DECRETO 9 marzo 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il bilancio delle fondazioni bancarie per l’esercizio 1° gennaio-31 dicembre 2022: fissa al 20% dell’avanzo netto rilevante l’accantonamento obbligatorio e consente, a determinate condizioni, un ulteriore accantonamento patrimoniale fino al 15%. In presenza di disavanzi pregressi, il 25% dell’avanzo è destinato prioritariamente alla loro copertura, con possibilità di incrementare tale quota; l’accantonamento facoltativo è precluso finché i disavanzi non siano integralmente coperti.
Accantonamenti e copertura dei disavanzi delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2022
Accantonamenti delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2022
Il decreto stabilisce criteri specifici per la redazione dei bilanci d’esercizio 2022 delle fondazioni bancarie, determinando l’accantonamento alla riserva obbligatoria e disciplinando la copertura degli eventuali disavanzi pregressi e l’accantonamento facoltativo a tutela del patrimonio.
Ambito di applicazione e determinazione dell’avanzo
Per il bilancio dell’esercizio 2022, riferito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022, le fondazioni bancarie applicano le disposizioni del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001, tenendo conto dell’art. 45, comma 3-octies, del decreto-legge n. 73/2022. Per «avanzo dell’esercizio» si intende quello risultante dall’applicazione del provvedimento del 19 aprile 2001.
Copertura dei disavanzi pregressi
Nei casi eccezionali in cui sussistano disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni attribuite dalla legge all’Autorità di vigilanza, il 25% dell’avanzo dell’esercizio deve essere destinato prioritariamente alla loro copertura. La fondazione può elevare tale percentuale con atto motivato, comunicato all’Autorità di vigilanza, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio e di continuità dell’attività istituzionale.
Riserva obbligatoria e riserva per l’integrità del patrimonio
L’accantonamento alla riserva obbligatoria per l’esercizio 2022 è pari al 20% dell’avanzo, al netto dell’eventuale quota destinata alla copertura dei disavanzi pregressi ai sensi delle disposizioni precedenti.
Per conservare il valore del patrimonio, la fondazione può inoltre effettuare un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio, con atto motivato, fino a un massimo del 15% dell’avanzo, anch’esso al netto dell’eventuale destinazione alla copertura dei disavanzi. Tale accantonamento facoltativo non è consentito finché i disavanzi pregressi non siano stati integralmente coperti.
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