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Sentenza

Sentenza del 24/05/2019 n. 14180 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima della decisione sul merito, Equitalia Nord s.p.a. ha depositato rinuncia al giudizio, ritualmente accettata da A. s.p.a. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, come richiesto da entrambe. La Corte non ha deciso definitivamente la questione di merito sulla retroattività dei compensi di riscossione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione a ruolo dei compensi di riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dal D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, applicati a una cartella relativa all'IVA 2004. La CTR aveva ritenuto che tali compensi non potessero essere applicati a un'imposta maturata prima dell'entrata in vigore della disciplina che li prevedeva, riconoscendo natura sostanzialmente sanzionatoria ai compensi e, pertanto, l'irretroattività della novella legislativa. Equitalia aveva proposto ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17

    Disciplina i compensi spettanti all'agente della riscossione, oggetto della contestazione.

  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

    Ha modificato la disciplina dei compensi di riscossione. La CTR aveva ritenuto non applicabile retroattivamente tale modifica a un'imposta maturata prima della sua entrata in vigore.

  • Principio di irretroattività della legge

    La CTR lo aveva applicato ritenendo che i compensi, qualificati come aventi natura sanzionatoria, non potessero incidere su un'imposta maturata anteriormente alla nuova disciplina. La Cassazione non ha però esaminato il merito per effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle questioni di merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti la richiedono, anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
  • Una decisione di estinzione non costituisce una pronuncia definitiva sul merito della controversia: le motivazioni dei giudici di merito restano prive di conferma o smentita da parte della Cassazione.
  • In controversie relative a oneri o compensi collegati a tributi anteriori a una modifica legislativa, occorre verificare la natura dell'importo e la disciplina temporale applicabile; se l'importo ha natura sostanzialmente sanzionatoria, può assumere rilievo il principio di irretroattività, ma tale questione deve essere effettivamente decisa dal giudice.
  • La parte formalmente ricorrente non può essere considerata vincitrice nel merito: in questo caso Equitalia ha ottenuto soltanto l'estinzione del proprio ricorso, senza una pronuncia favorevole sulla legittimità dei compensi.

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