Ordinanza n. 3128/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania Sez. I. nr. 5842 del 19/12/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5842 del 19 dicembre 2016, oggetto del giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5842 del 19 dicembre 2016. Con precedente sentenza n. 6226 del 2024 il ricorso per ottemperanza era stato accolto, con condanna dell’ASL Napoli 2 Nord all’esecuzione della sentenza e nomina, in caso di persistente inerzia, di un Commissario ad acta. Con ordinanza n. 846 del 2025 il Collegio aveva sostituito il commissario originariamente nominato, individuando quale nuovo commissario il Capo di gabinetto del Ministero della Salute, che aveva delegato l’incarico al direttore dell’Ufficio 5 del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie. Il commissario ha depositato una relazione finale, rappresentando di avere acquisito il fascicolo, esaminato la documentazione, effettuato un sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Procida, sentito le parti interessate, svolto interlocuzioni con gli uffici ministeriali competenti e depositato il provvedimento esecutivo. Il difensore dei ricorrenti ha dichiarato in udienza che l’incarico era stato compiutamente adempiuto. Il commissario ha inoltre chiesto la liquidazione del compenso, senza indicare il criterio di liquidazione applicabile.
La decisione
Il Collegio ha preso atto dell’avvenuto adempimento dell’incarico commissariale, ma non ha ancora liquidato il compenso. Ha ritenuto che, non essendo individuabile uno specifico criterio di liquidazione, non potendosi applicare tariffe professionali né il criterio percentuale in una causa di valore indeterminato o indeterminabile, il compenso debba essere determinato secondo il criterio generale delle vacazioni. A tal fine il commissario deve depositare una notula recante il numero delle vacazioni, ciascuna corrispondente a due ore di lavoro, indicando il tempo impiegato e tutte le attività svolte. Il compenso dovrà essere commisurato all’importo di euro 14,68 per ciascuna vacazione, secondo il richiamo operato dal Collegio alla disciplina vigente e alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2025. L’affare è stato rinviato alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026 per il prosieguo. Si tratta quindi di un provvedimento interlocutorio-istruttorio sulla liquidazione del compenso del commissario ad acta, non di una nuova decisione sull’ottemperanza.
Norme richiamate
art. 49 d.P.R. 115/2002
Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico; gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
La norma costituisce la base per il riconoscimento e la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta quale ausiliario del magistrato.
art. 50 d.P.R. 115/2002
La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante tabelle; le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
La liquidazione deve seguire i criteri tabellari previsti per gli ausiliari del magistrato, tenendo conto della natura pubblicistica dell’incarico.
art. 1 Allegato al D.M. Giustizia 30 maggio 2002
Quando [...] non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.
Il criterio delle vacazioni opera in via residuale quando non sia possibile utilizzare razionalmente un criterio percentuale.
art. 1, comma 1, D.M. Giustizia 30 maggio 2022
Euro 14,68 per ogni vacazione.
Il compenso deve essere calcolato sulla base di euro 14,68 per ciascuna vacazione, previa indicazione del numero delle vacazioni e del tempo impiegato.
art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319
Per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La disciplina è richiamata nei limiti risultanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che ha eliminato la previsione di un compenso inferiore per le vacazioni successive alla prima.
sentenza Corte costituzionale n. 16 del 2025
Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Tutte le vacazioni devono essere commisurate senza la riduzione prevista per quelle successive alla prima.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta chiede la liquidazione del compenso e l’attività svolta non è riconducibile a uno specifico criterio fisso o percentuale, il compenso può essere determinato secondo il criterio residuale delle vacazioni.
- La liquidazione a vacazioni richiede che il commissario ad acta documenti il tempo impiegato e le attività compiute, indicando il numero delle vacazioni, ciascuna corrispondente a un’unità temporale di due ore.
- In una causa di valore indeterminato o indeterminabile non è applicabile il criterio percentuale di liquidazione del compenso quando manchi una base obiettiva per commisurarlo al valore del bene o dell’utilità oggetto dell’accertamento.
- A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980, le vacazioni successive alla prima non possono essere liquidate con un compenso inferiore rispetto alla prima.
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