Risoluzione n. 106 del 20/09/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che le somme liquidate in sentenza a titolo di spese di giudizio e onorari professionali, quando spettano a un avvocato che si è difeso personalmente ex art. 86 c.p.c., mantengono natura di compenso professionale e sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20% ex art. 25 DPR 600/1973. Se l’avvocato opera come membro di uno studio associato, compensi e ritenute vanno imputati all’associazione professionale.
Ritenuta del 20% sulle spese di giudizio liquidate all’avvocato che si difende personalmente
Ritenuta sulle spese di giudizio liquidate all’avvocato che si difende personalmente
La risoluzione affronta la qualificazione fiscale delle somme corrisposte dalla parte soccombente alla parte vittoriosa quando quest’ultima, essendo avvocato, si è difesa personalmente nel giudizio civile. L’Agenzia delle Entrate conferma che, in tale ipotesi, le somme liquidate per spese di giudizio e onorari conservano la natura di compensi professionali e vanno assoggettate alla ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR n. 600 del 1973.
Quesito presentato dalla società
La società Alfa S.p.a., condannata in un giudizio civile al risarcimento danni nei confronti del sig. Beta, è stata altresì condannata al pagamento delle spese di lite e degli onorari legali. Il sig. Beta, avvocato, ha partecipato al processo difendendosi personalmente. La società ha quindi pagato sia il risarcimento sia le spese processuali, applicando su queste ultime la ritenuta d’acconto.
Il sig. Beta ha contestato la ritenuta, sostenendo di non essere intervenuto nel processo come avvocato che difende se stesso, ma come membro dell’associazione professionale "Studio Legale Beta". Secondo la sua tesi, la società avrebbe dovuto corrispondergli l’intero importo senza ritenuta, come se egli fosse stato assistito da un altro difensore, e solo successivamente egli avrebbe pagato i compensi allo studio associato, che avrebbe emesso fattura nei suoi confronti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ha sostenuto che non vi sarebbe obbligo di ritenuta quando l’onorario è corrisposto direttamente alla controparte vittoriosa in giudizio. Nel caso specifico, ha ritenuto che l’avvocato Beta, pur identificandosi con la persona fisica danneggiata, non avesse agito come difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ma come professionista appartenente allo studio associato.
In questa prospettiva, le somme liquidate in sentenza non sarebbero entrate immediatamente nel patrimonio dell’avvocato come reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, ma solo attraverso il "filtro" dell’associazione professionale.
Valutazione preliminare dell’Agenzia sull’ammissibilità dell’interpello
L’Agenzia osserva anzitutto che l’istanza non ha natura preventiva, poiché dalla narrativa emerge che il pagamento delle spese giudiziali è già avvenuto e che la ritenuta è già stata operata dalla società Alfa. Per tale ragione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto 26 aprile 2001, n. 209, e di quanto chiarito dalla circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, l’istanza non può produrre gli effetti tipici dell’interpello del contribuente.
Pur non essendo quindi produttivo degli effetti propri dell’interpello ex art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, l’Ufficio esamina comunque il merito della questione.
Distinzione tra difesa personale dell’avvocato e semplice stare in giudizio personalmente
L’Agenzia non condivide la tesi della società. Dalla sentenza allegata non emerge in alcun modo che il sig. Beta si sia avvalso del patrocinio di un difensore terzo; al contrario, risulta che egli abbia agito nella sua qualità di legale abilitato, esercitando la facoltà prevista dall’art. 86 c.p.c., che consente al difensore di difendersi personalmente.
L’Agenzia sottolinea che è tecnicamente impossibile che la stessa persona assuma contemporaneamente la veste di parte del giudizio e di avvocato, salvo l’ipotesi espressamente prevista dall’art. 86 c.p.c. Se l’avvocato/parte non intende difendersi personalmente, deve invece avvalersi di un altro avvocato.
Viene inoltre richiamata la diversa ipotesi dell’art. 82, comma 1, c.p.c., che consente a qualunque cittadino di stare personalmente in giudizio nelle cause di valore non superiore a euro 516,46. Questa fattispecie è distinta da quella dell’avvocato che si difende personalmente e produce effetti diversi.
Conseguenze civilistiche e fiscali
L’Agenzia richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 12680 del 9 luglio 2004, secondo cui:
- la parte che sta in giudizio di persona può chiedere solo il rimborso delle spese vive sopportate;
- il legale che dichiari di difendersi personalmente ha diritto alla liquidazione delle spese secondo tariffa professionale.
Sul piano fiscale, le due fattispecie hanno trattamento differente:
- le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino ex art. 82, comma 1, c.p.c. non assumono rilevanza reddituale, avendo natura risarcitoria;
- le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio, comprensive degli onorari professionali, all’avvocato che ha agito ex art. 86 c.p.c. mantengono la qualificazione e il trattamento fiscale propri dei compensi normalmente corrisposti dalla parte soccombente all’avvocato della controparte.
A sostegno di tale impostazione viene richiamata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 203 del 1994.
Obbligo di ritenuta e imputazione allo studio professionale
La parte soccombente che corrisponde tali compensi, in qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta a titolo di acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973.
La risoluzione precisa infine che, quando l’avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l’attività professionale resa e le relative ritenute devono essere imputate all’associazione professionale.
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