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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03496/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 7 marzo 2025. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi, ritenuti dalla Corte di cassazione generici e meramente riproduttivi di censure già dedotte nei gradi precedenti e già adeguatamente esaminate e respinte dalla decisione impugnata. Il primo motivo riguardava la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente; il secondo attinava al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano in modo critico con la motivazione di appello e non evidenziavano vizi logici o giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i due motivi erano generici e sostanzialmente ripetitivi di censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo la possibilità di ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.p.

    La decisione è un'ordinanza della Corte di cassazione in sede di ricorso, ma il testo non richiama espressamente questa norma; pertanto non viene ricavata alcuna interpretazione specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio e già confutate dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera reiterazione di doglianze sul merito, senza critica puntuale alla motivazione, integra inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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