Deliberazione n. 349 del 03/08/2023
Provvedimento del 3 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L'Autorità aveva già ingiunto alla piattaforma di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescritto, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione per 12 mesi a soli fini probatori con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento in esame si limita alla ratifica della determinazione d'urgenza.
Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Telegram FZ-LLC - ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un intervento d'urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata aveva rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, norma introdotta per consentire un intervento rapido del Garante nei casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini, video, audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito senza consenso. La segnalazione è stata indirizzata alla piattaforma Telegram indicata dall'interessato.
Il provvedimento richiama inoltre:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il Codice privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva.
Intervento d'urgenza adottato il 1° agosto 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con il perimetro dell'art. 144-bis, il vice segretario generale ha adottato la determinazione n. 103 del 1° agosto 2023, trasmessa il medesimo giorno al gestore della piattaforma.
L'atto urgente ha previsto due misure principali:
- l'ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l'eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, con misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all'Autorità.
Ratifica del provvedimento
Nella riunione del 3 agosto 2023, il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il contenuto del provvedimento è quindi essenzialmente confermativo dell'azione urgente già intrapresa per prevenire la diffusione del materiale segnalato. Non risultano applicate sanzioni amministrative pecuniarie, né ulteriori valutazioni di merito oltre alla conferma delle misure cautelari già disposte.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, attraverso la piattaforma Telegram, di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati. La segnalazione rientra nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire su queste ipotesi di c.d. revenge porn, anche su segnalazione di chiunque abbia fondato motivo di ritenere imminente la diffusione del materiale.
Provvedimento urgente del 1° agosto 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il vice segretario generale ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 103 del 1° agosto 2023. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il provvedimento del 3 agosto 2023 si conclude con la ratifica, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, della determinazione d'urgenza adottata nei confronti di Telegram FZ-LLC. Non sono disposte sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già adottate con l'atto urgente.
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