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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09149/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva assoggettato all’imposta di donazione, nonché alle imposte ipotecaria e catastale, l’atto di dotazione di beni di un trust. La Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio, aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo che l’atto di dotazione costituisse un reale trasferimento di beni e quindi un arricchimento tassabile dei beneficiari, escludendo l’applicabilità dell’agevolazione prevista dalla l. n. 112/2016, art. 6. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe esaminato una questione già ritenuta non proponibile dalla precedente cassazione e avrebbe omesso di esaminare le eccezioni di merito riproposte; (2) violazione della disciplina tributaria sull’imposta di donazione e sulle imposte ipotecaria e catastale, sostenendo che nel trust la dotazione patrimoniale non integra un trasferimento di ricchezza imponibile e che la base imponibile sarebbe pari a zero; (3) violazione dell’art. 73, comma 2, TUIR, deducendo anche la formazione del giudicato interno sul difetto di soggettività passiva del trust.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il giudice del rinvio non avrebbe dovuto esaminare la questione dell’agevolazione ex l. n. 112/2016, art. 6, perché la precedente pronuncia rescindente aveva già rilevato la sua inammissibilità per ultrapetizione. Tuttavia, applicando i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, la Cassazione ha deciso nel merito. Ha quindi ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte di registro e ipocatastali, occorre un effettivo trasferimento di ricchezza stabile e non meramente strumentale; nel trust, né l’atto istitutivo né l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee costituiscono il presupposto imponibile, essendo imponibile solo l’eventuale attribuzione finale al beneficiario. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso originario della contribuente è stato accolto. Le spese dei gradi di merito, del primo giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio sono state compensate; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stata invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte; la CTR avrebbe violato tale principio esaminando una questione non devoluta.

  • art. 384 c.p.c.

    in sede di rinvio il giudice deve attenersi al decisum rescindente; la Corte richiama anche la possibilità, in cassazione, di decidere il merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • l. 22 giugno 2016, n. 112, art. 6

    la questione dell’agevolazione era stata ritenuta non proponibile nel giudizio precedente; la CTR non avrebbe dovuto riesaminarla in sede di rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme tributarie sostanziali.

  • d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47 e 49, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286

    la costituzione di vincoli di destinazione non integra di per sé un autonomo e sufficiente presupposto impositivo; serve un effettivo trasferimento di ricchezza.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1

    l’imposta sulle successioni e donazioni richiede un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 1, 2 e 10

    le imposte ipotecaria e catastale sono dovute solo se ricorre un trasferimento imponibile di ricchezza.

  • art. 53 Cost.

    la tassazione deve colpire un effettivo indice di capacità contributiva, non una mera destinazione strumentale di beni.

  • l. 16 ottobre 1989, n. 364

    richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja sul trust.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 2

    invocato per sostenere il difetto di soggettività passiva del trust.

Massime di principio

  • Nel trust, ai fini dell’imposta di successione e donazione e delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, il presupposto imponibile richiede un effettivo trasferimento di ricchezza; la mera segregazione patrimoniale o la costituzione del vincolo di destinazione non bastano.
  • L’atto istitutivo del trust e l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee hanno natura strumentale e non realizzano, di regola, il trasferimento finale tassabile, che può individuarsi solo nell’attribuzione del bene al beneficiario finale.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice non può riesaminare questioni già escluse dalla pronuncia rescindente per ultrapetizione o per altri limiti devolutivi.
  • In cassazione, quando la questione di diritto è definita e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • La tassazione dei vincoli di destinazione deve essere interpretata in coerenza con l’art. 53 Cost., evitando imposizioni in assenza di un reale indice di capacità contributiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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