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Ordinanza

Ordinanza n. 7275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202509315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale dell’11 giugno 2024 di destituzione dal servizio e note di avvio del riesame del trattamento pensionistico; in appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 9993/2025 che aveva respinto il ricorso

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Il ricorrente, sostituto commissario della Polizia di Stato collocato in quiescenza il 31 maggio 2023, aveva impugnato la destituzione irrogata l’11 giugno 2024 e le note relative all’avvio del riesame del trattamento pensionistico. In primo grado aveva dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, nella parte in cui consente l’assistenza difensiva soltanto da parte di un appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza e non di un avvocato del libero foro, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.; aveva inoltre contestato la competenza del Consiglio provinciale di disciplina a formulare la proposta di destituzione nei confronti dei sostituti commissari, l’accertamento del fatto disciplinare e la scelta della sanzione, nonché la competenza e i presupposti della nota di avvio del riesame pensionistico. Respinto il ricorso dal TAR, l’interessato ha appellato, insistendo in particolare sulla questione costituzionale: l’introduzione, per i procedimenti disciplinari di stato dei militari, della facoltà di farsi assistere da un avvocato del libero foro (art. 1370, comma 3-bis, d.lgs. n. 66/2010) avrebbe determinato un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato. Ha riproposto anche le censure relative agli altri capi della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello. Ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, nella parte in cui non consente all’appartenente alla Polizia di Stato sottoposto a procedimento disciplinare diretto alla destituzione di farsi assistere, a proprie spese, anche da un avvocato del libero foro. La questione è rilevante perché l’impossibilità di avvalersi di tale assistenza era stata dedotta sin dal primo grado in relazione alla legittimità della destituzione. Il dubbio di costituzionalità deriva dal successivo riconoscimento ai militari della difesa tecnica esterna nei procedimenti disciplinari di stato e dalla gravità della destituzione, che estingue il rapporto di servizio; il Collegio non ravvisa esigenze corporative o di riservatezza della Polizia di Stato tali da giustificare la persistente limitazione, osservando inoltre che si tratta di una forza di polizia a ordinamento civile. La disposizione è stata qualificata come avente valore di legge ordinaria, in quanto adottata in forza della delega legislativa dell’art. 70 l. n. 121/1981. Gli altri motivi d’appello e le restanti statuizioni sono rimasti riservati. Il giudizio è stato sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale; le spese e ogni ulteriore decisione in rito e nel merito sono riservate all’esito dell’incidente.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 737/1981

    Per le ragioni sopra esposte, in conclusione, la sezione dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione al combinato disposto degli artt. 24 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, nella parte in cui non prevede, nei procedimenti disciplinari diretti all’applicazione della sanzione della destituzione, che l’appartenente alla Polizia di Stato possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

    La disposizione è rimessa alla Corte costituzionale per il dubbio che, nei procedimenti diretti alla destituzione, violi gli artt. 3 e 24 Cost. non consentendo all’incolpato della Polizia di Stato di farsi assistere anche da un avvocato del libero foro.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Per le ragioni sopra esposte, in conclusione, la sezione dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione al combinato disposto degli artt. 24 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, nella parte in cui non prevede, nei procedimenti disciplinari diretti all’applicazione della sanzione della destituzione, che l’appartenente alla Polizia di Stato possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

    Il Collegio ravvisa un dubbio non manifestamente infondato di disparità di trattamento e di lesione del diritto di difesa, considerata la gravità della destituzione e la successiva previsione della difesa tecnica esterna per i militari.

  • art. 70 l. n. 121/1981

    Trattasi, infatti, di un decreto adottato in forza della delega legislativa prevista dall’art. 70 l. n. 121/1981 secondo cui “Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento” secondo i criteri ivi stabiliti.

    La delega conferita al Governo per disciplinare sanzioni e procedimento disciplinare attribuisce al d.P.R. n. 737/1981 valore di legge ordinaria, rendendolo suscettibile di scrutinio di costituzionalità.

  • art. 23, commi secondo e quarto, l. n. 87/1953

    Ai sensi dell’art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio è sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità.

    Quando il giudice rimette alla Corte costituzionale una questione rilevante e non manifestamente infondata, il giudizio principale è sospeso; l’ordinanza è inoltre notificata e comunicata ai soggetti indicati dalla legge.

  • art. 1370, comma 3-bis, d.lgs. n. 66/2010

    Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. dd), d.lgs. n. 173/2019, ha inserito all’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010 (codice militare) il seguente comma 3 bis: “Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

    Nei procedimenti disciplinari di stato dei militari è consentita, in aggiunta al difensore interno, l’assistenza a spese dell’incolpato di un avvocato del libero foro; il Collegio considera tale innovazione rilevante nel valutare la ragionevolezza della diversa disciplina applicabile alla Polizia di Stato.

Massime di principio

  • La questione di costituzionalità di una disposizione è rilevante quando la disciplina censurata incide su una questione dedotta nel giudizio e la sua soluzione è necessaria per decidere la controversia.
  • Una disposizione contenuta in un decreto adottato in forza di delega legislativa e avente valore di legge ordinaria può essere sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale.
  • La previsione, per una categoria di dipendenti pubblici, della facoltà di avvalersi di un avvocato del libero foro nei procedimenti disciplinari più gravi può far sorgere un dubbio di ragionevolezza, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., circa il mantenimento di una diversa limitazione per una categoria comparabile, quando la sanzione incide gravemente sul rapporto di servizio e il procedimento presenta particolare complessità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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