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Sentenza

Sentenza n. 16207/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202507788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del dipendente transitato nei ruoli civili presso l’Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare a Roma, confermata dopo due riesami disposti in sede cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e idoneo al transito nei ruoli civili, ha contestato l’assegnazione a Roma, distante circa 300 km dalla residenza e dalla precedente sede di servizio. Ha dedotto la violazione dell’art. 930 d.lgs. 66/2010, della normativa procedimentale, del D.M. 18 aprile 2002 e delle circolari ministeriali, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza, violazione degli autovincoli, sproporzione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione aveva applicato il solo criterio della maggiore carenza di organico in ambito nazionale, senza considerare le patologie psichiche e fisiche diagnosticate dalla stessa C.M.O., la controindicazione a lavori comportanti intenso stress psicofisico, le cure presso strutture vicine alla residenza, le condizioni di salute dei genitori e la necessità di assisterli, la separazione e la presenza di due figlie minorenni, nonché le difficoltà economiche connesse al trasferimento o al pendolarismo. Ha inoltre contestato che le deroghe per esigenze sanitarie e di protezione sociale potessero essere ristrette alle sole ipotesi tipizzate dall’Amministrazione e ha lamentato la mancata considerazione della possibile assegnazione presso una Capitaneria di Porto. Dopo il primo provvedimento di assegnazione, l’Amministrazione lo ha confermato con atti del dicembre 2025 e del maggio 2026, a seguito di due riesami ordinati in sede cautelare; il ricorrente ha impugnato anche tali atti con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, perché il provvedimento del 4 maggio 2026, adottato dopo una nuova istruttoria e una nuova valutazione, ha innovato la situazione e non era un atto meramente confermativo, rendendo inutile l’annullamento degli atti precedenti. Ha accolto i secondi motivi aggiunti e annullato l’ultimo provvedimento nei limiti dell’interesse del ricorrente, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Il giudice ha ritenuto illegittimo escludere a priori dalla valutazione sanitaria e sociale ogni situazione diversa dalle ipotesi predeterminate dall’Amministrazione, come il riconoscimento di handicap grave, invalidità civile almeno del 67% o causa di servizio. Le patologie accertate dalla stessa Amministrazione, che avevano determinato l’inidoneità al servizio militare e la controindicazione a intensi stress psicofisici, dovevano essere considerate anche nella scelta della sede, includendo lo stress e l’impegno necessari per raggiungerla. Dovevano inoltre essere esaminate in concreto le condizioni familiari e personali rappresentate, che, insieme allo stato di salute, potevano rendere irragionevole l’assegnazione lontano dalla residenza. Le esigenze organizzative restano prevalenti, ma la destinazione deve essere accompagnata da un accertamento chiaro e concreto della compatibilità con le condizioni di salute attuali del dipendente. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    Non è in discussione il primato delle esigenze organizzative militari […] nell’assumere le decisioni sulla destinazione dei militari inidonei in transito ai ruoli civili, ma occorre che di detta destinazione sia chiaramente accertata ed attestata, da parte dell’Organo che decide l’individuazione, la compatibilità con le effettive, attuali e concrete condizioni di salute del dipendente, restituendo alla loro rilevanza un coerente significato nel corso dell’intero procedimento.

    Nel decidere la destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili, le esigenze organizzative conservano priorità, ma l’Amministrazione deve accertare e attestare la compatibilità della sede con le effettive condizioni di salute del dipendente.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    In sede di domanda di transito e di successive integrazioni, invero, il ricorrente aveva chiesto di essere collocato presso una sede di servizio quanto più vicino possibile alla sua località di residenza (il Comune di Gragnano, nella provincia di Napoli), evidenziando all’Amministrazione che

    La disposizione è riportata nella ricostruzione delle condizioni di handicap documentate dal ricorrente, ma la decisione non ne enuncia una specifica interpretazione.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    I criteri limitativi adottati non solo non sono nella normativa, ma neanche nella Circolare 51229/2023, né possono trovare giustificazione nell’opportunità di evitare di approfondire “una casistica potenzialmente sterminata e relativa a patologie ed a situazioni le più disparate” escludendo così a priori da ogni considerazione situazioni potenzialmente gravi, soltanto per evitare all’Amministrazione il rischio di assumere decisioni potenzialmente arbitrarie.

    Il giudice esclude che la valutazione delle situazioni sanitarie rilevanti possa essere limitata a priori alle sole ipotesi di handicap grave individuate dall’Amministrazione.

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Per quanto concerne, infine, la presenza di figli minori, essa è rilevante, ai fini di un’assegnazione temporanea presso una sede gradita ai sensi dell’art.42 bis ex D.Lgs 151/01, solo laddove l’età di almeno una delle figlie non superi i 3 anni, ma la relativa istanza può essere avanzata solo successivamente alla firma del contratto quale dipendente civile.

    La norma è richiamata nella ricostruzione della posizione dell’Amministrazione sull’assegnazione temporanea; la decisione non fonda su di essa un’autonoma statuizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma è richiamata quale fondamento, insieme alle altre disposizioni sulla protezione dei dati, dell’oscuramento delle informazioni relative alla salute.

Massime di principio

  • Nell’individuare la sede di servizio del personale militare transitato nei ruoli civili, le esigenze organizzative dell’Amministrazione conservano priorità, ma non possono essere applicate in modo esclusivo e compartimentato: deve essere accertata e motivata la compatibilità della destinazione con le condizioni di salute effettive, attuali e concrete del dipendente.
  • La valutazione della compatibilità della sede con le condizioni psicofisiche del dipendente deve considerare non soltanto le mansioni da svolgere, ma anche l’impegno e lo stress connessi agli spostamenti necessari per raggiungere il luogo di lavoro.
  • Le situazioni sanitarie e di protezione sociale rilevanti per la scelta della sede non possono essere limitate a priori alle sole condizioni formalmente tipizzate dall’Amministrazione, se la normativa e la circolare applicabile non prevedono tale esclusione; le circostanze documentate devono essere esaminate concretamente.
  • Un provvedimento adottato dopo una nuova istruttoria e una nuova valutazione, anche se riproduce in larga misura la motivazione dell’atto precedente, non è meramente confermativo quando innova la situazione e può essere autonomamente impugnato; l’impugnazione del nuovo atto può rendere improcedibile quella degli atti anteriori.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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