazioni connesse
L'articolo 2 vieta, a decorrere dal 19 settembre 2018, le attività di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone 7h, 7j e 7k da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Ambito soggettivo e geografico dell'allegato
L'allegato identifica il contingente interessato: numero 22/TQ120, Stato membro Belgio, stock PLE/7HJK, specie passera di mare, zone 7h, 7j e 7k, data di chiusura 19.9.2018.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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