Regolamento (UE) 2018/1678
Regolamento (UE) 2018/1678 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per lo stock di eglefino indicato in allegato e dispone la chiusura immediata della relativa pesca. Dal 14 settembre 2018 sono vietate le attività di pesca di tale stock da parte delle navi belghe interessate, nonché la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca dell’eglefino per le navi battenti bandiera belga nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, per esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio, limitatamente allo stock di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) identificato come HAD/7X7A34 nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. L’effetto decorre dalla data di chiusura indicata in allegato, ossia dal 14 settembre 2018, per il contingente assegnato al Belgio per il 2018. Non risultano previste deroghe nel testo fornito.
Divieto di pesca dell’eglefino per le navi belghe nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1
Il regolamento della Commissione interviene a seguito dell’esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per uno specifico stock di eglefino. La misura attua il sistema unionale di controllo della pesca e si innesta sul regime di contingenti fissato dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio.
Presupposto e finalità della misura
Dai dati comunicati alla Commissione risulta che le catture dello stock indicato nell’allegato hanno comportato il consumo integrale del contingente annuale attribuito allo Stato membro interessato. Per questo motivo la Commissione dispone la chiusura della pesca, al fine di evitare prelievi ulteriori in violazione delle possibilità di pesca assegnate.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda solo le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto del divieto è lo stock HAD/7X7A34 di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. La data di chiusura indicata nell’allegato è il 14 settembre 2018.
Effetti del superamento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente per il 2018 si considera esaurito dalla data fissata in allegato. Da quel momento, ai sensi dell’articolo 2, sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi belghe. Il divieto comprende anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il regime unionale di controllo della pesca. I considerando richiamano inoltre il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2018.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock indicato in allegato si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato, cioè il 14 settembre 2018.
Divieto di pesca e operazioni connesse
L’articolo 2 vieta, dalla data indicata in allegato, le attività di pesca dello stock interessato da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dati dell’allegato
L’allegato identifica il caso specifico: numero 20/TQ120, Stato membro Belgio, stock HAD/7X7A34, specie eglefino (Melanogrammus aeglefinus), zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, con data di chiusura 14.9.2018.
Come è indicizzato
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