Ordinanza n. 15808/2026 - Roma, Sezione 2
per l'ottemperanza e l’esecuzione della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale Civile di Roma n.15144/2016 depositata in data 27.7.2016 munita di formula esecutiva in data 28.11.2016 e notificata a Roma Capitale in data 29.12.2016 nonché della successiva sentenza, anch'essa passata in giudicato, della Corte d'Appello di Roma n.1446/2018 del 6.3.2018 munita di formula esecutiva in data 15.3.2018 e notificata a Roma Capitale in data 6.7.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale civile di Roma n. 15144/2016 e della Corte d’Appello di Roma n. 1446/2018, già azionata in due giudizi di ottemperanza riuniti
Esito
La controversia
Dopo l’accoglimento dei due ricorsi per ottemperanza con sentenza del TAR Lazio n. 16912/2025 e la nomina del Prefetto di Roma quale commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento di Roma Capitale, il commissario, tramite una viceprefetta delegata, ha chiesto un’ulteriore proroga di 60 giorni per completare il mandato. La richiesta è stata motivata con le attività già svolte e quelle prossime al completamento, che richiedevano anche la collaborazione dell’amministrazione. Il TAR era chiamato a decidere esclusivamente sull’istanza di proroga, non nuovamente sull’adempimento dei titoli giudiziali.
La decisione
Il TAR, confermata la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ha accolto l’istanza del commissario ad acta. Considerate le attività già espletate e quelle in procinto di essere completate, anche con la collaborazione necessaria dell’amministrazione, ha prorogato di ulteriori 60 giorni i termini per l’esecuzione del mandato commissariale, già stabiliti dalla sentenza n. 16912/2025 e integrati dall’ordinanza n. 8972/2026. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Ritenuto- confermata la riunione dei giudizi ex art.70 cpa anche ai fini dell’adozione del presente provvedimento- di assentire in ordine alla predetta richiesta, tenuto conto delle attività già espletate e di quelle in procinto di essere portate a compimento, anche con la necessaria collaborazione dell’Amministrazione, come meglio chiarito nella relazione del commissario, e per l’effetto, di stabilire che i termini per l’esecuzione del mandato commissariale, siccome stabiliti dalla sentenza n.16912/2025 del 30.9.2025 e integrati dall’ordinanza n.8972/2026, devono intendersi prorogati di ulteriori 60 giorni;
La disposizione è applicata per riunire i giudizi connessi anche ai fini della decisione sull’istanza di proroga del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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