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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16361/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per Cassazione avverso l'ordinanza che ha corretto d'ufficio il decreto di liquidazione compensi in favore del difensore ammesso al gratuito patrocinio. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la violazione di norme processuali sanzionate a pena di nullità (in particolare artt. 127, 130 e 178 c.p.p.), sostenendo che la correzione è stata disposta de plano senza esperire la procedura camerale partecipata prevista dall'art. 127 c.p.p., con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e realizzazione di una nullità generale; ha inoltre contestato l'esistenza di un vero errore materiale e la legittimità dell'originaria quantificazione del compenso

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato il provvedimento impugnato come correzione del decreto di liquidazione adottato ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/2002 e ha affermato che la correzione avrebbe dovuto seguire la procedura camerale ex art. 127 c.p.p.; il provvedimento emesso de plano, privo delle formalità e dell'avviso alle parti, è affetto da nullità di ordine generale. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente ha specificamente indicato gli elementi che avrebbe esposto in camera di consiglio (assenza di errore materiale e correttezza dell'originaria determinazione), così da dimostrare un concreto interesse a partecipare alla procedura camerale. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per il prosieguo, accogliendo quindi il ricorso

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura camerale e il diritto al contraddittorio nella camera di consiglio; la Corte ha ritenuto che la correzione del provvedimento dovesse essere adottata con tale procedura e con il previo avviso alle parti, altrimenti sussiste nullità di ordine generale

  • art. 130 cod. proc. pen.

    art. 130, comma 3 cod. proc. pen.

    Collega la procedura di correzione all'art. 127 c.p.p.; la Corte ha interpretato che l'espresso rinvio comporta l'applicazione delle forme e del regime di impugnabilità della camera di consiglio alla correzione del provvedimento

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente tra le norme processuali rilevanti a pena di nullità; in generale riguarda le nullità e le loro conseguenze processuali, e la Corte ha valutato la nullità di ordine generale del provvedimento correttivo adottato de plano

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; qui è stata utilizzata per censurare la violazione di norme processuali a pena di nullità e la Corte ha ammesso il ricorso ritenendo sussistente la nullità generale

  • art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma che disciplina la liquidazione dei compensi in favore del difensore ammesso al gratuito patrocinio; la correzione impugnata riguardava un decreto adottato ai sensi di questa disposizione

  • art. 84 e art. 170 T.U. Spese di Giustizia (TUSG)

    Rilevate nella requisitoria del Procuratore generale per la possibile conversione del ricorso in opposizione; la Corte ha tuttavia trattato la vicenda come correzione di precedente ordinanza e non come un provvedimento autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 170

Massime di principio

  • La correzione di un provvedimento già adottato (es. decreto di liquidazione) deve seguire la procedura camerale prevista dall'art. 127 c.p.p.; l'adozione de plano senza avviso alle parti può determinare una nullità di ordine generale
  • La nullità derivante dall'omessa procedura camerale può essere fatta valere con ricorso per cassazione quando sussiste l'interesse concreto della parte a partecipare alla camera di consiglio, dimostrabile con indicazione degli argomenti che la parte avrebbe svolto
  • Se il ricorrente non dimostra un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio (cioè l'esistenza di fatti o circostanze decisivi che avrebbe allegato), il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile
  • È importante distinguere tra un provvedimento autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 170 TUSG e una correzione di un precedente provvedimento: la qualificazione fatta dal giudice influisce sul rimedio procedurale e sull'eventuale conversione in opposizione
  • In casi simili il difensore che impugna dovrebbe specificare quali argomenti e quali elementi avrebbe proposto in camera di consiglio (per esempio l'assenza di errore materiale o la correttezza della quantificazione) per dimostrare l'interesse a partecipare e rendere ammissibile il ricorso

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