Sentenza del 30/09/2019 n. 24301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Zurich aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata in eccesso per gli anni d'imposta 2005 e 2006. La richiesta riguardava i cosiddetti "noni pregressi", ossia le quote residue delle svalutazioni dei crediti verso la clientela già maturate e fiscalmente riconosciute negli anni precedenti, ma da dedurre mediante rateizzazione pluriennale. L'Agenzia sosteneva che l'abrogazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, disposta dal D.L. n. 168 del 2004, avesse eliminato dal 2005 ogni possibilità di deduzione delle quote residue. Zurich sosteneva invece che il beneficio fosse già definitivamente acquisito e che la novella non potesse incidere sulle rate ancora da portare in deduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR favorevole alla contribuente. Ha stabilito che la modifica legislativa del 2004 non incide sui diritti già maturati e soggetti, per legge, a rateizzazione pluriennale: le quote residue delle svalutazioni già consolidate potevano quindi continuare a essere dedotte ai fini IRAP. Sono stati inoltre respinti i motivi relativi alla mancata prova dell'importo rimborsabile, poiché dichiarazioni fiscali, documentazione relativa ai versamenti e quietanze, già in possesso dell'Amministrazione, sono sufficienti a determinare sia l'esistenza sia l'ammontare del credito. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese di lite, liquidate in 300 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 11-bis
La disciplina consentiva, secondo la normativa applicabile, di riflettere ai fini IRAP le svalutazioni dei crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi. La successiva abrogazione non ha eliminato le quote residue relative a benefici già maturati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, già art. 71
Le svalutazioni dei crediti potevano essere dedotte entro i limiti previsti dalla norma e, per la parte eccedente, mediante quote costanti nei successivi nove esercizi. La rateizzazione riguarda le modalità temporali di fruizione di un beneficio già maturato.
D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2, convertito nella L. n. 191 del 2004
L'abrogazione della disciplina previgente opera per il futuro, ma non può pregiudicare i diritti fiscali già consolidati e destinati a essere fruiti attraverso rate successive.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
È stato applicato il principio di irretroattività: la novella del 2004 non può incidere su situazioni già perfezionate prima della sua entrata in vigore, quando la normativa aveva già riconosciuto il diritto alla deduzione rateizzata.
Art. 2697 del codice civile
L'onere della prova del credito restitutorio può essere assolto tramite la documentazione fiscale ordinaria, comprese dichiarazioni dei redditi e quietanze di pagamento. Non è necessario imporre al contribuente oneri probatori ulteriori e diversi, come la produzione di scritture civilistiche, quando i dati rilevanti risultano già agli Uffici.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Amministrazione ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una normativa fiscale riconosce un beneficio già maturato, ma ne consente la fruizione mediante rateizzazione su più anni, una successiva modifica legislativa generalmente non può eliminare le quote residue già consolidate, salvo una chiara previsione retroattiva.
- La distinzione fondamentale è tra maturazione del diritto e sua concreta utilizzazione: la modifica intervenuta prima dell'utilizzo di una rata non incide necessariamente sul diritto, se quest'ultimo si era già perfezionato in precedenza.
- Per chiedere un rimborso tributario occorre provare l'esistenza del versamento indebito e il relativo importo; dichiarazioni fiscali, versamenti e quietanze possono essere sufficienti, soprattutto se già disponibili presso l'Amministrazione.
- Non possono essere imposti al contribuente oneri probatori sproporzionati o ulteriori rispetto a quelli necessari a dimostrare il versamento e la quantificazione del rimborso.
- In casi analoghi è opportuno verificare la data in cui il beneficio fiscale è maturato, la disciplina vigente in quel momento, l'eventuale rateizzazione prevista e se la norma sopravvenuta contenga una disposizione espressamente retroattiva.
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