Deliberazione n. 346 del 03/08/2023
Provvedimento del 3 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura speciale prevista per le segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione, sulla piattaforma Telegram, del materiale oggetto della segnalazione trasmesso in formato hash, e a preservare per fini probatori l’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi. Il provvedimento si colloca nella disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy e dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Telegram FZ-LLC: ratifica dell’ingiunzione d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Telegram FZ-LLC – ratifica di provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. L’intervento è stato attivato a seguito di segnalazione dell’interessato, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata.
Quadro normativo e presupposti dell’intervento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimento d’urgenza adottato il 26 luglio 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 98 del 26 luglio 2023. Con tale atto ha disposto:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori.
Prescrizione di conservazione e tutela dell’identificabilità
La conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro è stata limitata a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. Il materiale deve essere conservato mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità. La finalità indicata è esclusivamente probatoria.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 3 agosto 2023, il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 98/2023 adottato il 26 luglio 2023 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata. La procedura speciale riguarda i casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 98 del 26 luglio 2023. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.
Conservazione del materiale e finalità probatoria
Alla società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 3 agosto 2023, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 98/2023 adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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