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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15676/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha censurato: 1) genericità della motivazione del riesame, lamentando omissione di valutazione autonoma di alcuni elementi probatori; 2) inutilizzabilità, ex artt. 270 e 191 cod. proc. pen., delle chat criptate scambiate via Sky ECC acquisite con ordine di indagine europeo in altro procedimento, sostenendo che per il reato di autoriciclaggio non ricorrerebbe il requisito della flagranza necessario per la deroga al divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti; 3) carenza dei gravi indizi per il reato di autoriciclaggio e mancata verifica della necessaria precedenza temporale del reato presupposto rispetto all'autoriciclaggio.

La decisione

La censura è stata respinta. La Corte ha ritenuto il motivo di genericità infondato perché il ricorrente non ha indicato quali parti della motivazione, se valutate autonomamente, avrebbero potuto condurre a esiti contrari. Quanto alle intercettazioni Sky ECC, il giudice ha applicato l'art. 270 cod. proc. pen., nella versione risultante dal d.l. n.161/2019 conv. in l. n.7/2020 (ratione temporis), evidenziando che esistono due deroghe al divieto di utilizzazione in altri procedimenti: la flagranza per taluni delitti e i delitti elencati nell'art. 266, comma 1. L'aggravante legata all'art. 416-bis cod. pen. (lettera f-quinquies dell'art. 266) consente quindi l'utilizzo delle intercettazioni anche in altro procedimento se esse risultano rilevanti e indispensabili. Sui gravi indizi il tribunale del riesame ha motivato adeguatamente, collegando operazioni bancarie e spostamenti dell'imputato agli elementi desunti dalle intercettazioni; infine è stata riconosciuta la scansione cronologica richiesta per la configurabilità dell'autoriciclaggio, con il reato presupposto anteriore all'attività di reinvestimento. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma delle misure/provvedimenti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    modificato dal d.l. n.161/2019 conv. in l. n.7/2020 (versione ratione temporis applicabile nel caso)

    prevede il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello che le ha autorizzate, con due deroghe: i delitti per i quali e prevista l'arresto obbligatorio in flagranza e i delitti indicati dall'art. 266, comma 1; se ricorre la deroga e le intercettazioni sono rilevanti e indispensabili, sono utilizzabili anche in altro procedimento

  • art. 266, comma 1 cod. proc. pen.

    lett. f-quinquies (riguarda delitti commessi per agevolare associazioni di tipo mafioso ex art. 416-bis)

    inserisce fra le ipotesi che consentono la deroga al divieto di utilizzazione delle intercettazioni i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

  • art. 416-bis cod. pen.

    definisce l'associazione di tipo mafioso; la circostanza di delitti commessi con modalità o finalità riferibili a 416-bis legittima l'applicazione della deroga prevista da art. 266

  • art. 648 ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    per la configurabilità dell'autoriciclaggio è richiesto che la condotta di impiego, sostituzione o trasferimento dei proventi sia successiva al reato presupposto che ha generato quei proventi; la valutazione dei gravi indizi deve essere adeguatamente motivata

  • artt. 270 e 191 cod. proc. pen.

    richiamati dal ricorrente come base della censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento; la Corte ha spiegato come l'art. 270 contempli eccezioni che, se ricorrenti, permettono l'utilizzazione

Massime di principio

  • Una censura sulla genericità della motivazione è destinata al rigetto se il ricorrente non indica specificamente quali parti della motivazione, se diversamente valutate, avrebbero condotto a conclusioni opposte
  • Intercettazioni acquisite in un procedimento diverso possono essere utilizzate se ricorre una deroga dell'art. 270: in particolare per reati connessi a fattispecie riconducibili all'art. 416-bis (per effetto dell'art. 266, comma 1, lett. f-quinquies) le intercettazioni possono essere ammesse se risultano rilevanti e indispensabili
  • La verifica di utilizzabilità delle intercettazioni passa anche attraverso l'accertamento della rilevanza e dell'indispensabilità delle stesse rispetto all'accertamento del reato contestato
  • In tema di misure cautelari, la Corte di legittimità controlla che il giudice del riesame abbia fornito una motivazione congrua e logica sui gravi indizi; non sostituisce la valutazione di merito ma esamina la coerenza e la completezza della motivazione
  • Per l'autoriciclaggio (art. 648 ter.1) è essenziale la prova della successione temporale: il reato presupposto deve essersi già perfezionato prima delle condotte di reinvestimento o trasferimento dei proventi

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