Regolamento (UE) 2018/1677
Regolamento (UE) 2018/1677 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell'esaurimento del contingente 2018 assegnato al Belgio per la sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k e introduce il corrispondente divieto di pesca. Dal 14 settembre 2018 le navi belghe non possono più esercitare attività di pesca su tale stock, né conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo quella data. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Divieto di pesca della sogliola (Solea solea) nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio, limitatamente allo stock SOL/7HJK (sogliola, Solea solea) nelle zone 7h, 7j e 7k. Produce effetti dal 14 settembre 2018, data di chiusura indicata nell'allegato, e riguarda il contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per tale stock. Non risultano altre esclusioni o deroghe nel testo fornito.
Divieto di pesca della sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi belghe
Il regolamento della Commissione n. 2018/1677 interviene nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, art. 36, par. 2. Esso dà attuazione alla gestione dei contingenti 2018, prendendo atto che le catture hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato al Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k.
Ambito di applicazione
La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio e lo stock SOL/7HJK, identificato come sogliola (Solea solea), nelle zone 7h, 7j e 7k. La chiusura decorre dalla data indicata nell'allegato, ossia il 14 settembre 2018, con riferimento al contingente 2018 stabilito dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio.
Effetti giuridici del superamento/esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock in questione si considera esaurito dalla data di chiusura. Ciò comporta l'attivazione del divieto di ulteriore sfruttamento della risorsa per evitare catture oltre il limite autorizzato.
Divieti operativi per le navi interessate
L'articolo 2 vieta, a decorrere dal 14 settembre 2018, tutte le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi belghe. Il divieto è formulato in modo ampio e copre anche le operazioni accessorie sulle catture: non è consentito conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua applicabilità diretta e obbligatorietà in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dal 14 settembre 2018, data di chiusura riportata nell'allegato.
Divieto di pesca e di operazioni successive
Dal 14 settembre 2018 è vietata alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio la pesca dello stock SOL/7HJK (sogliola, Solea solea) nelle zone 7h, 7j e 7k. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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