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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1649

Regolamento (UE) 2018/1649 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento elimina dall'elenco dell'Unione tre sostanze aromatizzanti per le quali i responsabili dell'immissione sul mercato hanno ritirato la domanda. Conseguentemente modifica l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina le sostanze aromatizzanti autorizzate negli e sugli alimenti. Sono previsti periodi transitori per consentire la commercializzazione dei prodotti già legalmente immessi sul mercato o già spediti verso l'Unione prima dell'entrata in vigore, con esclusione delle miscele di aromi.

Soppressione di tre sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.

Ambito di applicazione

Si applica agli aromi e alle sostanze aromatizzanti utilizzate negli e sugli alimenti nell'Unione europea, con effetto sulla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. Riguarda gli operatori del settore alimentare, gli importatori nell'UE e, indirettamente, i responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze interessate. Sono previste esclusioni specifiche per le miscele di aromi rispetto ai periodi di transizione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione

Il regolamento della Commissione interviene sul regime unionale degli aromi alimentari, modificando l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. La misura consegue al ritiro delle domande di autorizzazione da parte dei soggetti interessati per tre sostanze e determina la loro cancellazione dall'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate.

Contesto normativo e base giuridica

Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, nonché sul regolamento (CE) n. 1331/2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi alimentari. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene infatti l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato e ne specifica le condizioni d'uso.

Ragioni della modifica

La Commissione richiama il fatto che l'elenco UE può essere aggiornato nell'ambito della procedura uniforme, su iniziativa della Commissione o a seguito di domanda di uno Stato membro o di una persona interessata. Nel caso di specie, per tre sostanze - p-menta-1,4(8)-dien-3-one, 2-amminoacetofenone e 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one - i responsabili dell'immissione sul mercato hanno ritirato la domanda. Di conseguenza, la Commissione reputa opportuno sopprimerle dall'elenco dell'Unione.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento. In concreto vengono soppresse le seguenti voci:

  • 07.127: p-menta-1,4(8)-dien-3-one;
  • 11.008: 2-amminoacetofenone;
  • 13.175: 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one.

La cancellazione dall'elenco implica la rimozione dell'autorizzazione unionale per tali sostanze come aromatizzanti negli e sugli alimenti, nei limiti e secondo l'assetto previsto dal regolamento di base.

Regime transitorio

Per ragioni tecniche, il regolamento introduce una disciplina transitoria volta a evitare effetti immediati sui prodotti già presenti sul mercato o in fase di trasporto.

Per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze soppresse e che siano stati immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del regolamento, è consentita la commercializzazione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

La stessa possibilità è prevista per gli alimenti importati nell'Unione, a condizione che l'importatore possa dimostrare che:

  • i prodotti sono stati spediti dal paese terzo interessato;
  • i prodotti erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del regolamento.

Tale deroga temporanea non si applica alle miscele di aromi.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell'elenco UE delle sostanze aromatizzanti

L'articolo 1 dispone la soppressione, nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, delle voci relative a p-menta-1,4(8)-dien-3-one (n. FL 07.127), 2-amminoacetofenone (n. FL 11.008) e 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one (n. FL 13.175).

Periodi transitori per i prodotti già immessi sul mercato

L'articolo 2, paragrafo 1, consente la commercializzazione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza degli alimenti cui è stata aggiunta una delle sostanze soppresse, purché siano stati legalmente immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del regolamento.

Regime per gli alimenti importati in transito

L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli alimenti importati nell'Unione con una delle sostanze soppresse possano essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza se l'importatore prova che erano già stati spediti dal paese terzo e risultavano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore.

Esclusione delle miscele di aromi

L'articolo 2, paragrafo 3, esclude l'applicazione dei periodi transitori alle miscele di aromi.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentarimercato internoimportazioni alimentarietichettatura e composizione degli alimenti

Testo integrale

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