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direttiva

Direttiva 2024/1986

Direttiva delegata (UE) 2024/1986 della Commissione, del 6 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio per quanto riguarda la zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell’UE

Normativa europea32024L1986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2024/1986 aggiorna unicamente un requisito tecnico dell’ETD UE previsto dalla direttiva (UE) 2019/997. In particolare, sostituisce il codice iniziale della zona a lettura ottica da "AE" a "PU" per allineare il documento agli sviluppi delle norme ICAO sui documenti di viaggio provvisori su foglio singolo. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 9 dicembre 2024 e applicarla dal 9 dicembre 2025.

Modifica tecnica della direttiva (UE) 2019/997 sulla zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell’UE, con aggiornamento del codice identificativo da "AE" a "PU".

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in quanto destinatari della direttiva, per l’adeguamento della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2019/997 relativa al rilascio del documento di viaggio provvisorio dell’UE (ETD UE) ai cittadini non rappresentati in paesi terzi. La modifica riguarda il contenuto tecnico dell’adesivo uniforme ETD UE, in particolare la zona a lettura ottica e il testo stampato visibile nella stampa di fondo; non introduce un nuovo regime sostanziale di rilascio, ma aggiorna un requisito tecnico del modello uniforme.

Direttiva delegata (UE) 2024/1986: zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell’UE

La direttiva delegata (UE) 2024/1986 interviene in modo puntuale sulla direttiva (UE) 2019/997, che disciplina il documento di viaggio provvisorio dell’UE (ETD UE) rilasciato ai cittadini non rappresentati in paesi terzi. Il considerando evidenzia l’esigenza di mantenere il modello uniforme in linea con i progressi tecnici e con le norme internazionali ICAO, in particolare per i documenti di viaggio provvisori su foglio singolo.

Oggetto della modifica

La modifica riguarda esclusivamente il punto 10 dell’allegato II della direttiva (UE) 2019/997, cioè la disciplina della zona a lettura ottica dell’adesivo uniforme ETD UE. La logica dell’intervento è tecnica: aggiornare il codice identificativo del documento nella zona a lettura ottica per allinearlo agli standard internazionali e garantire la compatibilità con i controlli alle frontiere esterne.

Contenuto normativo della modifica

La nuova formulazione dell’allegato II stabilisce che:

  • l’adesivo uniforme ETD UE deve contenere informazioni a lettura ottica conformi al documento ICAO 9303, necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne;
  • le lettere maiuscole "PU" devono essere utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell’UE;
  • nella zona a lettura ottica deve figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, con la dicitura "Unione europea" in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;
  • tale testo non deve compromettere le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.

Contesto tecnico e finalità

I considerando spiegano che, al momento dell’adozione della direttiva (UE) 2019/997, le norme ICAO non contenevano una regola specifica sui primi due caratteri della zona a lettura ottica per i documenti di viaggio provvisori. Successivamente, nella riunione del gruppo Facilitazioni ICAO del 26 febbraio-1 marzo 2024, è stato approvato l’uso di "PU" per i documenti di viaggio provvisori su foglio singolo. La direttiva delegata recepisce dunque tale aggiornamento tecnico per evitare disallineamenti tra diritto UE e standard internazionali.

Recepimento, pubblicazione e applicazione

La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 9 dicembre 2024. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 9 dicembre 2025. È previsto il consueto obbligo di notifica alla Commissione del testo delle misure di recepimento e delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore interessato. Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori coinvolti nella produzione o verifica documentale, la modifica è rilevante perché aggiorna un elemento identificativo della zona a lettura ottica dell’ETD UE. Per i professionisti che assistono amministrazioni o soggetti che operano in materia consolare e documentale, il punto centrale è il coordinamento tra il modello uniforme UE e le prescrizioni tecniche ICAO, nonché la verifica del tempestivo adeguamento della normativa nazionale entro il termine di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento della zona a lettura ottica dell’ETD UE

L’articolo 1 sostituisce il punto 10 dell’allegato II della direttiva (UE) 2019/997. La zona a lettura ottica dell’adesivo uniforme ETD UE deve contenere informazioni conformi al documento ICAO 9303 per agevolare i controlli alle frontiere esterne. I primi due caratteri della zona a lettura ottica devono essere le lettere maiuscole "PU" per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell’UE. Nella zona a lettura ottica deve inoltre figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, con la dicitura "Unione europea" in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, senza pregiudicare caratteristiche tecniche e leggibilità.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 9 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 9 dicembre 2025. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e indicare, nella pubblicazione ufficiale, un riferimento alla presente direttiva o corredarlo di tale riferimento. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedocumenti di viaggiocooperazione consolarecontrolli alle frontierearmonizzazione tecnicadiritto dell’Unione europea

Testo integrale

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