Deliberazione n. 348 del 03/08/2023
Provvedimento del 3 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza già adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook/Instagram, Telegram e LinkedIn, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile alla persona interessata. Le misure urgenti avevano come obiettivo impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e imporre la conservazione, a fini probatori, dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi. Il provvedimento è un atto di ratifica ex art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Instagram, Telegram e LinkedIn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di tre misure urgenti adottate nei confronti dei gestori di Facebook/Instagram, Telegram e LinkedIn in relazione a una segnalazione relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito riconducibile all’interessato. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram, Facebook, Telegram e LinkedIn. Il Garante richiama la previsione che gli attribuisce la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 100, 101 e 102 del 28 luglio 2023, ritenendo compatibile quanto segnalato con la fattispecie normativa richiamata. Con tali atti ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a Telegram FZ-LLC e a LinkedIn Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- previsto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Esaminate le osservazioni presentate e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure di blocco/prevenzione della diffusione e della prescrizione conservativa disposte in via urgente.
Punti principali
Origine del procedimento
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, rappresentando di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn, e chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram, Facebook, Telegram e LinkedIn.
Intervento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 100, 101 e 102 del 28 luglio 2023, ingiungendo ai gestori delle piattaforme l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato.
Prescrizione sulla conservazione probatoria
Alle società destinatarie è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e LinkedIn Ireland Unlimited Company.
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