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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5729/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente (ereditaria di Maria Angela Di Dino) chiese lo scioglimento della comunione ereditaria e la collazione per imputazione di due immobili, oltre alla collazione delle spese sostenute dalla de cuius Melina Salvo per l'istruzione della coerede Gaetana. In via riconvenzionale la convenuta chiedeva la restituzione della metà delle spese funerarie. Il Tribunale rigettò le domande ritenendo che un testamento successivo avesse revocato il precedente e che, comunque, non fossero provate le donazioni e l'eccezionalità delle spese di istruzione. In appello la ricorrente contestò la valutazione della revoca del testamento e l'insufficienza probatoria; in cassazione furono dedotti quattro motivi relativi a errata interpretazione del testamento, violazione di norme processuali e omissione di valutazione delle prove/diritto di difesa nonché contestazione del quantum imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello correttamente abbia valutato che la ricorrente non aveva assolto l'onere della prova circa le donazioni di denaro e l'eccezionalità delle spese di istruzione (dichiarazioni testamentarie non sufficienti, rinuncia ai testi e mancanza di documentazione specifica). I motivi di cassazione sono stati ritenuti infondati perché attengono a valutazioni di fatto e al mancato assolvimento dell'onere probatorio; non è stata riscontrata violazione del diritto di difesa né degli ordinamentali rimedi processuali. Sono state confermate le spese di lite a carico dei ricorrenti (compensi e esborsi come liquidati) e la possibilità dell'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Le censure proposte per violazione di norme e per omessa valutazione di fatti sono state ritenute inammissibili perché il vizio denunciato attiene all'apprezzamento del materiale probatorio operato dalla corte d'appello; la Cassazione ha confermato che tali valutazioni di fatto non sono sindacabili se non per i motivi tassativamente previsti dall'art.360.

  • art. 1367 cod. civ.

    Il principio di conservazione (richiamato dai ricorrenti) non è risultato applicabile in modo da mutare l'apprezzamento probatorio: la corte d'appello non ha negato a priori la validità delle dichiarazioni testamentarie, ma ha ritenuto che esse non avessero sufficiente efficacia probatoria senza ulteriori elementi probatori.

  • art. 210 cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a presunte violazioni procedurali/istruttorie; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché l'esito negativo dipende dalla mancanza di prova documentale e dalla rinuncia a mezzi istruttori rilevanti.

  • art. 152 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione a questioni di decadenza; la Corte non ha ravvisato violazioni o decadenze tali da incidere sul giudizio di merito, atteso che il problema centrale era l'insufficienza probatoria.

  • art. 2964 cod. civ.

    Citato dai ricorrenti in tema di decadenze/prescrizioni; la Cassazione non ha ritenuto che profili di decadenza o prescrizione abbiano inciso sulle decisioni di merito riguardanti l'onere probatorio.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza pubblica; la Corte ha preso atto del deposito senza che ciò incidesse sull'esito, che dipendeva dall'apprezzamento probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002

    La Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, qualora dovuto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni contenute in un testamento (dichiarazioni di scienza) possono avere valore probatorio, ma se sono inserite in un testamento revocato o contestate da controparte non sostituiscono la prova documentale o testimoniale delle donazioni: il ricorrente deve fornire elementi concreti (versamenti bancari, ricevute, testimoni, atto notarile) per dimostrare l'effettiva donazione.
  • La collazione per imputazione richiede la prova della effettiva liberalità o delle spese eccedenti l'ordinario: spese di istruzione sono collazionabili solo se straordinarie rispetto alla condizione economica del de cuius e devono essere quantificate e documentate.
  • L'onere della prova grava sul soggetto che allega il fatto costitutivo della propria pretesa; la rinuncia a mezzi istruttori (es. testi) o la mancata esibizione di documenti determina il rigetto quando la controparte contesta efficacemente i fatti.
  • Le censure in Cassazione dirette a sindacare valutazioni di merito sono difficilmente accolte: la Corte di legittimità interviene principalmente su errori di diritto, omissioni o contraddizioni gravi nella motivazione, non su semplice diverso apprezzamento delle prove.
  • Per documentare spese di mantenimento o istruzione è opportuno produrre contabilmente l'onere (fatture, ricevute, bonifici, contratti di locazione, attestazioni dell'istituto scolastico) e documentare le condizioni economiche del donante nel periodo rilevante.
  • In sede processuale è fondamentale formulare specifiche istanze istruttorie e non desistere da mezzi di prova essenziali: la mancata richiesta o la rinuncia può essere valutata negativamente dal giudice.
  • La soccombenza comporta condanna alle spese di lite e, in casi specifici, l'obbligo di versare contributi integrativi (es. contributo unificato) secondo le disposizioni normative vigenti.

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