Sentenza n. 16115/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17.12.2025, pubblicata in data 13.1.2026, relativa alla “procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicata nella GU n. 28 del 11 aprile 2023, e ciò per il conferimento dell’incarico di giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord; della delibera del CSM del 6.12.2022; del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli; della delibera del 20.3.2024, recante la graduatoria di immissione in tirocinio, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 18° posto (VI riserva); dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell’incarico oggetto del contendere, nonché degli eventuali atti di immissione in servizio decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all’ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura; delle eventuali delibere di scorrimento; di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti dal ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20.6.2026: dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell’incarico di giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa, adottati in data 10.2.2026 in favore di ciascuno dei candidati nominati con la delibera del CSM del 17.12.2025, e precisamente in favore di: Esposito Carmengiusy, Iannotti Maria Antonietta, Iovino Carmine, Rivellini Cira, Melillo Giovanna, Armenante Rosalba, Parrella Teresa, Rubino Giuseppe, Salerno Oriana, Di Guida Francesca, Catino Rita; del decreto del Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord n. 36/2026 del 5.3.2026, con cui la controinteressata dott.ssa Rosalba Armenante è stata immessa in possesso in data 4.3.2026; del decreto del Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord n. 50/2026 del 25.3.2026, recante approvazione della proposta organizzativa e immediata esecutività della stessa, e di ogni altro analogo decreto presidenziale di assegnazione operativa adottato in favore dei candidati nominati (ivi inclusi, per quanto occorra, i decreti presidenziali nn. 73/2026, 108/2026 e 20/2026); dei provvedimenti di giuramento e di ogni ulteriore atto di immissione nelle funzioni dei candidati nominati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM del 17 dicembre 2025 di designazione dei candidati nominati giudici onorari di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, graduatoria di ammissione al tirocinio del 20 marzo 2024 nella parte relativa alla collocazione del ricorrente, decreti ministeriali di nomina e atti di immissione in servizio e assegnazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a magistrato onorario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, avvocato iscritto all’albo dal 26 maggio 2009, aveva partecipato alla selezione per dodici posti di giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord. Ammesso al tirocinio e risultato idoneo al suo svolgimento, era stato collocato al 18° posto, nella VI riserva, con 3.650 punti, per effetto del criterio che limitava a dieci anni l’anzianità professionale rilevante. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, che ha dichiarato illegittimo tale limite, ha chiesto il riesame della procedura e impugnato la delibera di designazione del 17 dicembre 2025, nonché i successivi decreti di nomina e gli atti di immissione in servizio. Ha dedotto violazione dell’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017 come risultante dalla pronuncia costituzionale, degli artt. 136 Cost. e 30 l. 87/1953 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e sviamento. Ha sostenuto che il rapporto fosse ancora pendente e quindi soggetto agli effetti retroattivi della declaratoria di illegittimità costituzionale; ha inoltre allegato la prova di resistenza, affermando che, ricalcolata la graduatoria senza il limite decennale, sarebbe risultato quarto su dodici posti. Con motivi aggiunti ha dedotto l’illegittimità derivata dei decreti ministeriali di nomina e degli atti di immissione in servizio. Le amministrazioni e i controinteressati hanno eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione della graduatoria del 20 marzo 2024 e l’esaurimento del rapporto, nonché l’inammissibilità per difetto di interesse; il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, poiché il bando attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di conferire l’incarico con decreto. Ha respinto anche l’eccezione di tardività: l’ammissione al tirocinio è una fase endoprocedimentale e non determina un’immediata lesione, poiché il candidato resta un aspirante e deve ancora superare la valutazione di idoneità; la situazione diviene concretamente lesiva con la graduatoria finale degli idonei e con la successiva designazione del CSM. La procedura, pertanto, non si era esaurita con la graduatoria di ammissione al tirocinio del 20 marzo 2024 e il rapporto era ancora pendente quando è intervenuta la sentenza costituzionale n. 213/2025. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la declaratoria d’illegittimità costituzionale, avente efficacia ex tunc, si applicasse ai rapporti pendenti e imponesse di non applicare il limite decennale, fermo il limite dei rapporti definitivamente esauriti. Poiché la collocazione del ricorrente era stata determinata dall’applicazione di quel limite e la sua iscrizione all’albo decorreva dal 26 maggio 2009, il CSM deve rinnovare la valutazione del requisito secondo la sentenza costituzionale. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti nei sensi della motivazione; non è disposto un annullamento nominativo dei singoli atti, ma è ordinata la rinnovazione della valutazione da parte del CSM. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017
Nel dettaglio, la sequenza procedimentale muove dalla disciplina di cui all’art. 7 del bando: “gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza” (comma 2); “la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva” (comma 4); ed “il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore” (comma 5).
Il criterio di preferenza relativo alla maggiore anzianità professionale, nella formulazione interessata dalla sentenza costituzionale n. 213/2025, deve essere nuovamente valutato senza applicare il limite decennale dichiarato illegittimo.
art. 6, comma 5, d.lgs. 116/2017
Il che, del resto, risulta avvalorato dall’art. 6, comma 5 del d.lgs. 116/2017, norma primaria che riguarda i magistrati onorari, secondo cui “la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti”; risulta, quindi, confermato che la graduatoria degli ammessi al tirocinio è riferita ad un’aspettativa giuridica riferita ad “aspiranti” in procinto di essere sottoposti ad un vaglio valutativo in esito al quale debba accertarsi, o meno, la relativa idoneità alle funzioni magistratuali.
La graduatoria formata per l’ammissione al tirocinio riguarda aspiranti ancora soggetti a una successiva verifica di idoneità e non attribuisce, da sola, una posizione definitiva rispetto al conferimento dell’incarico.
art. 7, comma 6, d.lgs. 116/2017
Il che corrisponde alla previsione di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. 116/2017, norma primaria secondo cui “la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio”.
La graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico è formata dopo la valutazione del tirocinio e si basa sulla graduatoria di ammissione, confermando che quest’ultima non esaurisce la procedura né anticipa l’esito dell’idoneità.
art. 136 Cost.
Per la giurisprudenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto c.d. sostanziale (ma anche la norma processuale) - dichiarata incostituzionale - cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87; inoltre, avendo l'illegittimità costituzionale per presupposto l'invalidità originaria della legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
La declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo e ne impedisce l’applicazione anche a fattispecie sorte prima della pubblicazione della decisione, salvo i rapporti ormai esauriti.
art. 30 l. 87/1953
Per la giurisprudenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto c.d. sostanziale (ma anche la norma processuale) - dichiarata incostituzionale - cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87; inoltre, avendo l'illegittimità costituzionale per presupposto l'invalidità originaria della legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
L’art. 30 l. 87/1953 è applicato nel senso che la norma dichiarata incostituzionale non è più applicabile, con effetto ex tunc, anche ai rapporti pendenti anteriori alla pronuncia.
art. 8, commi 8, 11 e 15, bando di selezione
Sulla base di quanto rilevato, l’eventuale lesione di una situazione attiva debba essere ravvisata nel momento in cui la Sezione autonoma formula un parere “sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio” e, in stretta dipendenza, propone al CSM “la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio”. Un momento decisivo in quanto “il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario” (comma 11); atto di designazione cui segue che “il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto” (comma 15).
La lesione concreta si configura con la graduatoria degli idonei e la designazione del CSM; il conferimento dell’incarico è poi adottato dal Ministro con decreto, mentre la precedente ammissione al tirocinio ha natura endoprocedimentale.
art. 8, comma 15, bando di selezione
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, posto che ai sensi dell’art. 8, comma 15 del bando è proprio quest’ultimo che “conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto”.
Il Ministero della Giustizia è legittimato a resistere perché il bando gli attribuisce la competenza a conferire l’incarico con decreto.
art. 39 c.p.a.
E, non meno rilevante, il principio secondo cui l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).
L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e la pronuncia richiesta deve poter assicurare un’utilità pratica, diretta e immediata.
art. 100 c.p.c.
E, non meno rilevante, il principio secondo cui l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).
Il ricorrente deve prospettare una lesione della propria sfera giuridica e un’utilità diretta e immediata conseguibile tramite la decisione, non essendo sufficiente invocare in astratto il rispetto della legalità.
Massime di principio
- Nelle procedure per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, la graduatoria di ammissione al tirocinio è una fase endoprocedimentale: il candidato ammesso resta un aspirante e la graduatoria non determina ancora l’idoneità né il conferimento dell’incarico. La lesione diviene concreta con la valutazione finale di idoneità e la graduatoria degli idonei, cui segue la designazione del CSM e il decreto ministeriale di nomina.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale opera ex tunc anche nei rapporti amministrativi pendenti; resta esclusa la sua applicazione ai rapporti definitivamente esauriti, inclusi quelli consolidati per definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili o per altre preclusioni rilevanti.
- Quando una disposizione dichiarata incostituzionale ha determinato la collocazione di un candidato in una procedura ancora pendente, l’amministrazione deve rinnovare la valutazione applicando il quadro risultante dalla pronuncia costituzionale e senza utilizzare il criterio espunto dall’ordinamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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