Ordinanza ingiunzione o revoca n. 351 del 03/08/2023
Provvedimento del 3 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato una violazione di dati personali subita da Onlinestore S.r.l., gestore di un sito di commercio elettronico, originata da un attacco al CMS PrestaShop e dall’accesso non autorizzato a un backup server. La società aveva notificato il data breach all’Autorità ma non lo aveva comunicato agli interessati, ritenendo insussistente un rischio elevato. All’esito delle verifiche, il Garante ha invece ritenuto il rischio elevato per la natura e quantità dei dati coinvolti e per la reperibilità online di parte dei dati sottratti, e ha ingiunto la comunicazione agli interessati e l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
Onlinestore S.r.l.: ingiunzione per comunicare agli interessati un data breach e adottare misure di sicurezza adeguate sul sito e-commerce
Onlinestore S.r.l. - ingiunzione per data breach, comunicazione agli interessati e misure di sicurezza
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti di Onlinestore S.r.l., titolare del sito e-commerce www.onlinestore.it, a seguito della notifica di una violazione dei dati personali avvenuta nel marzo 2023. Il provvedimento conclude una valutazione su origine dell’evento, rischio per gli interessati, adeguatezza delle misure tecniche e organizzative e obblighi di comunicazione imposti dal GDPR.
Origine del procedimento e fatti essenziali
L’istruttoria trae origine dalla notifica di violazione trasmessa dalla società il 14 marzo 2023 e integrata con successive note del 18 aprile, 3 maggio, 19 maggio, 22 maggio e con risposta del 5 giugno 2023 a una richiesta dell’Ufficio. Dalle informazioni rese emerge che:
- l’11 marzo 2023 un cliente aveva segnalato la presenza nel dark web di un leak di dati;
- la società aveva poi accertato che la violazione derivava da un hack del CMS PrestaShop 1.7.6.5, con accesso al database ed esportazione/pubblicazione dei dati;
- il backup server interessato era collocato presso l’abitazione di un dipendente informatico, senza adeguato sistema di sicurezza;
- dopo la scoperta dell’evento, il server è stato disattivato.
Dati personali coinvolti
La violazione ha riguardato dati identificativi e di contatto degli utenti, oltre a informazioni sugli acquisti e sulle credenziali dell’account. In particolare, risultano coinvolti:
- nome e cognome;
- indirizzo completo, CAP e città;
- indirizzo email;
- data di nascita;
- storico ordini con prodotti acquistati;
- password criptata dell’account.
La società ha stimato un numero non determinabile di utenti coinvolti, per un totale di 284.000 registrazioni di dati personali. Nel corso degli accessi online svolti dall’Ufficio è emerso tuttavia che porzioni dei dati sottratti erano ancora reperibili in rete e che era possibile acquistare anche la parte restante del dataset, pari a 1,8 GB, contenente i dati personali di circa 900.000 utenti.
Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione agli interessati
Onlinestore aveva ritenuto di non dover comunicare il data breach agli interessati, escludendo un rischio elevato. Il Garante ha invece valutato l’evento come ad alto rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, facendo riferimento alle Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali e considerando:
- la natura e la numerosità dei dati violati;
- la perdita di riservatezza di domicili e recapiti, idonea a esporre gli interessati a danni materiali e immateriali anche significativi;
- la reperibilità online dello storico degli ordini, con possibili effetti pregiudizievoli sulla reputazione o di discriminazione;
- il fatto che alcuni prodotti commercializzati dal sito siano suscettibili di rivelare attitudini e preferenze sessuali degli acquirenti.
Alla luce dell’art. 34, par. 1, GDPR, e rilevato che non ricorrevano le ipotesi di esclusione del par. 3, il Garante ha affermato che il titolare era tenuto a comunicare la violazione agli interessati. Ai sensi dell’art. 34, par. 4, GDPR, ha quindi esercitato il potere di ingiungere tale comunicazione, imponendo che avvenga senza ingiustificato ritardo e comunque entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.
Criticità in materia di sicurezza del trattamento
Sul versante dell’art. 32 GDPR, il Garante ha rilevato che al momento della violazione il trattamento avveniva con modalità non adeguatamente protette, in particolare:
- il backup server era collocato presso l’abitazione di un dipendente, senza adeguato sistema di sicurezza;
- veniva utilizzata una versione di PrestaShop affetta da vulnerabilità note sin dal 2 luglio 2020, data del rilascio di un aggiornamento di sicurezza;
- la società non ha fornito all’Ufficio un dettagliato riscontro sulle misure correttive e preventive adottate o programmate.
Il Garante ha quindi ordinato, ai sensi degli artt. 32 e 58, par. 2, lett. d), GDPR, l’adozione di misure di sicurezza adeguate ai rischi dei trattamenti svolti, includendo espressamente:
- la predisposizione di un programma di formazione del personale in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
- l’adozione di software privi di vulnerabilità note;
- la periodica e tempestiva applicazione degli aggiornamenti di sicurezza resi disponibili dai produttori.
Obblighi di documentazione verso l’Autorità
In base agli artt. 58, par. 1, lett. a), GDPR e 157 del Codice privacy, il Garante ha richiesto alla società di trasmettere documentati riscontri:
- entro dieci giorni, con riferimento alla comunicazione agli interessati;
- entro venti giorni, con riferimento all’adozione delle misure di sicurezza prescritte.
Profili sanzionatori e impugnazione
Il provvedimento richiama l’art. 83, par. 6, GDPR, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo in caso di inosservanza di un ordine dell’Autorità di cui all’art. 58, par. 2. Il Garante riserva inoltre a separato procedimento ogni ulteriore valutazione su eventuali profili sanzionatori connessi alla fattispecie.
È infine indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152, comma 1-bis, del Codice privacy e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine e caratteristiche della violazione
La violazione è stata segnalata da un cliente il 11 marzo 2023, che aveva rinvenuto nel dark web un leak di dati. Le verifiche della società hanno ricondotto l’evento a un hack del CMS PrestaShop 1.7.6.5 con accesso al database ed esportazione/pubblicazione dei dati. Il trattamento compromesso riguardava un backup server collocato presso l’abitazione di un dipendente informatico senza adeguato sistema di sicurezza.
Dati coinvolti e ampiezza dell’esposizione
I dati interessati comprendevano nome, cognome, indirizzo, CAP, città, email, data di nascita, storico ordini con prodotti acquistati e password criptata dell’account utente. La società ha indicato un numero di record non determinabile, per un totale di 284.000 registrazioni; le verifiche del Garante hanno poi evidenziato la reperibilità online di porzioni dei dati e la possibilità di ottenere, a pagamento, l’intero dataset, pari a 1,8 GB, riferito a circa 900.000 utenti.
Valutazione del rischio elevato e obbligo di comunicazione
Il Garante ha ritenuto la violazione suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, considerando la natura e la numerosità dei dati violati, la perdita di riservatezza di domicili e recapiti, nonché la possibile lesione della reputazione o discriminazione derivante dalla conoscenza dello storico degli ordini, specie in presenza di articoli idonei a rivelare informazioni sulla vita sessuale. È stato quindi richiamato l’art. 34, par. 1 e 4, del GDPR e disposto l’obbligo di comunicazione agli interessati.
Misure di sicurezza carenti e prescrizioni impartite
L’Autorità ha rilevato che, al momento della violazione, il trattamento avveniva senza un adeguato sistema di sicurezza presso l’abitazione di un dipendente e con una versione del software PrestaShop già nota per vulnerabilità, per le quali erano disponibili aggiornamenti di sicurezza dal 2 luglio 2020. In ragione di ciò, ha ingiunto l’adozione di misure di sicurezza adeguate, includendo formazione del personale, uso di software privi di vulnerabilità note e applicazione tempestiva degli aggiornamenti di sicurezza.
Termini di adempimento e riscontro al Garante
La società deve comunicare la violazione a tutti gli interessati senza ulteriore ritardo e comunque entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento, fornendo le informazioni di cui all’art. 34, par. 2, GDPR. Deve inoltre trasmettere all’Autorità un riscontro documentato sulla comunicazione entro dieci giorni e sulle misure di sicurezza adottate entro venti giorni.
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