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Risoluzione

Risoluzione n. 105 del 20/09/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che, per gli enti pubblici, il contributo IVA spetta se sussistono congiuntamente i due presupposti ostativi previsti dalla norma: contratto concluso entro il 29 giugno 1993 e fatturazione/registrazione entro il 31 dicembre 1993. Se manca anche uno solo dei due requisiti, il contributo può essere riconosciuto per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.

Contributo IVA per soggetti danneggiati dal sisma 1980/1981

Contributo IVA per la ricostruzione post-sisma 1980/1981

La Risoluzione affronta l’interpretazione dell’articolo 36, commi 12 e 12-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con riferimento al contributo concesso ai soggetti danneggiati dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Il tema riguarda in particolare la spettanza del contributo per operazioni relative a contratti conclusi prima del 29 giugno 1993 e fatturate nel periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 36, comma 12, prevede un contributo finalizzato al completamento della ricostruzione e ristrutturazione di edifici e opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 1980/1981. Il contributo è:

  • concesso fino al 31 dicembre 1995;
  • commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA;
  • nella misura massima del 19%.

Il contributo riguarda l’acquisto di beni e la prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti di appalto, per la costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati.

Limiti ed esclusioni del contributo

La norma indica che il contributo non spetta:

  • sui corrispettivi che hanno già beneficiato dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe;
  • nelle ipotesi in cui l’imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Il contributo non può comunque essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA.

Coordinamento con il comma 12-bis e il decreto interministeriale 12 gennaio 1995

Il comma 12-bis, attuato dall’articolo 1, secondo comma, del decreto interministeriale 12 gennaio 1995, disciplina specificamente le operazioni relative a contratti per la costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell’ultimo comma dell’articolo 6 del DPR n. 633/1972.

Il decreto dispone che il contributo non può essere concesso per le operazioni che siano state:

  • fatturate;
  • registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del DPR n. 633/1972; entro il 31 dicembre 1993.

Orientamenti interpretativi richiamati

La Risoluzione ricostruisce due diversi orientamenti emersi in sede amministrativa e giudiziaria.

Da un lato, una prima impostazione aveva ritenuto che bastasse la presenza di uno solo dei due presupposti temporali per escludere il contributo, cioè:

  • contratto concluso entro il 29 giugno 1993;
  • oppure fatturazione e registrazione entro il 31 dicembre 1993.

Dall’altro lato, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 400/2002 del 15 gennaio 2002, depositata il 13 maggio 2005, ha ritenuto che possano beneficiare del contributo le operazioni relative a contratti conclusi prima del 29 giugno 1993 ma fatturate dopo il 31 dicembre 1993. La successiva posizione dell’Avvocatura Distrettuale di Salerno ha confermato di non poter mantenere l’interpretazione precedente, valorizzando una lettura letterale e sistematica della norma.

Soluzione adottata dall’Agenzia

L’Agenzia condivide la seconda interpretazione, ritenendo che la causa ostativa alla concessione del contributo ricorra solo in presenza congiunta di entrambi i requisiti:

  • conclusione entro il 29 giugno 1993 dei contratti relativi alle opere pubbliche e di pubblica utilità;
  • fatturazione e registrazione entro il 31 dicembre 1993 delle relative operazioni.

Secondo la Risoluzione, la ratio della disciplina è compensare l’aumento dell’aliquota IVA sulle operazioni relative alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico, che fino al 30 giugno 1993 risultavano esenti.

Conclusione operativa

Ne deriva che la sola presenza di uno dei due requisiti temporali non è sufficiente a escludere il beneficio. Pertanto, lo Stato e gli enti pubblici territoriali possono beneficiare del contributo per le operazioni relative a contratti di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione stipulati entro il 29 giugno 1993 e fatturate dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.

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