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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 5065 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ires Irpeg - Metodo analitico-induttivo - Contabilità attendibile - Bilancio - Metodo antielusivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa basata sul metodo analitico-induttivo non risulta legittima quando la contabilità è regolare e adeguatamente documentata. L'Amministrazione avrebbe dovuto procedere, se ne ricorrevano i presupposti, mediante accertamento antielusivo e previo contraddittorio. L'esito è quindi favorevole alla società contribuente rispetto all'accertamento fondato sul metodo analitico-induttivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento dei redditi d'impresa ai fini IRES/IRPEG. La società aveva una contabilità ritenuta attendibile e regolare e aveva prodotto la documentazione giustificativa delle voci di bilancio, compresi i rapporti finanziari con soggetti esteri. In tale situazione, l'Amministrazione finanziaria non poteva utilizzare il metodo analitico-induttivo fondato su presunzioni, ma avrebbe dovuto eventualmente contestare l'operazione sotto il profilo antielusivo, applicando la relativa disciplina e attivando il contraddittorio con il contribuente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 37-bis

    La norma disciplina il contrasto alle operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti tributari e a ottenere riduzioni d'imposta indebite. Il suo utilizzo richiede la verifica dell'elusività dell'operazione e il rispetto delle garanzie procedimentali, incluso il contraddittorio.

  • d.P.R. 600/1973, art. 39

    La norma regola l'accertamento delle imposte sui redditi, compreso il metodo analitico-induttivo. Tale metodo non può essere applicato in modo automatico quando la contabilità è attendibile, regolare e supportata da documentazione giustificativa.

  • Cassazione, sentenza n. 407/2006

    Il principio richiamato afferma che, in presenza di contabilità attendibile e documentazione adeguata, l'Amministrazione non può sostituire al metodo analitico un accertamento induttivo privo di adeguati presupposti; qualora ritenga l'operazione elusiva, deve utilizzare lo specifico procedimento antielusivo e instaurare il contraddittorio.

Massime di principio

  • La contabilità formalmente regolare e corredata da documentazione idonea costituisce un limite all'utilizzo di ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni generiche o su semplici anomalie.
  • La presenza di rapporti con soggetti esteri non rende automaticamente inattendibile la contabilità né prova, da sola, l'esistenza di evasione o elusione.
  • Quando l'Amministrazione contesta non la falsità dei dati contabili, ma l'assenza di valide ragioni economiche o l'aggiramento della normativa fiscale, deve qualificare e trattare la contestazione come antielusiva.
  • L'accertamento antielusivo richiede il rispetto delle garanzie procedimentali, in particolare la preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente.
  • Il contribuente può difendersi dimostrando la regolarità della contabilità, la tracciabilità delle operazioni, la documentazione dei rapporti finanziari e le concrete ragioni economiche delle scelte adottate.

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