Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1650

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1650 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Canada, Russia e Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco dei paesi terzi autorizzati all'importazione e al transito nell'UE di determinati prodotti avicoli, alla luce della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Le modifiche riguardano Canada, Russia e Stati Uniti e consistono soprattutto nell'adeguamento delle condizioni e, per la Russia, nell'inserimento di una data di chiusura. L'obiettivo è garantire coerenza con le regole veterinarie del regolamento (CE) n. 798/2008 e impedire l'ingresso di partite prodotte in periodi o aree non autorizzati.

Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando le voci relative a Canada, Russia e Stati Uniti per le importazioni e il transito nell'UE di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Incide in particolare sulle voci di Canada, Russia e Stati Uniti, con effetti sulle condizioni di certificazione veterinaria, sulle qualifiche sanitarie e sulle date di chiusura e apertura applicabili. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica dell'elenco dei paesi terzi autorizzati per prodotti avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1650 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica è motivata dall'evoluzione della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Russia e Stati Uniti, con l'obiettivo di mantenere l'elenco aggiornato e assicurare che entrino nell'Unione solo partite conformi alle condizioni sanitarie previste.

Contesto normativo

Il regolamento richiama la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2009/158/CE come basi giuridiche settoriali in materia di polizia sanitaria veterinaria. Il regolamento (CE) n. 798/2008 consente l'importazione e il transito nell'Unione solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell'allegato I, parte 1, e solo se sono rispettate le condizioni specifiche indicate nella tabella, comprese le eventuali "date di chiusura" e "date di apertura".

Ambito materiale della modifica

La disciplina incide esclusivamente sull'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, cioè sulle voci relative ai paesi terzi e alle loro zone autorizzate. Le modifiche riguardano:

  • il Canada, per il quale vengono aggiornate le zone e le condizioni dopo la gestione di focolai di HPAI;
  • la Russia, per la quale viene formalizzata una data di chiusura a decorrere dal 17 novembre 2016;
  • gli Stati Uniti, per i quali vengono ricalibrate le voci relative alle zone interessate da HPAI e alle corrispondenti date di apertura e chiusura.

Canada

Per il Canada, il regolamento sostituisce la voce nella tabella dell'allegato I, parte 1, al fine di riflettere che alcune zone del paese hanno adottato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione a seguito della conferma di HPAI. La Commissione rileva che le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame sono nuovamente autorizzati per tali zone da una data di apertura risalente a più di due anni prima della modifica.

Russia

Per la Russia, il regolamento dà conto dei focolai di HPAI confermati dal 17 novembre 2016, incluso il sottotipo H5N8, e della conseguente impossibilità di considerare il paese indenne dalla malattia. Le autorità veterinarie russe hanno comunicato di aver sospeso dal 17 novembre 2016 il rilascio dei certificati veterinari per le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per importazione o transito nell'Unione. Per chiarezza e certezza del diritto, la tabella introduce quindi una data di chiusura corrispondente a tale data, così da escludere le partite prodotte tra la data di chiusura e un'eventuale futura data di apertura.

Stati Uniti

Per gli Stati Uniti, la voce è aggiornata con riferimento alle zone colpite da HPAI che avevano già riottenuto l'autorizzazione all'importazione e al transito con una data di apertura risalente a più di due anni prima. La tabella riproduce la struttura dei codici territoriali, le condizioni specifiche, le qualifiche relative alla sorveglianza e alla vaccinazione contro l'influenza aviaria e le garanzie supplementari, nonché le date rilevanti per le zone interessate.

Effetti pratici per gli operatori

Gli operatori del settore avicolo devono verificare che le partite importate o transitate nell'Unione provengano da paesi, territori, zone o compartimenti ancora autorizzati e che rispettino le condizioni sanitarie e documentali aggiornate. In particolare, per la Russia, la presenza della data di chiusura del 17.11.2016 comporta l'inammissibilità delle partite prodotte dopo tale data e prima di una eventuale futura data di apertura. Restano fermi gli obblighi di certificazione veterinaria previsti dal regolamento (CE) n. 798/2008.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione.

Aggiornamento della voce relativa al Canada

La voce Canada è sostituita per riflettere le zone del paese che, dopo conferma di HPAI, hanno applicato abbattimento totale, pulizia e disinfezione e per le quali sono nuovamente autorizzate importazioni e transito di determinati prodotti a base di pollame; sono mantenute le relative qualifiche, codici e condizioni specifiche riportate nella tabella.

Aggiornamento della voce relativa alla Russia

La voce Russia è sostituita introducendo una data di chiusura pari al 17.11.2016, coerente con la sospensione del rilascio dei certificati veterinari da tale data a seguito dei focolai di HPAI; la tabella riflette che le importazioni e il transito dall'intero paese sono condizionati a tale situazione sanitaria.

Aggiornamento della voce relativa agli Stati Uniti

La voce Stati Uniti è sostituita per tenere conto delle zone colpite da HPAI che hanno già una data di apertura da oltre due anni; la tabella aggiorna i codici delle zone, le condizioni specifiche e le date di chiusura/apertura per i compartimenti interessati.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalecommercio internazionalesicurezza alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.