Direttiva 2024/1500
Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce requisiti minimi comuni per gli organismi per la parità incaricati di applicare il principio della parità di trattamento tra donne e uomini nei settori coperti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Mira a rafforzarne indipendenza, risorse, accessibilità, capacità di assistenza alle vittime, poteri di accertamento e di contenzioso, lasciando agli Stati membri la scelta di forma e mezzi. È una direttiva di armonizzazione minima, da recepire entro il 19 giugno 2026, che modifica e sostituisce le norme precedenti sugli organismi per la parità contenute nelle due direttive di base.
Norme minime per il funzionamento, l’indipendenza, le risorse e i poteri degli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, con modifica delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli organismi per la parità designati dagli Stati membri per le questioni disciplinate dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, quindi alla parità di trattamento e alle discriminazioni fondate sul sesso in materia di occupazione e impiego, condizioni di lavoro, retribuzione, accesso all’occupazione, formazione professionale e attività autonoma. Le norme minime riguardano il funzionamento degli organismi per la parità e non estendono l’ambito materiale o personale delle direttive richiamate; restano salve le competenze degli ispettorati del lavoro, di altri organismi di applicazione della legge e le prerogative delle parti sociali. Si applica anche alle discriminazioni considerate dalla direttiva (UE) 2019/1158 per il rinvio all’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, nonché fatte salve le disposizioni più specifiche della direttiva (UE) 2023/970.
Direttiva (UE) 2024/1500 sugli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento tra donne e uomini
La direttiva interviene per rafforzare in modo uniforme, in tutta l’Unione, il funzionamento degli organismi per la parità incaricati di promuovere e far rispettare il principio della parità di trattamento tra donne e uomini nei settori coperti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Il legislatore europeo prende atto della notevole eterogeneità dei modelli nazionali e delle criticità ricorrenti in termini di indipendenza, risorse e poteri, e risponde fissando requisiti minimi comuni.
Finalità e cornice normativa
La direttiva si fonda sull’articolo 157, paragrafo 3, TFUE e si inserisce nel più ampio quadro dei valori di uguaglianza e non discriminazione dell’Unione. I considerando evidenziano che le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE prevedevano già organismi per la parità, ma lasciavano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità; ciò aveva prodotto differenze significative tra ordinamenti nazionali. La nuova disciplina intende quindi rafforzare l’effettività della tutela, migliorando l’accesso alla giustizia, la prevenzione delle discriminazioni e l’assistenza alle vittime.
Ambito di applicazione materiale
L’ambito della direttiva è limitato al funzionamento degli organismi per la parità e non modifica l’ambito materiale o personale delle direttive di base. Essa riguarda le questioni disciplinate dalla direttiva 2006/54/CE, cioè parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, promozione, formazione professionale, condizioni di lavoro, retribuzione e regimi professionali di sicurezza sociale, e dalla direttiva 2010/41/UE, relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma. Rimangono salve le competenze degli ispettorati del lavoro e le prerogative delle parti sociali. La direttiva si coordina inoltre con la direttiva (UE) 2019/1158 e lascia impregiudicate le disposizioni più specifiche della direttiva (UE) 2023/970.
Designazione, indipendenza e risorse
Gli Stati membri devono designare uno o più organismi per la parità. Tali organismi devono essere indipendenti, liberi da influenze esterne e non sollecitare né accettare istruzioni da governi o altri soggetti pubblici o privati. Gli Stati membri devono prevedere procedure trasparenti di selezione, nomina e revoca dei vertici e garantire una struttura interna che consenta un esercizio indipendente e, se del caso, imparziale delle funzioni. Per gli organismi plurimandato, la struttura interna deve assicurare l’effettivo esercizio del mandato in materia di parità.
Sul piano finanziario e organizzativo, gli Stati membri devono assicurare risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per lo svolgimento efficace di tutti i compiti e poteri. Il considerando sottolinea l’esigenza di risorse stabili e pianificate su base pluriennale, anche per far fronte a costi difficilmente prevedibili, come l’aumento delle denunce o il contenzioso connesso a sistemi automatizzati, inclusa l’intelligenza artificiale.
Prevenzione, sensibilizzazione e assistenza alle vittime
La direttiva attribuisce agli organismi per la parità un ruolo attivo nella prevenzione e nella promozione della parità di trattamento. Gli Stati membri devono adottare misure di sensibilizzazione rivolte all’intera popolazione, con attenzione particolare ai gruppi a rischio di discriminazione e alle difficoltà di accesso all’informazione. Le attività degli organismi possono comprendere azioni positive, gender mainstreaming, formazione, consulenza, sostegno, partecipazione al dibattito pubblico e scambio di buone pratiche.
Sul versante dell’assistenza alle vittime, gli organismi devono poter ricevere denunce e fornire informazioni essenziali sul quadro giuridico, sui servizi offerti, sui mezzi di ricorso, sulla riservatezza e sulla protezione dei dati, nonché sulle possibilità di sostegno psicologico o di altro tipo. Entro un termine ragionevole devono informare i denuncianti se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per procedere oltre. La nozione di vittima è ampia e comprende chiunque ritenga di aver subito una discriminazione ai sensi delle direttive di base, indipendentemente da molte condizioni personali o sociali.
Risoluzione alternativa, accertamenti e valutazione del caso
Gli organismi per la parità devono poter offrire procedure di risoluzione alternativa delle controversie, come mediazione o conciliazione, svolte dall’organismo stesso o da altro ente competente. Il mancato accordo non preclude il ricorso al giudice; gli Stati membri devono anche assicurare termini di prescrizione sufficienti, ad esempio sospendendo il termine durante la procedura alternativa.
La direttiva impone inoltre di conferire poteri di accertamento sull’esistenza di violazioni del principio di parità di trattamento. Gli organismi devono avere accesso effettivo alle informazioni e ai documenti necessari, e devono poter cooperare con enti pubblici competenti. In alternativa, tali poteri possono essere attribuiti a un altro organismo competente, che dovrà trasmettere i risultati su richiesta. Gli Stati membri possono anche prevedere che gli accertamenti non siano avviati o proseguiti se sul medesimo caso pendono procedimenti giudiziari.
Gli organismi devono poi poter formulare una valutazione motivata del caso, con accertamento dei fatti e conclusione sull’esistenza della discriminazione. Gli Stati membri possono scegliere se tale valutazione assuma la forma di un parere non vincolante o di una decisione vincolante; in entrambi i casi devono essere previsti meccanismi adeguati per il seguito e l’esecuzione. Deve essere pubblicata almeno una sintesi dei pareri e delle decisioni ritenute particolarmente rilevanti.
Contenzioso e garanzie procedurali
Uno degli elementi centrali della riforma è il rafforzamento del diritto di agire in giudizio. Gli organismi per la parità devono poter intervenire nei procedimenti civili e amministrativi relativi all’attuazione della parità di trattamento, con almeno uno dei seguenti poteri: agire per conto delle vittime, agire a sostegno delle vittime oppure avviare procedimenti in nome proprio per la tutela dell’interesse pubblico. Possono inoltre presentare osservazioni agli organi giurisdizionali e, se adottano decisioni vincolanti, essere parte nei procedimenti di esecuzione o di controllo giurisdizionale.
La direttiva non pregiudica i diritti già spettanti alle vittime e alle associazioni o organizzazioni legittimate ad agire secondo il diritto nazionale. Le procedure devono comunque rispettare i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, e le decisioni vincolanti restano soggette a controllo giurisdizionale.
Accessibilità, gratuità e inclusione delle persone con disabilità
La direttiva insiste molto sull’effettivo accesso ai servizi. Gli Stati membri devono garantire a tutti, su base paritaria, l’accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità. Le denunce devono poter essere presentate senza barriere, anche oralmente, per iscritto e online, e i servizi per i denuncianti devono essere gratuiti in tutto il territorio nazionale, comprese aree rurali e remote.
Per le persone con disabilità, devono essere assicurate accessibilità e accomodamenti ragionevoli per tutte le attività degli organismi, in linea con la direttiva (UE) 2019/882 e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Cooperazione, consultazione e raccolta dati
Gli organismi per la parità devono cooperare tra loro e con autorità pubbliche e private competenti, a livello locale, nazionale, dell’Unione e internazionale. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che governo e autorità pubbliche consultino gli organismi su legislazione, politiche, procedure e programmi relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive di base. Gli organismi possono formulare raccomandazioni, pubblicarle e chiederne il monitoraggio.
Sul piano informativo, devono raccogliere dati sulle proprie attività, condurre inchieste indipendenti e accedere, se necessario e nel rispetto del diritto nazionale, ai dati statistici pertinenti. I dati personali devono essere anonimizzati o, se ciò non è possibile, pseudonimizzati. La direttiva prevede anche la possibilità di coordinare la raccolta di dati sulla parità.
Relazioni, monitoraggio europeo e protezione dei dati
Ogni organismo deve adottare un programma di lavoro, pubblicare una relazione annuale con bilancio, personale e rendicontazione finanziaria, e pubblicare almeno ogni quattro anni una relazione sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi i problemi strutturali. A livello europeo, la Commissione dovrà adottare entro il 19 giugno 2026 un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità, con procedura di comitato. Entro il 19 giugno 2031 e poi ogni cinque anni, gli Stati membri dovranno trasmettere le informazioni pertinenti sull’attuazione della direttiva.
Il trattamento dei dati personali è soggetto al regolamento (UE) 2016/679: gli organismi possono trattare dati solo se necessario per i compiti previsti dalla direttiva, e per le categorie particolari di dati devono essere previste misure specifiche a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi degli interessati.
Modifiche alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e recepimento
La direttiva sopprime l’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l’articolo 11 della direttiva 2010/41/UE, sostituendo i riferimenti ivi contenuti con quelli agli organismi per la parità disciplinati dalla nuova direttiva. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 19 giugno 2026 e informare immediatamente la Commissione; i testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.
In termini pratici, per i professionisti italiani la direttiva richiederà un adeguamento dell’assetto nazionale degli organismi per la parità, con attenzione a indipendenza, risorse, poteri di indagine, forme di tutela delle vittime, accessibilità dei servizi e coordinamento con il contenzioso antidiscriminatorio.
Disposizioni principali
Oggetto e relazione con le direttive di base
L’articolo 1 stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità al fine di migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza, per rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Gli obblighi per gli Stati membri e i compiti degli organismi riguardano i diritti e gli obblighi derivanti da tali direttive. Restano salve le disposizioni più specifiche della direttiva (UE) 2023/970.
Designazione degli organismi per la parità
L’articolo 2 impone agli Stati membri di designare uno o più organismi per la parità competenti per esercitare le funzioni previste dalla direttiva. È espressamente fatta salva la competenza degli ispettorati del lavoro o di altri organismi di applicazione della legge, nonché il ruolo delle parti sociali secondo il diritto e le prassi nazionali.
Indipendenza istituzionale e funzionale
L’articolo 3 richiede misure per assicurare che gli organismi siano indipendenti, liberi da influenze esterne e non ricevano istruzioni da governi o altri soggetti pubblici o privati. Gli Stati membri devono prevedere procedure trasparenti di selezione, nomina, revoca e gestione dei conflitti di interesse per i vertici e, se del caso, per il consiglio di amministrazione, oltre a garantire una struttura interna idonea a un esercizio indipendente e imparziale delle competenze, anche negli organismi plurimandato.
Risorse adeguate
L’articolo 4 impone di garantire, secondo le procedure di bilancio nazionali, risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere efficacemente tutti i compiti e poteri degli organismi per la parità, compresi i casi in cui essi facciano parte di organismi plurimandato.
Sensibilizzazione, prevenzione e promozione
L’articolo 5 obbliga gli Stati membri ad adottare misure adeguate, anche strategie, per informare tutta la popolazione, con particolare attenzione ai gruppi a rischio di discriminazione, sui diritti derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull’esistenza degli organismi per la parità. Gli organismi devono poter svolgere attività di prevenzione e promozione, incluse azioni positive, gender mainstreaming, formazione, consulenza, sostegno, partecipazione al dibattito pubblico e scambio di buone pratiche, con attenzione alla discriminazione intersezionale.
Assistenza alle vittime e gestione delle denunce
L’articolo 6 definisce le vittime come le persone che ritengono di aver subito una discriminazione ai sensi dell’articolo 4 delle direttive 2006/54/CE o 2010/41/UE, senza limitazioni legate a status personali o sociali elencati nella norma. Gli organismi devono poter ricevere denunce e fornire assistenza informativa sul quadro giuridico, sui servizi disponibili, sui rimedi, sulla riservatezza e sulla protezione dei dati, nonché sulle possibilità di sostegno esterno; entro un termine ragionevole devono inoltre comunicare se la denuncia sarà archiviata o seguita.
Risoluzione alternativa delle controversie
L’articolo 7 prevede che gli organismi per la parità possano offrire una procedura di risoluzione alternativa della controversia, svolta dall’organismo stesso o da altro ente competente secondo il diritto nazionale, anche mediante mediazione o conciliazione. Il mancato esito non preclude l’azione giudiziaria e gli Stati devono assicurare un termine di prescrizione sufficiente, eventualmente mediante sospensione del termine durante la procedura alternativa.
Poteri di accertamento
L’articolo 8 impone di conferire agli organismi il potere di svolgere accertamenti sulle violazioni del principio di parità di trattamento. Gli Stati membri devono predisporre un quadro che consenta l’accesso effettivo a informazioni e documenti necessari e la cooperazione con gli enti pubblici competenti; possono attribuire tali poteri a un altro organismo competente e, se pendono procedimenti giudiziari sullo stesso caso, possono decidere di non avviare o proseguire gli accertamenti.
Pareri e decisioni
L’articolo 9 impone agli organismi di documentare la valutazione del caso con accertamento dei fatti e conclusione motivata sull’esistenza della discriminazione. Gli Stati membri scelgono se la valutazione debba avvenire mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti; in entrambi i casi possono essere previste misure correttive e meccanismi per darvi seguito o per l’esecuzione, e devono essere pubblicate almeno le sintesi dei pareri e delle decisioni più rilevanti.
Diritto di agire in giudizio
L’articolo 10 garantisce agli organismi il diritto di agire nei procedimenti civili e amministrativi relativi all’attuazione del principio di parità di trattamento. Il diritto comprende la facoltà di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali e almeno uno dei seguenti poteri: agire per conto di una o più vittime, partecipare a sostegno di una o più vittime, oppure agire in nome proprio per la tutela dell’interesse pubblico. Se l’organismo adotta decisioni vincolanti, può anche essere parte nei procedimenti di esecuzione o controllo giurisdizionale.
Garanzie procedurali
L’articolo 11 richiede la tutela dei diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle procedure di assistenza, accertamento, decisione e contenzioso. Le decisioni vincolanti sono soggette a controllo giurisdizionale secondo il diritto nazionale.
Accesso gratuito e non discriminatorio ai servizi
L’articolo 12 garantisce a tutti, su base paritaria, l’accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità. Le denunce devono poter essere presentate senza barriere, anche oralmente, per iscritto e online, e i servizi devono essere gratuiti per i denuncianti su tutto il territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote.
Accessibilità e accomodamenti ragionevoli
L’articolo 13 impone di assicurare accessibilità e accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità per garantire parità di accesso a tutti i servizi e attività degli organismi, inclusi assistenza alle vittime, gestione delle denunce, risoluzione alternativa delle controversie, informazioni, pubblicazioni e attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.
Cooperazione istituzionale
L’articolo 14 prevede meccanismi adeguati per la cooperazione con altri organismi per la parità, enti pubblici e privati competenti, ispettorati del lavoro, parti sociali e organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale, locale, dell’Unione e internazionale.
Consultazione nelle politiche pubbliche
L’articolo 15 impone procedure affinché governi e autorità competenti consultino gli organismi per la parità su legislazione, politiche, procedure e programmi relativi ai diritti e obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Gli organismi hanno inoltre il diritto di formulare e pubblicare raccomandazioni e di chiedere monitoraggio dei relativi esiti.
Raccolta dati, inchieste e accesso ai dati statistici
L’articolo 16 obbliga gli Stati membri a far raccogliere agli organismi dati sulle proprie attività per le relazioni annuali e quadriennali. I dati devono essere disaggregati per motivi e ambiti pertinenti e i dati personali devono essere anonimizzati o, se ciò non è possibile, pseudonimizzati. Gli organismi possono condurre inchieste indipendenti e accedere, secondo il diritto nazionale, ai dati statistici necessari per valutazioni complessive e relazioni sulla discriminazione; possono anche formulare raccomandazioni sui dati da raccogliere e, se previsto, coordinare la raccolta dati.
Programma di lavoro e relazioni periodiche
L’articolo 17 impone agli organismi per la parità di adottare un programma di lavoro con priorità e prospettive di azione, pubblicare una relazione annuale con bilancio, personale e rendicontazione finanziaria, e pubblicare almeno ogni quattro anni una o più relazioni sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, compresi gli eventuali problemi strutturali.
Monitoraggio, indicatori e relazioni alla Commissione
L’articolo 18 prevede che entro il 19 giugno 2026 la Commissione adotti, mediante atto di esecuzione, un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità. Entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull’attuazione della direttiva; la Commissione redige una relazione sull’applicazione e sugli effetti pratici della direttiva sulla base di tali informazioni e di ulteriori dati nazionali e dell’Unione.
Dialogo istituzionale con il Parlamento europeo
L’articolo 19 prevede un dialogo annuale tra Parlamento europeo e Commissione sulle questioni relative al funzionamento degli organismi per la parità, con possibilità per il Parlamento di esprimere il proprio parere in risoluzioni. La Commissione tiene conto degli elementi emersi nel dialogo, anche nel riesame della direttiva.
Clausola di miglior favore e non regressione
L’articolo 20 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto ai requisiti minimi della direttiva e vieta che il suo recepimento determini una riduzione del livello di protezione già esistente nelle materie disciplinate dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Protezione dei dati personali
L’articolo 21 stabilisce che gli organismi per la parità possono raccogliere e trattare dati personali solo se necessario per un compito previsto dalla direttiva. Per il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere previste misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell’interessato.
Procedura di comitato
L’articolo 22 attribuisce alla Commissione l’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; nei casi richiamati si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 di tale regolamento.
Modifiche alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE
L’articolo 23 sopprime l’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l’articolo 11 della direttiva 2010/41/UE. I riferimenti agli organismi per la promozione della parità di trattamento contenuti in tali articoli si intendono fatti agli organismi per la parità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della nuova direttiva. La disposizione si applica dal 19 giugno 2026.
Termine di recepimento
L’articolo 24 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 19 giugno 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 25 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 26 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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