Regolamento (UE) 2018/1679
Regolamento (UE) 2018/1679 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera lituana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura della pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi lituane, poiché il contingente 2018 risulta esaurito. Dal 18 settembre 2018 non è più consentito svolgere attività di pesca su tale stock, né tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le relative catture. Il testo ha applicazione diretta e si inserisce nel sistema unionale di controllo delle quote di pesca.
Divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera lituana, per esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania che effettuano attività di pesca dello stock di sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO. Riguarda il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Lituania per tale stock; il divieto opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato (18 settembre 2018).
Divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi lituane
Il regolamento della Commissione interviene per chiudere una specifica pesca nell'ambito del sistema unionale di gestione dei contingenti. La misura è adottata perché, sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, le catture hanno determinato l'esaurimento del contingente 2018 assegnato alla Lituania per lo stock interessato.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania che pescano lo stock CJM/SPRFMO di sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO. Il regolamento fa riferimento al contingente di pesca per il 2018 e alla data di chiusura indicata nell'allegato, fissata al 18 settembre 2018.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Lituania per lo stock indicato nell'allegato deve ritenersi esaurito dalla data ivi prevista. La chiusura non deriva quindi da una scelta discrezionale, ma dalla presa d'atto del superamento/consumo integrale del contingente disponibile.
Divieti operativi
L'articolo 2 vieta, a decorrere dal 18 settembre 2018, ogni attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi lituane rientranti nell'ambito applicativo. Il divieto è esteso anche alle operazioni successive di conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Si tratta quindi di un blocco completo della filiera operativa connessa alle catture del contingente chiuso.
Entrata in vigore e collegamenti con il diritto UE della pesca
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento richiama come base giuridica il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, relativo ai poteri della Commissione di adottare misure di chiusura quando un contingente è esaurito. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissava le possibilità di pesca per il 2018.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2018
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Lituania per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 18 settembre 2018, data di chiusura riportata nell’allegato.
Divieto di attività di pesca e operazioni connesse
Per le navi battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania sono vietate, dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock CJM/SPRFMO di sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il provvedimento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo unionale della pesca, in relazione ai contingenti fissati per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio.
Come è indicizzato
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